Cassazione Penale, Sentenza n. 36301/2024 del 27/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino (14/11/2023) che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di truffa (art. 81 cpv. e 640 c.p.). La ricorrente deduce tre motivi: (1) erronea applicazione degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p. e vizio di motivazione per aver negato l'ammissione alla messa alla prova, ritenendo strumentale la richiesta di elaborazione del programma UEPE e formulando prognosi negativa basata su fatti per i quali la ricorrente era stata assolta in primo grado; (2) erronea applicazione dell'art. 597 c.p.p. per un presunto eccessivo aumento della pena per continuazione; (3) violazione degli artt. 133, 163 e 164 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la Corte territoriale ha illegittimamente rigettato la richiesta di messa alla prova per l'assenza del programma di trattamento, non tenendo conto che l'art. 464-bis c.p.p., comma 4, ammette la richiesta anche qualora sia prodotta solo la istanza di elaborazione del programma da parte dell'UEPE. Inoltre la pronuncia negativa sulla prognosi di risocializzazione era contraddittoria e fondata esclusivamente su fatti per i quali la ricorrente era stata assolta in primo grado. Gli altri motivi sono stati assorbiti. In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per prescrizione: il termine massimo di prescrizione è spirato il 25 febbraio 2024 (ultima condotta del reato continuato indicata il 25/08/2016), data successiva alla sentenza di secondo grado ma anteriore alla decisione della Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 464-bis c.p.p.
La Corte afferma che la richiesta di ammissione alla messa alla prova può essere validamente proposta anche quando non sia allegato il programma di trattamento, purché sia prodotta la specifica istanza di elaborazione del programma all'UEPE; il rifiuto basato soltanto sull'assenza del programma è illegittimo.
art. 168-bis c.p.
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione ai criteri di valutazione della personalità e della pericolosità sociale; la decisione impugnata è censurata per non aver adeguatamente motivato la prognosi negativa secondo i criteri di rischio indicati.
art. 597 c.p.p.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla determinazione della pena per continuazione; la Corte di cassazione ha assorbito il motivo dopo aver accolto il primo motivo.
art. 81 c.p.
comma finale (continuazione)
Richiamato come base della condanna per il concorso/continuazione dei reati; la cassazione ha comunque annullato la sentenza per effetto della prescrizione.
art. 640 c.p.
Norma sostanziale applicata in primo grado per il reato di truffa; la condanna è stata annullata in Cassazione per prescrizione a seguito dell'accoglimento del motivo processuale.
artt. 133, 163 e 164 c.p.
Richiamati relativamente alla determinazione della pena e alla sospensione condizionale; il motivo relativo alla mancata concessione della sospensione è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
artt. 157 e 161 c.p.
Norme sulla prescrizione: la Corte ha calcolato il termine massimo decorrente dall'ultima condotta (25/08/2016) e rilevato lo spirare del termine il 25/02/2024, con conseguente estinzione del reato per prescrizione.
artt. 346-bis, 476 e 482 c.p.
Fatti-reato richiamati dalla Corte d'appello come base della prognosi negativa; la Cassazione censura tale utilizzo perché la ricorrente era stata assolta in primo grado per tali fatti, rendendo la valutazione prognostica contraddittoria.
Massime di principio
- La richiesta di messa alla prova è procedibile anche se il programma di trattamento non è ancora predisposto: è sufficiente l'istanza di richiesta di elaborazione del programma all'UEPE (art. 464-bis c.p.p., comma 4). Un rifiuto basato esclusivamente sull'assenza del programma è illegittimo.
- La prognosi negativa sulla risocializzazione deve essere motivata in riferimento a elementi concreti e attuali della personalità e del rischio dell'imputato; non può fondarsi esclusivamente su fatti per i quali l'imputato è stato assolto.
- Se la Corte di legittimità accoglie un motivo di ricorso che incide sulla regolarità del processo e nel frattempo è intervenuta la prescrizione, la sentenza impugnata può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Nel calcolo della prescrizione è cruciale individuare la data dell'ultima condotta del reato continuato; l'assenza di cause di sospensione comporta il computo ordinario fino allo spirare del termine.
- Motivi relativi alla quantificazione della pena o alla sospensione condizionale possono essere assorbiti se la decisione di merito è annullata per vizi procedurali che determinano l'estinzione del reato.
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