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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28609/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'ufficio aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento recuperando a tassazione un maggior reddito di euro 317.660,00, qualificato come quota del reddito accertato in capo a una società a ristretta base partecipativa di cui la medesima era socia. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione. In un precedente giudizio di cassazione la Corte aveva cassato con rinvio perché la CTR aveva ritenuto che l'accertamento societario fosse coperto da giudicato, mentre in realtà la sentenza richiamata non era ancora irrevocabile al momento della decisione. Nel giudizio di rinvio la CTR respingeva l'appello dell'Agenzia; la contribuente ricorreva nuovamente per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio si fosse sottratto al principio espresso dalla Corte, secondo cui il giudicato formatosi nei confronti della società, favorevole ad essa, avrebbe dovuto riflettersi sul giudizio relativo alla socia; 2) violazione dell'art. 2727 c.c., deducendo che, essendo divenuto definitivo l'accertamento societario, la CTR avrebbe dovuto conformarvisi; 3) motivazione apparente, perché la sentenza non avrebbe spiegato per quali ragioni la pronuncia resa nei confronti della società e passata in giudicato non fosse estensibile alla socia.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, assorbendo il terzo. Ha ritenuto che la sentenza passata in giudicato resa nei confronti della società avesse contenuto sostanziale, avendo annullato l'atto impositivo per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria e non per meri vizi processuali. Poiché l'avviso verso la socia era fondato sulla presunzione di attribuzione degli utili extracontabili della società a ristretta base partecipativa, la caduta definitiva dell'accertamento societario ha travolto anche l'accertamento a cascata nei confronti della socia. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte lo utilizza per decidere nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, e richiama anche il vincolo del giudice di rinvio rispetto ai principi di diritto enunciati

  • art. 2727 c.c.

    viene richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non lo assume come fondamento decisivo; la questione centrale è la portata del giudicato sull'accertamento societario e la sua efficacia riflessa

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel precedente passaggio della vicenda per chiarire che l'erronea supposizione dell'esistenza del giudicato integra errore di diritto e non errore revocatorio

  • art. 2697 c.c.

    non è citato espressamente nel merito decisivo, ma la decisione richiama il tema della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili in presenza di società a ristretta base partecipativa

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa, l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio presuppone la validità dell'accertamento tributario effettuato nei confronti della società; se l'atto societario viene definitivamente annullato per ragioni di merito, viene meno il fondamento dell'accertamento riflesso verso il socio.
  • Il giudicato formatosi sulla sentenza che annulla l'accertamento societario per difetto della pretesa tributaria ha efficacia sostanziale e può essere opposto nel giudizio instaurato contro il socio, quando l'avviso nei suoi confronti dipenda dal medesimo presupposto impositivo.
  • L'annullamento dell'atto fiscale della società produce effetti pregiudicanti sull'avviso emesso nei confronti del socio solo se la pronuncia passata in giudicato ha inciso sul merito dell'accertamento; se invece l'annullamento deriva da vizi meramente procedurali, il giudicato è soltanto formale e non travolge automaticamente l'atto nei confronti del socio.
  • Quando la questione di diritto è già definitivamente risolta e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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