Cassazione Civile, Ordinanza n. 36077/2021 del 23/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio aveva rideterminato il valore dichiarato in una compravendita di terreno edificabile, effettuata all'esito di asta pubblica, assumendo come base un criterio comparativo con altri immobili similari e applicando gli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986, con recupero di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni e interessi. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti ai giudici tributari, ottenendo accoglimento. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe travisato la disciplina applicabile e trascurato le irregolarità della procedura di vendita; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 44, 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986, 11 e 12 l. n. 1766/1927 e 2697 c.c., lamentando che erroneamente la CTR aveva ritenuto l'avviso carente di motivazione per mancata allegazione e mancata riproduzione del contenuto essenziale degli atti di comparazione, pur essendo stato indicato il criterio astratto e gli estremi di registrazione degli atti utilizzati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che l'avviso di rettifica fondato su comparazione deve consentire al contribuente e al giudice di individuare gli elementi concreti della motivazione: non basta la mera indicazione del criterio sintetico-comparativo né dei soli estremi di registrazione degli atti comparati, se non sono allegati gli atti stessi o comunque riportato il loro contenuto essenziale, comprensivo degli elementi idonei a valutarne l'effettiva comparabilità. Conseguentemente è stata confermata la statuizione della CTR sulla nullità/insufficienza motivazionale dell'atto impositivo. Il rigetto del secondo motivo ha reso superfluo l'esame del primo. L'Agenzia è stata condannata a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando l'impianto motivazionale sia talmente carente da violare il dovere costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge è stata esaminata con riguardo alla disciplina sulla motivazione dell'avviso di rettifica fondato su comparazione.
art. 44, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dalla contribuente e dalla CTR come norma che, nel caso di vendita all'asta, predetermina la base imponibile nel prezzo di aggiudicazione.
art. 51, d.P.R. n. 131/1986
La Corte ribadisce che il criterio sintetico-comparativo può essere usato, ma la sua applicazione concreta deve essere esplicitata nell'avviso in modo sufficiente a consentire il controllo del contribuente.
art. 52, d.P.R. n. 131/1986
La motivazione dell'avviso deve contenere o allegare gli atti richiamati a sostegno della rettifica, oppure riprodurne il contenuto essenziale.
art. 52 bis, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dalla CTR per affermare l'obbligo di allegazione degli atti di compravendita usati come termine di comparazione.
artt. 11 e 12, l. n. 1766/1927
Norme richiamate nel ricorso, ma non decisive ai fini della ratio decidendi accolta dalla Corte.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte fondi la decisione su un diverso riparto dell'onere probatorio.
art. 111 Cost.
La motivazione del provvedimento giurisdizionale deve essere sufficiente a non vulnerare il principio costituzionale di motivazione.
Massime di principio
- Negli avvisi di rettifica e liquidazione basati su comparazione, l'Amministrazione deve indicare in modo concreto gli elementi utilizzati per il raffronto: il solo richiamo al criterio astratto o ai soli estremi di registrazione degli atti non basta.
- Per soddisfare l'obbligo di motivazione, l'atto impositivo deve allegare i documenti richiamati oppure riprodurne il contenuto essenziale, così da consentire al contribuente di comprendere e contestare efficacemente la pretesa e al giudice di verificarne la fondatezza.
- Il contenuto essenziale di un atto o documento richiamato per relationem comprende gli elementi necessari a identificarne oggetto, contenuto e destinatari, nonché i dati utili a valutarne la pertinenza rispetto al bene oggetto di rettifica.
- La motivazione apparente della sentenza è configurabile solo in presenza di un deficit motivazionale radicale, tale da violare l'art. 111 Cost.; se la decisione contiene una ragione giuridica intelligibile e sufficiente, il vizio non sussiste.
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