Cassazione Penale, Sentenza n. 41759/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso del Pubblico ministero censura il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Biella perché emesso senza che il Pubblico ministero avesse richiesto l'archiviazione e nonostante il Pubblico ministero avesse chiesto la trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati ai sensi dell'art. 3, comma 6, legge n. 140/2003, dopo che l'indagato, membro della Camera, aveva eccepito l'insindacabilita prevista dall'art. 68 Cost. Inoltre si deduce la nullita per mancata notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa (art. 408 c. 2 c.p.p.), con richiamo all'art. 410-bis c.p.p. Il G.i.p. aveva ritenuto di poter pronunciare d'ufficio l'archiviazione ritenendo operante l'immunita parlamentare, mentre il Pubblico ministero sosteneva che, secondo la disciplina speciale, l'archiviazione deve essere preceduta dalla richiesta del Pubblico ministero e che il G.i.p. non poteva sostituirsi all'Ufficio requirente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato il decreto del G.i.p. come provvedimento abnorme: il giudice ha esercitato un potere riconosciuto dall'ordinamento ma al di fuori dei casi e delle procedure previste, violando la disciplina della legge n. 140/2003 e del codice di procedura penale. Sul piano ermeneutico la Corte ha spiegato che l'art. 3 della legge n. 140/2003 non autorizza il G.i.p. a disporre l'archiviazione d'ufficio nelle indagini preliminari senza la richiesta del Pubblico ministero; la disciplina rimanda all'art. 409 c.p.p. che vincola l'intervento del giudice alla richiesta dell'Ufficio requirente e prevede l'obbligo del Pubblico ministero, dopo l'eventuale deliberazione favorevole della Camera, di formulare la richiesta di archiviazione. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Biella - Ufficio G.i.p. per il proseguimento del procedimento secondo le regole processuali corrette.
Norme richiamate
Codice penale, art. 595 commi 3 e 4
delitto di diffamazione aggravata
Indicazione del reato contestato all'indagato; non oggetto di interpretazione specifica nella decisione oltre alla qualificazione del fatto.
Costituzione, art. 68 comma 1
i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni
Riconosce l'insindacabilita delle opinioni parlamentari; può giustificare la trasmissione degli atti alla Camera e influenzare l'esito del procedimento, ma non autorizza il G.i.p. ad archiviare d'ufficio senza la richiesta del Pubblico ministero.
Legge 20 giugno 2003, n. 140, art. 3 (commi 1, 3, 4, 6, 8)
nei casi di cui al comma 1 ... nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale; ... se non ritiene di accogliere l'eccezione ... trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera ...; il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice ...; se la Camera è favorevole ... il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione
La disciplina speciale disciplina la procedura per l'applicazione dell'art. 68 Cost., ma non deroga al principio secondo cui il decreto di archiviazione in fase di indagini è collegato alla richiesta del Pubblico ministero. L'ultimo periodo del comma 3 riguarda procedimenti diversi (civili o altri), non autorizzando il G.i.p. a pronunciare archiviazione d'ufficio nelle indagini penali.
Codice di procedura penale, art. 409
Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
Il decreto di archiviazione in fase di indagini è disciplinato dall'art. 409 e si applica sulla base della richiesta del Pubblico ministero; la rubrica e il testo confermano che il giudice interviene sulla richiesta dell'ufficio requirente.
Codice di procedura penale, art. 408 comma 2
avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero
Prevede l'obbligo di notificare l'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa; la mancata notifica può integrare una nullita rilevante e produrre effetti processuali (richiamata dalla parte ricorrente).
Codice di procedura penale, art. 410-bis
Richiamato come norma che disciplina la nullita derivante dalla mancata comunicazione degli avvisi previsti; la difesa del ricorrente aveva prospettato la nullita ex art. 410-bis per omessa notifica all'offeso.
Codice di procedura penale, art. 129
Richiamato dalla legge n. 140/2003 per la fase di processo: quando l'azione è esercitata il giudice provvede con sentenza ai sensi dell'art. 129; differenziazione tra procedimento in fase di indagini e processo.
Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, artt. 6-8
Citata per analogia: per i reati indicati dall'art. 96 Cost. il legislatore ha previsto una deroga espressa (collegio che può disporre archiviazione con decreto non impugnabile sentito il P.M.), a conferma che le deroghe all'ordinario riparto di competenze vanno espresse chiaramente.
Massime di principio
- Il G.i.p. non può disporre in fase di indagini l'archiviazione d'ufficio quando non sussiste una richiesta di archiviazione del Pubblico ministero: il decreto è abnorme se adottato al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
- La disciplina speciale per i parlamentari (legge n. 140/2003) stabilisce procedure diverse (trasmissione alla Camera, deliberazione parlamentare, poi richiesta di archiviazione da parte del P.M.), ma non deroga all'obbligo che l'archiviazione sia formalizzata tramite richiesta del Pubblico ministero in fase di indagini.
- Se il Pubblico ministero ha richiesto la trasmissione degli atti alla Camera ai sensi dell'art. 3 l. 140/2003, il G.i.p. deve attenersi alle procedure prescritte e non può sostituirsi all'Ufficio requirente pronunciando archiviazione.
- La mancata notifica dell'avviso di richiesta di archiviazione alla persona offesa (art. 408 c.p.p.) integra profili di nullita che possono incidere sulla regolarita del procedimento e che la giurisprudenza può ritenere rilevanti ai fini della ripresa del procedimento.
- L'annullamento di un provvedimento giudiziario abnorme può essere pronunciato dalla Corte di cassazione con trasmissione degli atti per il regolare proseguimento, quando il vizio sia tale da non poter essere sanato diversamente.
- Le deroghe al modello ordinario di riparto di competenze tra giudice e Pubblico ministero devono risultare da norme esplicite; interpretazioni estensive che autorizzano il giudice a soppiantare il P.M. sono incompatibili con il sistema processuale.
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