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Ordinanza

Ordinanza n. 2120/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado nell’ambito di una controversia relativa al bando di concorso e alle modalità e ai tempi delle comunicazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La candidata ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda plurimi profili relativi alle previsioni del bando di concorso pubblico e alle modalità e ai tempi delle comunicazioni adottate dall’amministrazione. Il Consiglio di Stato non definisce nel merito tali questioni, ritenendo necessario un approfondimento nella successiva fase di cognizione piena.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, in riforma dell’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La misura è stata accordata in considerazione della necessità di evitare, nella fase interinale, un danno grave e irreparabile alla candidata risultata vincitrice del concorso. Il Collegio ha rilevato che le questioni relative al bando e alle comunicazioni presentano profili di rilevanza e delicatezza tali da richiedere un più approfondito esame nel merito. Ha quindi disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, esercitato contro l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, a seguito della decisione cautelare, di ordinare la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del giudice di primo grado.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il giudice può riformare l’ordinanza del TAR e accogliere la domanda cautelare quando la controversia presenti questioni rilevanti e delicate che necessitino di approfondimento nel merito e sussista il rischio di un danno grave e irreparabile nella more del giudizio.
  • Quando il giudice d’appello accoglie l’appello cautelare, può disporre la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La valutazione cautelare può essere favorevole senza anticipare la decisione sul merito, quando l’esame delle questioni controverse richieda una cognizione più approfondita nella fase ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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