Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2212

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2212 della Commissione, del 3 settembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sui nutrienti

Normativa europea32024R2212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le modalità tecniche di attuazione del regolamento (UE) 2022/2379 in materia di statistiche sui nutrienti. Definisce quali dati aggregati gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat, con quali variabili, periodi di riferimento, unità di misura e requisiti metodologici. La disciplina è funzionale alla comparabilità tra Stati membri e al monitoraggio di sostenibilità agricola, efficienza dei fertilizzanti e obiettivi ambientali dell’Unione.

Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 per la raccolta e trasmissione delle statistiche sui nutrienti in agricoltura.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) set di dati aggregati a livello nazionale nel dominio delle statistiche sui nutrienti. Riguarda sia i nutrienti nei fertilizzanti per l’agricoltura sia i bilanci dei nutrienti, con copertura di dati su fertilizzanti inorganici e organici, coefficienti relativi a colture, residui vegetali, fissazione biologica dell’azoto, deposizione atmosferica, semi, effluenti zootecnici e volumi di effluenti ritirati o importati. Si applica dal 1º gennaio 2026; per i set di dati dell’allegato II è prevista una prima trasmissione entro il 30 novembre 2029 per gli anni di riferimento 2026-2028. È diretto applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE.

Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 per le statistiche sui nutrienti

Il regolamento disciplina i profili tecnici e metodologici della raccolta e trasmissione delle statistiche europee sui nutrienti in agricoltura. Esso dà attuazione al quadro introdotto dal regolamento (UE) 2022/2379, con l’obiettivo di assicurare comparabilità, armonizzazione e tempestività dei dati trasmessi dagli Stati membri a Eurostat.

Ambito e finalità

La disciplina è finalizzata a rendere omogenee le statistiche relative ai nutrienti utilizzati o dispersi in agricoltura, così da consentire il calcolo di bilanci dei nutrienti affidabili e confrontabili tra Stati membri. I considerando evidenziano la rilevanza di tali dati per la sostenibilità delle attività agricole, per la tutela dell’ambiente, per la sicurezza alimentare e per il monitoraggio di obiettivi strategici dell’Unione, inclusi quelli connessi al Green Deal e alla strategia "Dal produttore al consumatore".

Requisiti generali di trasmissione dei dati

Ai sensi dell’articolo 1, gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat dati aggregati a livello nazionale relativi al dominio delle statistiche sui nutrienti. Il regolamento non si limita a indicare le categorie di dati, ma ne definisce la struttura tecnica, le variabili, le unità di misura, i periodi di riferimento e, ove necessario, i termini di invio.

Set di dati: nutrienti nei fertilizzanti per l’agricoltura

L’allegato I copre i fertilizzanti inorganici e organici utilizzati in agricoltura.

  • Per i fertilizzanti inorganici devono essere comunicati i quantitativi di azoto, fosforo, potassio e, per l’urea, l’azoto incluso nel fertilizzante semplice.
  • Per i fertilizzanti organici e organo-minerali, escluso il letame animale non trattato, devono essere forniti i quantitativi utilizzati e i coefficienti medi triennali di contenuto di azoto e fosforo.

Le unità di misura sono definite come quantità in migliaia di tonnellate e coefficienti elementari espressi in kg per tonnellata di fertilizzante. Sono previste conversioni da forme ossidate a forme elementari per fosforo e potassio, in coerenza con il regolamento (UE) 2019/1009. Se i dati provengono da statistiche sulle vendite di fertilizzanti inorganici, devono essere stimati e corretti l’uso non agricolo e l’uso differito.

Bilanci dei nutrienti

L’articolo 3 definisce il bilancio lordo dei nutrienti, per azoto e fosforo, come differenza tra input e output nel suolo agricolo; definisce inoltre il bilancio netto dell’azoto, ottenuto sottraendo al bilancio lordo le emissioni di azoto derivanti dalla gestione del suolo e degli effluenti. Eurostat deve calcolare annualmente tali bilanci sulla base:

  • dei set di dati degli allegati I e II;
  • dei dati sulla produzione animale del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2745;
  • dei dati sulla produzione vegetale del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538;
  • dei dati sulle emissioni comunicati in base alla convenzione UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, alla direttiva sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, al regolamento (UE) 2018/1999 e alla UNFCCC.

Set di dati per i bilanci dei nutrienti

L’allegato II richiede una serie articolata di coefficienti e volumi, tutti con riferimento nazionale e con medie mobili quinquennali.

Coefficienti per colture e piante foraggere

Devono essere comunicati coefficienti di contenuto di nutrienti per numerose colture, espressi in N e P per tonnellata di prodotto raccolto. Il set si basa sulle statistiche annuali della produzione vegetale e i coefficienti devono riflettere l’anno di riferimento e i quattro anni precedenti. Per alcuni prodotti è prevista anche la regola dell’umidità conforme al regolamento (UE) 2023/1538.

