Cassazione Penale, Sentenza n. 14403/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi per cassazione avverso la sentenza del 3 ottobre 2022 della Corte d'appello di Torino relativa a un procedimento per una presunta 'ndrina di San Mauro Marchesato: contestata partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), estorsioni (anche aggravate), usura, accesso abusivo a sistemi informatici, violazioni di domicilio, nonché questioni patrimoniali e di confisca. Le doglianze difensive vertevano su: carenza/contraddittorietà della motivazione in punto di sussistenza dell'associazione e dell'elemento soggettivo; valutazione e attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori; vizi nella valutazione e trascrizione delle intercettazioni; rifiuto di richieste istruttorie in appello (art. 603 c.p.p.); irregolarità nella rinnovazione dell'esame del collaboratore ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis; contestata applicazione dell'aggravante "armata" (4° comma art. 416-bis); questioni di prescrizione su taluni reati; censure sulle misure patrimoniali e sulla sproporzione reddituale; e specifiche omissioni motivazionali con riferimento alle aggravanti dell'estorsione imputata a Lubine.
La decisione
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha in larga parte respinto o dichiarato inammissibili le censure proposte (confermando la possibilità e la correttezza, sotto il profilo motivazionale e probatorio, della valutazione di merito in materia di associazione mafiosa, della chiamata di correità e dell'uso delle sentenze passate in giudicato come elemento probatorio integrativo), ritenendo legittima la ricostruzione dell'esistenza della 'ndrina delocalizzata e l'eventuale applicazione dell'aggravante "armata" sulla base degli elementi storici e probatori. In particolare: - per la maggior parte degli imputati (Pasquale e Luigino Greco, Vincenzo Donato, Nicola Mirante) le censure sono state ritenute infondate o inammissibili e, dunque, restano ferme le statuizioni di condanna/altre declaratorie adottate in appello nella parte non annullata; - per Marian Ion Lubine la Corte ha ritenuto fondate, in parte, le doglianze relative all'omessa motivazione circa la sussistenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3 c.p. e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quelle aggravanti, rinviando la relativa parte ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame; - le questioni processuali concernenti l'art. 603 c.p.p. comma 3-bis sono state valutate alla luce della giurisprudenza: la rinnovazione dell'istruttoria in appello non è automatica ma limitata ai casi in cui sia necessario esaminare nuovamente una prova dichiarativa ritenuta decisiva; la Corte ha ritenuto che, ove le parti abbiano rinunciato o non abbiano formulato domande, non sia sussistente violazione; - le disposizioni patrimoniali e la confisca nei confronti di Donato sono state ritenute motivate e ricostruite coerentemente, per cui la doglianza è respinta. Complessivamente prevale il rigetto/inammissibilità dei ricorsi eccetto l'annullamento parziale e il rinvio limitato nella posizione di Lubine.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che il reato di associazione di tipo mafioso può trovare configurazione anche per articolazioni "delocalizzate" collegate alla "casa madre" senza necessità di manifestazioni locali clamorose della forza intimidatrice, purché emerga il collegamento organizzativo, i rituali e la "fama criminale" ereditata dalla struttura originaria
4° comma art. 416-bis cod. pen. (aggravante "armata")
L'aggravante “armata” è considerata di natura oggettiva e può essere dedotta anche dalla derivazione dell'associazione dalla 'ndrangheta e dalla storicà della disponibilità di armi; non è necessario il rinvenimento fisico di armi al momento delle misure
art. 628 co.3 nn.1 e 3 cod. pen.
Rilevata per la posizione di Lubine una carenza motivazionale sulla sussistenza delle aggravanti previste; tale omissione ha comportato annullamento e rinvio limitato per nuovo esame
art. 7 D.L. 13/05/1991, n. 152 (conv. L. 12/07/1991, n. 203)
L'aggravante "di metodo mafioso" può essere applicata anche quando la condotta sia posta in essere da soggetti non formalmente associati, se le modalità di violenza/minaccia riproducono la pregnanza intimidatoria riconducibile al fenomeno mafioso
art. 603 cod. proc. pen. (in particolare comma 3-bis)
La rinnovazione dell'esame in appello prevista dal comma 3-bis opera solo quando la sentenza di assoluzione viene riformata con riferimento a una diversa valutazione dell'attendibilità di una specifica prova dichiarativa ritenuta decisiva; non è un onere generale e incondizionato e il giudice d'appello conserva discrezionalità sull'assunzione delle prove
art. 192 cod. proc. pen. (comma 3)
Le dichiarazioni dei collaboratori richiedono una valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca e, se corroborate da riscontri, possono fondare la chiamata di correità; il riscontro può consistere anche in frequentazioni, rapporti economici o partecipazione a reati-fine
art. 379 cod. pen.
La Corte d'appello ha riqualificato per un imputato il fatto in relazione a questo articolo (favori o altre ipotesi previste), con conseguente esame di prescrizione e nozze sanzionatorie nei limiti esposti
art. 157, 159, 161 cod. pen. (prescrizione)
Applicati i criteri di calcolo del termine prescrizionale in relazione al periodo di commissione dei reati e alla pena edittale: il giudice di legittimità ha respinto eccezioni manifestamente infondate di prescrizione ove i calcoli dimostravano la persistenza del termine
art. 12-sexies D.I. n. 306/1992
Norma richiamata per la confisca dei beni sequestrati: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di sproporzione patrimoniale e l'insufficienza delle giustificazioni difensive per evitare l'ablazione
art. 69 cod. pen. (comma 4)
La Corte ha ricordato il divieto di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti della recidiva ma ha anche evidenziato i limiti della censura costituzionale quando generica; il giudice dell'appello deve motivare il bilanciamento ma la questione di legittimità sollevata dalla difesa è stata ritenuta indeducibile nel caso concreto
Massime di principio
- La configurabilità di un'associazione mafiosa in casi di "delocalizzazione" può essere fondata sul collegamento organizzativo e sulla "fama"/storicità della "casa madre" anche senza evidenti manifestazioni locali di forza intimidatrice; il giudice deve comunque motivare e i riscontri sono essenziali
- Le dichiarazioni dei collaboratori vanno valutate secondo criteri di attendibilità intrinseca ed estrinseca: è sufficiente un riscontro anche indiretto (frequentazioni, ruoli, supporti economici, partecipazione ai reati-fine) per corroborare la chiamata di correità
- In appello la rinnovazione dell'esame (art. 603, comma 3-bis) scatta solo se la riforma dipende da una diversa valutazione decisiva dell'attendibilità della prova dichiarativa; l'onere non è automatico e si applica in modo selettivo
- Il giudizio di legittimità è limitato al controllo della motivazione (effettività, non manifestâ illogicità, non contraddittorietà), non è chiamato a rivedere ex novo la valutazione della prova di fatto salvo manifesta illogicità o travisamento decisivo
- L'aggravante "armata" può essere desunta anche da elementi storici e di appartenenza alla 'ndrangheta; non è indispensabile il rinvenimento materiale di armi se è dimostrata la derivazione e la notorietà della disponibilità di armi
- Le istanze istruttorie in appello vanno adeguatamente motivate e devono superare la presunzione di completezza del primo grado; richieste basate su documenti non sopravvenuti o di dubbia genuinità possono essere legittimamente respinte
- In materia patrimoniale la confisca richiede la dimostrazione della sproporzione e la credibile giustificazione della provenienza lecita dei beni: l'onere probatorio grava sul condannato e la valutazione del giudice di merito è rilevante se motivata
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