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Ordinanza

Ordinanza n. 295/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00827/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Marche che aveva respinto il ricorso di primo grado, relativo all'imposizione di una servitù di elettrodotto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Marche e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Ha dedotto il periculum in mora sostenendo che l'imposizione della servitù di elettrodotto avrebbe reso impossibile o altamente pregiudicato lo svolgimento delle operazioni di movimentazione e spedizione della merce, impedito la futura realizzazione di servizi igienici nell'area interessata, compromesso l'utilizzo dell'area per finalità produttive o locative e limitato l'esercizio dell'attività imprenditoriale. Ha inoltre prospettato la sproporzione del pregiudizio rispetto all'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e ha chiesto il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ai sensi degli artt. 98, comma 1, 98, comma 2, 55, commi 1 e 9, c.p.a., l'accesso alla tutela cautelare richiede l'allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile, oltre ai profili di fumus boni iuris; l'ordinanza deve motivare innanzitutto sulla valutazione del pregiudizio allegato. Nel caso concreto, le deduzioni dell'appellante sono state ritenute generiche e prive del necessario grado di specificità quanto alla gravità e all'irreparabilità del danno. Inoltre, dal ricorso emergeva che il pregiudizio prospettato era di natura meramente patrimoniale e, pertanto, astrattamente integralmente ristorabile mediante un'azione risarcitoria, ove ne ricorressero i presupposti. È stata inoltre respinta la richiesta di rinvio della trattazione cautelare, per la genericità delle circostanze dedotte e per la fase cautelare dell'appello. L'appellante è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi 3.000 euro, da ripartire pro quota tra le parti costituite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile

    Il giudice dell'impugnazione può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata o adottare altre misure cautelari solo su istanza di parte e in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso

    L'istante cautelare deve allegare in modo concreto il periculum in mora, oltre ai profili relativi al fumus boni iuris.

  • art. 55, comma 9, c.p.a.

    in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato

    La motivazione dell'ordinanza cautelare deve esaminare innanzitutto il pregiudizio allegato e indicare i profili che consentono una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare della sentenza impugnata in appello richiede l'allegazione specifica di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione durante il tempo necessario alla decisione sull'impugnazione, oltre alla prospettazione del fumus boni iuris.
  • Le allegazioni meramente generiche circa limitazioni dell'attività imprenditoriale, difficoltà di utilizzo produttivo o locativo di un'area e pregiudizi alle operazioni aziendali non integrano il periculum in mora se non sono accompagnate da elementi concreti che dimostrino gravità e irreparabilità.
  • Il pregiudizio esclusivamente patrimoniale, quando sia integralmente ristorabile mediante un'azione risarcitoria ove ne ricorrano i presupposti, non giustifica di regola la concessione della tutela cautelare per difetto dell'irreparabilità.
  • La valutazione cautelare deve concentrarsi innanzitutto sulla specificità e sulla gravità del pregiudizio allegato; in mancanza del periculum in mora, la domanda cautelare può essere respinta senza necessità di riconoscere una tutela sospensiva sulla base delle sole doglianze di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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