Sentenza n. 6571/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale numero repertorio QI/2224/2024 del 30/9/2024, numero protocollo QI/189953/2024 del 30/9/2024, notificata in data 6/11/2024, con la quale è stato determinato, per i motivi di cui in premessa dell’atto, “di rigettare l’istanza di Condono prot. 0/545499sot. 0 del 9.12.2004presentata dal Sig. Domenico Simone, in qualità di proprietario, per l’avvenuta realizzazione di abusi edilizi siti in VIA GIANNINO ANCILLOTTO, 33 –00177 –Municipio V, consistenti in un ampliamento di mq. 12,50 si s.u.r., immobile distinto al N.C.E.U.al Foglio 2935, particella 76, sub 504”; conseguentemente si dispone che “le suddette opere rimangono assoggettate alla normativa repressiva di cui al Capo I della Legge 47 del 28.02.1985”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo all'ampliamento abusivo di 12,50 mq di un immobile sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono presentato ai sensi del d.l. n. 269/2003, deducendo: 1) violazione dell'art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004, in relazione all'art. 134, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, poiché l'immobile sarebbe ricaduto all'interno di un piano urbanistico attuativo vigente, situazione che la disciplina regionale avrebbe escluso dalle ipotesi di insanabilità; 2) violazione della medesima disciplina regionale, sostenendo che il vincolo paesaggistico relativo al comprensorio "Ad Duas Lauros" sarebbe venuto meno per effetto della sentenza del TAR n. 12334/2006, passata in giudicato; 3) violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal d.l. n. 69/2024, convertito dalla l. n. 105/2024, poiché l'amministrazione avrebbe dovuto verificare d'ufficio l'applicabilità del nuovo accertamento di conformità; 4) eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, in ragione del precedente condono relativo all'intero immobile, di titoli edilizi rilasciati nella medesima zona e di situazioni abusive non perseguite.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 6398/2023, relativa anche a un ampliamento di 12,50 mq nello stesso immobile, secondo cui, nel terzo condono, la legislazione regionale non può ampliare gli spazi di sanatoria stabiliti dalla legislazione statale. Gli abusi maggiori, tra i quali rientra l'aumento di superficie, non sono condonabili se realizzati in area sottoposta a vincolo, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo dell'inedificabilità; la previsione regionale relativa ai piani urbanistici attuativi non può quindi superare tale limite statale. Il secondo motivo è stato respinto perché la sentenza del TAR n. 12334/2008 ha circoscritto gli effetti della sentenza n. 12334/2006 alle sole aree comprese nel piano particolareggiato "Casilino", mentre l'area interessata dall'immobile è rimasta sottoposta al vincolo paesaggistico "Ad Duas Lauros". Il terzo motivo è stato ritenuto infondato poiché l'accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 costituisce un procedimento a istanza di parte: l'amministrazione non è tenuta a verificarne d'ufficio i presupposti nell'ambito dell'adozione di un diniego di condono fondato su altra disciplina. Il quarto motivo è stato respinto perché il diniego di condono, in presenza dell'insussistenza del presupposto legale di sanabilità, è un provvedimento vincolato; inoltre, le situazioni poste a confronto dal ricorrente erano eterogenee e non dimostravano disparità di trattamento o sviamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
d.l. n. 269/2003
La disciplina del terzo condono, applicabile alla fattispecie, non consente la sanatoria degli abusi maggiori realizzati in aree sottoposte a vincolo, anche quando il vincolo comporti inedificabilità relativa.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
La previsione regionale relativa alle aree comprese in piani urbanistici attuativi vigenti non può essere interpretata nel senso di ampliare i limiti di sanabilità stabiliti dalla legislazione statale sul terzo condono.
art. 134, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004
Il vincolo paesaggistico gravante sull'area costituisce un limite rilevante ai fini della condonabilità dell'ampliamento abusivo.
art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001
L'accertamento di conformità è un procedimento a istanza di parte; l'amministrazione non deve verificarne d'ufficio i presupposti quando definisce una domanda di condono sulla base di una diversa disciplina.
d.l. n. 69/2024, convertito dalla l. n. 105/2024
Le modifiche introduttive dell'art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 non impongono all'amministrazione di applicare d'ufficio il nuovo accertamento di conformità in sede di decisione su una domanda di condono.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono, la legislazione regionale non può ampliare gli spazi di sanatoria previsti dalla legislazione statale; gli abusi maggiori, compresi gli ampliamenti con aumento di superficie, non sono condonabili se realizzati in area sottoposta a vincolo, anche quando il vincolo comporti soltanto inedificabilità relativa.
- La previsione regionale che esclude determinate aree vincolate dall'insanabilità, come quelle comprese in piani urbanistici attuativi vigenti, deve essere interpretata in modo conforme alla disciplina statale e non può derogare ai limiti statali del terzo condono.
- Gli effetti di una sentenza di annullamento di un vincolo paesaggistico devono essere determinati in base all'esatto contenuto conformativo della decisione; non possono essere estesi ad aree diverse da quelle espressamente comprese nel dispositivo e nella motivazione.
- L'accertamento di conformità edilizia ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 è attivabile a istanza di parte. L'amministrazione non è tenuta a esaminarne d'ufficio i presupposti quando sta decidendo una domanda di condono disciplinata da una diversa normativa.
- Il diniego di condono fondato sull'insussistenza di un presupposto legale di sanabilità è un provvedimento vincolato; rispetto a esso non sono utilmente deducibili disparità di trattamento o contraddittorietà mediante il confronto con precedenti provvedimenti relativi a fattispecie diverse o con situazioni abusive non accertate.
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