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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14816/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il computo nella pena in esecuzione della custodia cautelare subita tra il 19/02/2019 e il 16/11/2020, ai sensi dell'art. 657 c.p.p. Il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Venezia, con ordinanza del 14/06/2022, rigettava la richiesta ritenendo che la frazione temporale invocata fosse già stata conteggiata sia con riferimento a un diverso titolo esecutivo sia rispetto alla pena in esecuzione. Il ricorrente impugnava in Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per mancata e insufficiente attività argomentativa del giudice; successivamente, il 20/02/2023, il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo applicabile alcuna ipotesi di esonero, al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende. Le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che chiedevano il rigetto del ricorso, sono state accolte nella sostanza tramite la dichiarazione di inammissibilità dovuta alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il computo della custodia cautelare nella pena da eseguire. Nella vicenda è stata invocata dal ricorrente come titolo per ottenere il riconoscimento del periodo di custodia cautelare nella pena, ma il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che quel periodo fosse già stato conteggiato in altro titolo esecutivo e quindi non ulterioremente attribuibile.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso quando l'appellante (o ricorrente) abbia rinunciato all'impugnazione. La Corte ha applicato tale disposizione dichiarando il ricorso inammissibile per la rinuncia intervenuta dopo il deposito dell'atto.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se valida e rituale, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di pronunciarsi nel merito: pertanto chi rinuncia perde la possibilità di ottenere una decisione favorevole.
  • Quando si richiede il computo della custodia cautelare nella pena in esecuzione, occorre fornire chiara documentazione e calcoli che dimostrino che il periodo non è già stato conteggiato in altro titolo esecutivo; in mancanza di tale prova il giudice può ritenere il periodo già computato e respingere la richiesta.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente il rigetto di richieste di computo, indicando se e dove la frazione temporale è già stata conteggiata (titolo esecutivo o annotazioni sulla pena); una motivazione carente può costituire motivo di impugnazione, salvo che il ricorrente rinunci.
  • La rinuncia interrompe il processo di revisione e può comportare l'obbligo di pagare le spese e somme accessorie (es. versamento alla Cassa delle ammende), salvo ipotesi di esonero espressamente previste.
  • Prima di rinunciare a un gravame è consigliabile valutare le conseguenze pratiche e procedurali (perdita del possibile accoglimento, oneri economici) e, se l'obiettivo è ottenere il computo della custodia cautelare, raccogliere preventivamente tutta la documentazione esecutiva utile (certificati di esecuzione, provvedimenti esecutivi precedenti, conteggi di pena).
  • In contestazioni sulla 'fungibilità' o sul doppio conteggio, è prassi utile chiedere al giudice un provvedimento motivato che specifichi esattamente i titoli in cui il periodo è stato impiegato, così da poter valutare concretamente l'opportunità e le ragioni di un eventuale ulteriore ricorso.

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