Sentenza n. 4808/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto di revoca del nulla osta emesso dal SUI Prefettura di Napoli il 25 agosto 2025, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato a favore del lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro e lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso, originariamente rilasciato il 29 aprile 2023, adottata dalla Prefettura di Napoli il 25 agosto 2025 dopo la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. L'amministrazione aveva contestato l'incompletezza dell'asseverazione relativa, tra l'altro, all'alloggio e aveva concesso dieci giorni per produrre integrazioni documentali. I ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 8 CEDU, degli artt. 2, 41 e 97 Cost., degli artt. 2, 3, 3-bis, 6 e 21-quinquies l. 241/1990, dell'art. 44, commi 2 e 6, d.l. 73/2022, degli artt. 5, commi 5 e 9, 22 e 24-bis d.lgs. 286/1998 e dell'art. 30-quinquies d.P.R. 394/1999, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sproporzionalità, irragionevolezza, mancato bilanciamento e violazione del principio di leale collaborazione. In particolare, hanno sostenuto che l'asseverazione contestata era già stata utilizzata per altri lavoratori della medesima impresa ed era stata ritenuta idonea per cinque dipendenti; che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare, anche mediante soccorso istruttorio, la documentazione già disponibile e gli ulteriori elementi concernenti la solidità economica dell'impresa, il numero dei dipendenti, la regolarità contributiva e la posizione del professionista firmatario; e che il termine concesso era in concreto inadeguato, poiché gli uffici aziendali erano chiusi per ferie. L'amministrazione ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto fondate le censure di difetto di istruttoria e violazione dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione. La Prefettura, dopo avere lasciato decorrere un periodo molto lungo dal rilascio del nulla osta del 2023 alla convocazione del 2025, aveva imposto il riscontro del preavviso entro dieci giorni nel periodo feriale e aveva adottato la revoca già il 25 agosto 2025. Secondo il giudice, tale sequenza temporale ha limitato ingiustamente le prerogative difensive procedimentali dei ricorrenti e ha impedito un adeguato approfondimento degli elementi rilevanti, anche alla luce dell'ulteriore documentazione sull'asseverazione depositata in giudizio. L'annullamento comporta l'obbligo dell'amministrazione di riaprire il procedimento e di svolgere gli approfondimenti istruttori in contraddittorio con gli interessati. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 8 CEDU
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela della posizione personale e familiare connessa al procedimento di ingresso e soggiorno; il giudice non ne sviluppa una specifica interpretazione.
artt. 2, 41 e 97 Cost.
Richiamati dai ricorrenti in relazione ai principi di solidarietà, libertà dell'iniziativa economica, buon andamento e imparzialità; la decisione si concentra sui profili di istruttoria, ragionevolezza e leale collaborazione.
artt. 2, 3, 3-bis, 6 e 21-quinquies l. 241/1990
Richiamati nel ricorso; la ratio decidendi valorizza in particolare le garanzie partecipative e i principi di ragionevolezza e collaborazione nell'esercizio del potere amministrativo.
art. 44, commi 2 e 6, d.l. 73/2022
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai presupposti della revoca del nulla osta; il giudice accoglie il ricorso senza enunciare una specifica interpretazione della disposizione.
artt. 5, commi 5 e 9, 22 e 24-bis d.lgs. 286/1998
Richiamati nel quadro normativo del nulla osta e del procedimento di ingresso e soggiorno del lavoratore straniero; la decisione non sviluppa una distinta interpretazione di tali disposizioni.
art. 30-quinquies d.P.R. 394/1999
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla documentazione e all'asseverazione richieste nel procedimento; il giudice fonda l'annullamento sul difetto di istruttoria e sull'insufficiente contraddittorio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento amministrativo relativo alla revoca di un nulla osta all'ingresso di un lavoratore straniero, l'amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva e valutare gli elementi rilevanti già disponibili o tempestivamente acquisibili, senza limitarsi a una contestazione meramente formale dell'incompletezza documentale.
- La fissazione di un termine per riscontrare il preavviso di revoca deve essere valutata in concreto e non può comprimere irragionevolmente le prerogative difensive dell'interessato, soprattutto quando il termine decorra in un periodo nel quale gli uffici del soggetto coinvolto risultino chiusi e l'amministrazione abbia invece impiegato un tempo considerevole per procedere alla convocazione e alla verifica.
- I principi di ragionevolezza e leale collaborazione impongono all'amministrazione, prima di revocare un nulla osta, di instaurare un contraddittorio effettivo e di consentire agli interessati di integrare la documentazione quando le carenze riscontrate siano suscettibili di chiarimento o regolarizzazione.
- L'annullamento di un provvedimento di revoca per difetto di istruttoria e insufficiente contraddittorio comporta la riapertura del procedimento e lo svolgimento degli approfondimenti istruttori in contraddittorio con gli interessati, senza predeterminare l'esito finale.
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