Residui vegetali

Devono essere comunicati i volumi medi annui di residui vegetali rimossi dal campo, distinti tra foglie e steli, paglia e altri residui, con i corrispondenti coefficienti di azoto e fosforo. Anche qui si applicano medie mobili quinquennali e trasmissione congiunta dei valori annuali del periodo di riferimento.

Fissazione biologica dell’azoto e deposizione atmosferica

Sono richiesti coefficienti medi quinquennali di fissazione biologica dell’azoto per leguminose e miscele leguminose/erbacee, nonché coefficienti di deposizione dell’azoto atmosferico, comprensivi di deposizione umida e secca e di deposizioni provenienti da tutti i settori.

Nutrienti nei semi

Devono essere comunicati coefficienti di contenuto di nutrienti nei semi dei cereali e nelle patate da semina, sempre come medie quinquennali e con riferimento ai quattro anni precedenti oltre all’anno di riferimento.

Nutrienti negli effluenti zootecnici

Per le principali categorie di bestiame devono essere calcolati coefficienti lordi di escrezione di azoto e fosforo. Le specifiche metodologiche dell’allegato III impongono un approccio di bilancio di massa comune a tutti gli Stati membri, fondato sulla formula: escrezione = apporto – ritenzione. Devono essere tenuti in considerazione, tra l’altro, razza, livello produttivo, sistemi biologici o convenzionali, stagionalità dei mangimi, razioni, additivi e sistemi di stabulazione. Le categorie di bestiame devono corrispondere a quelle del regolamento (UE) 2023/2745 e i coefficienti devono essere coerenti con i numeri di capi trasmessi a Eurostat.

Effluenti zootecnici ritirati, esportati e importati

Devono essere comunicati i volumi medi annui di effluenti esportati o ritirati e di effluenti importati o altri input di effluenti, con i relativi coefficienti di azoto e fosforo. Le definizioni comprendono gli effluenti prodotti in azienda rimossi dall’uso agricolo, quelli esportati in altri paesi, quelli importati e quelli provenienti da fonti diverse dal bestiame rilevato ai sensi del regolamento (UE) 2023/2745.

Metodologia, qualità e definizioni

L’articolo 5 richiede che i dati basati su campioni statistici siano rappresentativi e che, se derivano da fonti diverse dalle indagini, rispettino i criteri di qualità del regolamento (CE) n. 223/2009. I coefficienti devono essere fondati su metodi scientifici e le definizioni operative dei termini chiave sono raccolte nell’allegato IV, che chiarisce anche nozioni come fertilizzante inorganico, organico, organo-minerale, residui di coltivazione, fissazione biologica dell’azoto, deposizione atmosferica e misurazione lorda dell’escrezione.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1º gennaio 2026. Per i set di dati dell’allegato II la prima trasmissione è fissata al 30 novembre 2029 con riferimento agli anni 2026-2028; per i dati dell’allegato I valgono i termini annuali o triennali indicati nei singoli set di dati.

Disposizioni principali

Requisiti di trasmissione dei dati

Gli Stati membri devono fornire dati sul dominio delle statistiche sui nutrienti sotto forma di set di dati aggregati e trasmetterli a Eurostat a livello nazionale (art. 1).

Struttura dei set di dati

Il contenuto dei set di dati è ripartito in due allegati: allegato I per i nutrienti nei fertilizzanti per l’agricoltura e allegato II per i bilanci dei nutrienti. Per ciascun set di dati, la sezione I indica contenuto, variabili, termini di trasmissione, periodi di riferimento e unità di misura; la sezione II specifica le unità di misura e i requisiti tecnici (art. 2).

Bilanci lordo e netto dei nutrienti

È definito il bilancio lordo di azoto e fosforo come differenza tra input e output nel suolo agricolo; il bilancio netto dell’azoto è il bilancio lordo al netto delle emissioni derivanti dalla gestione del suolo e degli effluenti. Eurostat calcola annualmente i bilanci sulla base dei set di dati degli allegati I e II, dei dati sulla produzione animale e vegetale previsti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2023/2745 e 2023/1538, nonché dei dati sulle emissioni comunicati a livello internazionale e UE (art. 3).

Termini di prima trasmissione per i dati dell’allegato II

I set di dati dell’allegato II devono essere forniti per la prima volta entro il 30 novembre 2029, con riferimento agli anni 2026, 2027 e 2028; successivamente la trasmissione è quinquennale entro i termini indicati in ciascun set di dati (art. 4).

Qualità e specifiche metodologiche

Quando i dati derivano da campioni statistici, i risultati ponderati devono essere rappresentativi della popolazione statistica; se si usano fonti diverse dalle indagini, la qualità deve rispettare l’art. 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. I coefficienti devono essere stabiliti con metodi scientifici e le specifiche metodologiche comuni sono contenute nell’allegato III (art. 5).

Definizioni

Le definizioni dei termini tecnici utilizzati nel regolamento sono rinviate all’allegato IV (art. 6).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 7).

Come è indicizzato

Materiestatistica agricolaagricolturaambientesicurezza alimentaremetodologia statistica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.