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Sentenza

Sentenza n. 4545/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.135/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza n. 135/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024, per complessivi 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 135/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e munita di attestazione del passaggio in giudicato. Il titolo condannava il Ministero a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per la formazione dei docenti, 2.500 euro per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Dedotta la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento, le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e assegnandogli 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza per dare esecuzione al giudicato, detratto quanto eventualmente già pagato. Il Ministero dovrà determinare capitale residuo e interessi secondo il titolo e la legge: i conteggi della ricorrente non sono vincolanti quanto alla misura e alla decorrenza degli interessi. Sono dovuti gli ulteriori accessori e gli interessi maturati dopo il ricorso nei limiti di legge. Ha respinto la richiesta di astreinte, perché l’esiguità del debito renderebbe la penalità eccessivamente afflittiva e quindi manifestamente iniqua. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza dei 90 giorni e tenuto a completare l’incarico nei successivi 60 giorni; nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, quando la pretesa sia documentata e l’Amministrazione non l’abbia adeguatamente contestata.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    L’ottemperanza non costituisce il credito, ma ne assicura il soddisfacimento secondo il titolo e la legge; l’Amministrazione deve verificare l’importo residuo e gli interessi, compresi misura e decorrenza, tenendo conto degli eventuali pagamenti parziali.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, l’azione di recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo può essere avviata dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Sono comunque non dovute le somme di cui alla lettera b) dal momento che è escluso l'uso delle astreintes di cui all’art.114, comma 4 lett.e) c.p.a. laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva;

    La penalità di mora non va applicata quando, in relazione alle circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva; il TAR ha ravvisato tale condizione nell’esiguità del debito.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attribuzione era già stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.

  • art. 93 c.p.c. e artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le spese processuali liquidate sono distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

    Il contributo unificato relativo al giudizio è posto a carico dell’Amministrazione solo se dovuto, insieme ai compensi e ai relativi accessori liquidati.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ha funzione satisfattiva e non costitutiva del credito: l’importo da eseguire va ricavato dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, e non coincide necessariamente con i conteggi unilaterali del creditore.
  • In sede di ottemperanza, capitale residuo e interessi devono essere verificati secondo il titolo e la legge, anche quanto a misura e decorrenza; il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, considerate le circostanze concrete e in particolare l’esiguità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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