Direttiva 2020/1833
Direttiva delegata (UE) 2020/1833 della Commissione del 2 ottobre 2020 che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2020/1833 aggiorna gli allegati della direttiva 2008/68/CE per recepire, a livello UE, le versioni 2021 degli accordi internazionali ADR, RID e ADN sul trasporto interno di merci pericolose. Si tratta di un adeguamento tecnico al progresso scientifico e normativo internazionale, con applicazione delle nuove versioni dal 1° gennaio 2021. Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento entro il 30 giugno 2021 e informare la Commissione, con riferimento espresso alla direttiva nelle misure nazionali.
Aggiornamento tecnico degli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose per allinearli alle versioni 2021 degli accordi internazionali ADR, RID e ADN.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche agli allegati della direttiva 2008/68/CE relativi al trasporto interno di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne. L’intervento riguarda il rinvio dinamico agli allegati dell’ADR, al RID e ai regolamenti allegati all’ADN, applicabili dal 1° gennaio 2021, con sostituzione terminologica di talune espressioni con "Stato membro". Non disciplina direttamente operatori economici o singole imprese, ma incide indirettamente su trasportatori, spedizionieri e altri soggetti del settore tramite la normativa nazionale di recepimento.
Aggiornamento tecnico degli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose
La direttiva delegata (UE) 2020/1833 della Commissione interviene sulla direttiva 2008/68/CE per adeguarne gli allegati al progresso scientifico e tecnico, mediante il recepimento delle versioni aggiornate degli accordi internazionali ADR, RID e ADN. Il provvedimento ha natura essenzialmente tecnica e mira ad assicurare l’allineamento del diritto dell’Unione alle regole internazionali applicabili dal 1° gennaio 2021.
Obiettivi e finalità
La finalità della direttiva è mantenere coerente la disciplina UE sul trasporto interno di merci pericolose con gli aggiornamenti periodici degli strumenti internazionali di riferimento. I considerando evidenziano che tali accordi vengono aggiornati ogni due anni e che le nuove versioni si applicano dal 1° gennaio 2021, con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2021.
Ambito di applicazione
La direttiva incide sulla direttiva 2008/68/CE, in particolare sugli allegati relativi ai trasporti:
- su strada, tramite l’ADR;
- per ferrovia, tramite il RID;
- per vie navigabili interne, tramite l’ADN.
L’intervento riguarda gli Stati membri, tenuti a recepire le modifiche nell’ordinamento interno. Non introduce una disciplina autonoma completa per gli operatori, ma aggiorna il quadro tecnico-normativo che gli Stati dovranno applicare a livello nazionale.
Modifiche sostanziali agli allegati
L’articolo 1 sostituisce i capi I.1, II.1 e III.1 degli allegati della direttiva 2008/68/CE.
Per l’ADR, il nuovo allegato I.1 rinvia agli allegati A e B dell’ADR, applicabili dal 1° gennaio 2021, con sostituzione di "parte contraente" con "Stato membro" ove opportuno.
Per il RID, il nuovo allegato II.1 rinvia all’allegato del RID, applicabile dal 1° gennaio 2021, con sostituzione di "Stato contraente del RID" con "Stato membro" ove opportuno.
Per l’ADN, il nuovo allegato III.1 rinvia ai regolamenti allegati all’ADN, applicabili dal 1° gennaio 2021, nonché all’articolo 3, lettere f) e h), e all’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, con sostituzione di "parte contraente" con "Stato membro" ove opportuno.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare entro il 30 giugno 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Si tratta del termine di trasposizione, che lascia agli Stati la scelta della forma e dei mezzi, purché sia raggiunto il risultato richiesto.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Obblighi di informazione verso la Commissione
Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione delle misure di recepimento adottate e comunicare il testo delle principali disposizioni di diritto interno emanate nel settore disciplinato dalla direttiva. Si tratta di un obbligo di notifica e trasparenza funzionale al controllo del corretto recepimento.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri.
Rilievi operativi per il professionista
Per avvocati e commercialisti il dato centrale è che la disciplina applicabile al trasporto interno di merci pericolose va verificata alla luce delle versioni 2021 di ADR, RID e ADN recepite nell’ordinamento nazionale. L’aggiornamento è tecnico, ma incide sulla conformità regolatoria di operatori della logistica, trasporto e spedizione, che dovranno attenersi alla normativa interna aggiornata dagli Stati membri entro il 30 giugno 2021.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati ADR, RID e ADN
L’articolo 1 sostituisce i capi I.1, II.1 e III.1 degli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE. Il nuovo testo rinvia agli allegati A e B dell’ADR, all’allegato del RID e ai regolamenti allegati all’ADN, tutti applicabili dal 1° gennaio 2021. Per l’ADN è inoltre richiamato l’articolo 3, lettere f) e h), e l’articolo 8, paragrafi 1 e 3. In tutti i casi, ove opportuno, il riferimento a "parte contraente" o "Stato contraente del RID" è sostituito da "Stato membro".
Obbligo di recepimento entro il 30 giugno 2021
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 30 giugno 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali di recepimento oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Comunicazione delle disposizioni nazionali
Sempre ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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