Ordinanza n. 6643/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dalla gara per il mancato possesso del requisito tecnico relativo alla visione intermedia funzionale delle lenti offerte
Esito
La controversia
L'impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo l'erroneità della conferma dell'esclusione dalla procedura di gara relativa alla fornitura di lenti intraoculari acriliche, monopezzo, monofocali, con visione intermedia funzionale. La Commissione aveva ritenuto non dimostrato il requisito perché la scheda tecnica non conteneva un'esplicita dichiarazione della capacità del prodotto di assicurare la visione intermedia funzionale e perché la letteratura scientifica prodotta dimostrava soltanto la possibilità, e non la certezza, di un miglioramento della visione intermedia. L'appellante ha denunciato la motivazione apparente del provvedimento di esclusione, la sua integrazione postuma e l'inesistenza di parametri scientifici universalmente accettati per definire la visione intermedia funzionale nelle lenti monofocali non-EDOF. Ha inoltre sostenuto che nessuna lente di tale categoria sarebbe in grado di garantire il risultato nel cento per cento dei casi o di escludere sempre il ricorso agli occhiali per la distanza intermedia, contestando la valutazione delle evidenze scientifiche prodotte in gara.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Dopo aver disposto una verificazione tecnica, affidata al Dipartimento Organi di senso dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, il verificatore ha ritenuto tecnicamente sostenibile e bibliograficamente supportata la conclusione secondo cui la lente offerta, pur restando monofocale e non essendo una lente EDOF, è idonea a offrire una visione intermedia funzionale dopo l'intervento di cataratta. Le amministrazioni appellate e la controinteressata hanno contestato la relazione, chiedendone il superamento, la rinnovazione o chiarimenti; l'appellante ha invece aderito alle conclusioni. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti scritti ai sensi dell'art. 19, comma 3, c.p.a., riguardanti gli standard scientifici e le soglie quantitative della nozione di visione intermedia funzionale, le repliche alle obiezioni delle parti, la rilevanza degli studi esaminati rispetto a risultati scientifici discordanti e il possibile rilievo della sopravvenuta certificazione da parte di un organismo notificato e dell'aggiornamento delle istruzioni per l'uso e delle informazioni al paziente. È stato assegnato al verificatore un termine di 75 giorni ed è stata fissata una nuova udienza pubblica per il 28 gennaio 2027. Ogni profilo di rito, merito e spese è stato riservato.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, nell'ambito della verificazione, di richiedere al verificatore chiarimenti su aspetti tecnici ritenuti necessari per la decisione.
art. 65 c.p.a.
art. 66 c.p.a.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'esclusione da una gara dipende dall'accertamento di un requisito tecnico-scientifico controverso, il giudice amministrativo può disporre una verificazione per individuare la nozione tecnica applicabile, le metodiche di accertamento e i parametri di misurazione rilevanti rispetto alla lex specialis.
- Se la relazione di verificazione contiene conclusioni tecniche potenzialmente decisive ma contestate dalle parti, il giudice può richiedere chiarimenti scritti al verificatore ai sensi dell'art. 19, comma 3, c.p.a., prima di decidere il merito dell'impugnazione.
- Nella valutazione della conformità dell'offerta ai requisiti tecnici di gara possono assumere rilievo non soltanto le dichiarazioni contenute nella scheda tecnica, ma anche la documentazione scientifica e tecnica prodotta, purché la loro capacità dimostrativa sia verificata con riferimento agli standard e ai parametri scientifici pertinenti.
- L'accertamento della conformità di un prodotto a un requisito tecnico deve considerare, ove rilevanti, anche sopravvenute certificazioni rilasciate da organismi notificati e aggiornamenti della documentazione d'uso e informativa del prodotto, verificandone il concreto rilievo rispetto alla situazione esistente al momento della gara.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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