Sentenza n. 154/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del decreto con irrogazione di sanzione disciplinare ex art. 3, co. 2, lett. f-h e art. 4 co. 1, lett. b del d.lgs. n. 449/1992 emesso dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. 51546/ Segr. – Disc. / 2021 – Rif. Prot. N.m_dg.DAPPR 18.06/10/2021.0044897, come notificato il 6 ottobre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di irrogazione della pena pecuniaria pari a una mensilità dello stipendio e della deplorazione per violazioni disciplinari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto disciplinare con cui gli sono state irrogate una pena pecuniaria pari a 30/30 di una mensilità dello stipendio e la deplorazione, contestando la mancata attivazione a fronte della segnalazione di fatti asseritamente penalmente rilevanti commessi da un detenuto, l'omessa relazione disciplinare e l'omessa comunicazione all'autorità giudiziaria. Ha dedotto: insussistenza degli illeciti e travisamento dei fatti, poiché la telefonata dalla quale sarebbe derivata la conoscenza dell'evento non sarebbe stata provata; difetto e carenza dell'istruttoria, sviamento, illogicità, carenza di terzietà e di motivazione; tardività della contestazione e ritardo nella conclusione del procedimento disciplinare, anche in ragione della sospensione disposta durante il procedimento penale; violazione del diritto di difesa; eccessività e sproporzione delle sanzioni, per mancata considerazione delle conseguenze concrete della condotta, dello stato di servizio e dei giudizi positivi riportati. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità dell'istruttoria, della sospensione e della sanzione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le valutazioni dell'Amministrazione in materia disciplinare siano ampiamente discrezionali, sia quanto alla ricostruzione dei fatti e alla loro gravità, sia quanto alla scelta della sanzione, e siano sindacabili soltanto in presenza di travisamento, manifesta sproporzione, irrazionalità o procedimento logico incoerente. Nel caso concreto, la ricostruzione amministrativa era fondata sulle relazioni di servizio degli operatori coinvolti, dalle quali emergeva la mancata attivazione del ricorrente nonostante l'obbligo di intervenire. Le contestazioni sulla divergenza tra la prima relazione e la successiva integrazione non evidenziavano vizi macroscopici. Il TAR ha inoltre valorizzato il fatto che le relazioni di servizio, qualificate come atti pubblici ex art. 2700 c.c., non erano state contestate mediante querela di falso; la denuncia per calunnia non equivaleva a querela di falso. Quanto alla proporzionalità, il giudice ha ritenuto legittima la considerazione dei precedenti disciplinari specifici e infraquinquennali, consistenti in censure, deplorazione e pene pecuniarie, sicché non emergeva violazione del gradualismo sanzionatorio. La censura sui termini è stata respinta perché l'Amministrazione aveva legittimamente sospeso il procedimento in pendenza del procedimento penale, facoltà ammessa quando l'incolpato non abbia assunto la qualità di imputato; dopo l'archiviazione, l'Amministrazione aveva acquisito gli atti, svolto ulteriori approfondimenti, contestato gli addebiti e seguito le successive fasi procedimentali. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, lettere f e h, d.lgs. 449/1992
grave negligenza in servizio; irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari
Prevede gli illeciti disciplinari contestati e la relativa pena pecuniaria.
art. 4, comma 1, lettera b, d.lgs. 449/1992
dare prove manifeste di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina
Prevede l'illecito disciplinare sanzionato con la deplorazione.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Sono richiamati quale base della comunicazione e della sospensione del procedimento disciplinare.
artt. 12 e seguenti d.lgs. 449/1992
Richiamati dal ricorrente con riguardo alle regole del procedimento disciplinare.
art. 9 d.lgs. 449/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alla contestata tardività del procedimento.
art. 15, commi 4 e 5, d.lgs. 449/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alla durata del procedimento disciplinare.
art. 103 T.U. 3/1957
Richiamato dal ricorrente in relazione all'immediatezza della contestazione disciplinare.
art. 2700 c.c.
Il TAR ha richiamato la natura di atto pubblico delle relazioni di servizio e la mancata proposizione della querela di falso.
art. 368 c.p.
La denuncia per calunnia non è stata ritenuta equivalente a una querela di falso contro le relazioni di servizio.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e alla proporzionalità.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa.
Massime di principio
- Le valutazioni dell'Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari, comprese la ricostruzione dei fatti, la loro gravità e la scelta della sanzione, sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento, manifesta sproporzione, palese irrazionalità o procedimento logico incoerente.
- Il principio di proporzionalità, applicato alle sanzioni disciplinari, consente il controllo giurisdizionale sul rispetto del gradualismo sanzionatorio, ma non autorizza il giudice a sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'Amministrazione in assenza di sproporzione manifesta.
- La denuncia per calunnia non equivale alla querela di falso necessaria per contestare l'efficacia probatoria privilegiata delle attestazioni contenute in una relazione di servizio qualificata come atto pubblico.
- Quando l'incolpato non abbia assunto la qualità di imputato, l'Amministrazione può sospendere il procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale; la sospensione non costituisce, in tale ipotesi, violazione di legge.
- La contestazione disciplinare successiva alla definizione del procedimento penale non è tardiva se il ritardo è giustificato dalla sospensione, dall'acquisizione degli atti penali, da ulteriori approfondimenti istruttori e dalle formalità necessarie per la completezza del procedimento.
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