Ordinanza n. 295/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00827/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Marche che aveva respinto il ricorso di primo grado, relativo all'imposizione di una servitù di elettrodotto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Marche e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Ha dedotto il periculum in mora sostenendo che l'imposizione della servitù di elettrodotto avrebbe reso impossibile o altamente pregiudicato lo svolgimento delle operazioni di movimentazione e spedizione della merce, impedito la futura realizzazione di servizi igienici nell'area interessata, compromesso l'utilizzo dell'area per finalità produttive o locative e limitato l'esercizio dell'attività imprenditoriale. Ha inoltre prospettato la sproporzione del pregiudizio rispetto all'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e ha chiesto il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ai sensi degli artt. 98, comma 1, 98, comma 2, 55, commi 1 e 9, c.p.a., l'accesso alla tutela cautelare richiede l'allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile, oltre ai profili di fumus boni iuris; l'ordinanza deve motivare innanzitutto sulla valutazione del pregiudizio allegato. Nel caso concreto, le deduzioni dell'appellante sono state ritenute generiche e prive del necessario grado di specificità quanto alla gravità e all'irreparabilità del danno. Inoltre, dal ricorso emergeva che il pregiudizio prospettato era di natura meramente patrimoniale e, pertanto, astrattamente integralmente ristorabile mediante un'azione risarcitoria, ove ne ricorressero i presupposti. È stata inoltre respinta la richiesta di rinvio della trattazione cautelare, per la genericità delle circostanze dedotte e per la fase cautelare dell'appello. L'appellante è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi 3.000 euro, da ripartire pro quota tra le parti costituite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile
Il giudice dell'impugnazione può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata o adottare altre misure cautelari solo su istanza di parte e in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 55, comma 1, c.p.a.
allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso
L'istante cautelare deve allegare in modo concreto il periculum in mora, oltre ai profili relativi al fumus boni iuris.
art. 55, comma 9, c.p.a.
in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato
La motivazione dell'ordinanza cautelare deve esaminare innanzitutto il pregiudizio allegato e indicare i profili che consentono una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
Massime di principio
- La sospensione cautelare della sentenza impugnata in appello richiede l'allegazione specifica di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione durante il tempo necessario alla decisione sull'impugnazione, oltre alla prospettazione del fumus boni iuris.
- Le allegazioni meramente generiche circa limitazioni dell'attività imprenditoriale, difficoltà di utilizzo produttivo o locativo di un'area e pregiudizi alle operazioni aziendali non integrano il periculum in mora se non sono accompagnate da elementi concreti che dimostrino gravità e irreparabilità.
- Il pregiudizio esclusivamente patrimoniale, quando sia integralmente ristorabile mediante un'azione risarcitoria ove ne ricorrano i presupposti, non giustifica di regola la concessione della tutela cautelare per difetto dell'irreparabilità.
- La valutazione cautelare deve concentrarsi innanzitutto sulla specificità e sulla gravità del pregiudizio allegato; in mancanza del periculum in mora, la domanda cautelare può essere respinta senza necessità di riconoscere una tutela sospensiva sulla base delle sole doglianze di merito.
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