Ordinanza n. 605/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro la revoca del nulla osta e del visto di ingresso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva negato la tutela cautelare nel giudizio relativo alla revoca del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso. Dal testo emerge che la controversia riguardava l’accertamento, successivo al rilascio del nulla osta, di un elemento ostativo costituito dalla natura non stagionale del rapporto di lavoro che si intendeva instaurare, in contrasto con il requisito previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998. L’appello cautelare mirava alla riforma dell’ordinanza di primo grado; il testo non espone ulteriori specifici motivi d’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello cautelare. Ha ritenuto fisiologico, nel sistema dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, che la sussistenza dei requisiti per il rilascio del nulla osta sia verificata anche successivamente al rilascio. Qualora emergano sopravvenuti elementi ostativi, il comma 2 dell’art. 42 prevede la revoca del nulla osta e del visto di ingresso. Poiché non era contestato che il rapporto di lavoro non avesse carattere stagionale, come richiesto dall’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, il Collegio ha ravvisato la carenza del fumus boni iuris. Tale carenza ha reso superflua ogni valutazione sul periculum in mora. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 42 d.l. n. 73/2022
Consente che la verifica dei requisiti per il rilascio del nulla osta avvenga anche successivamente al rilascio; l’accertamento sopravvenuto di elementi ostativi comporta la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022
Prevede la revoca del nulla osta e del visto di ingresso quando siano accertati sopravvenuti elementi ostativi.
art. 24 d.lgs. n. 286/1998
Richiede, nella fattispecie considerata, che il rapporto di lavoro abbia carattere stagionale; la sua mancanza integra un elemento ostativo.
Massime di principio
- Nel sistema dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, la verifica dei requisiti per il rilascio del nulla osta può fisiologicamente essere effettuata anche dopo il rilascio dell’atto.
- L’accertamento successivo di elementi ostativi comporta, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, la revoca sia del nulla osta sia del visto di ingresso.
- Quando il rapporto di lavoro dedotto a fondamento del nulla osta non possiede il carattere stagionale richiesto dall’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998, viene meno il fumus boni iuris necessario per ottenere la tutela cautelare contro la revoca del nulla osta e del visto.
- La carenza del fumus boni iuris è di per sé sufficiente a respingere la domanda cautelare e rende superflua la verifica del periculum in mora.
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