Direttiva 2020/1687
Direttiva delegata (UE) 2020/1687 della Commissione del 2 settembre 2020 che modifica l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione della nuova sostanza psicoattiva N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanammina (isotonitazene) nella definizione di «stupefacenti»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2020/1687 aggiorna la decisione quadro 2004/757/GAI includendo l’isotonitazene tra gli "stupefacenti" soggetti alle norme minime UE sui reati e sulle sanzioni per traffico illecito di droghe. La scelta deriva dalla valutazione del rischio dell’EMCDDA, che evidenzia la potenza della sostanza, i rischi per la salute e la disponibilità sul mercato, sebbene i dati disponibili siano ancora limitati. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 3 giugno 2021. La direttiva non disciplina in dettaglio la forma del recepimento, lasciando agli Stati la scelta dei mezzi attuativi.
Modifica della decisione quadro 2004/757/GAI per includere l’isotonitazene nella definizione di "stupefacenti" ai fini delle norme penali UE sul traffico illecito di droghe.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri tenuti alla decisione quadro 2004/757/GAI, con l’espressa precisazione che l’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione della presente direttiva, mentre la Danimarca non vi partecipa e non ne è vincolata né soggetta all’applicazione. L’ambito materiale è limitato all’aggiornamento dell’allegato della decisione quadro per ricomprendere una nuova sostanza psicoattiva, l’isotonitazene, nella definizione di "stupefacenti", con effetti sulle disposizioni penali in materia di traffico illecito, reati e sanzioni. L’atto opera nell’ordinamento UE e richiede recepimento nazionale entro il termine indicato.
Inclusione dell’isotonitazene nella definizione di "stupefacenti"
La direttiva delegata (UE) 2020/1687 interviene sulla decisione quadro 2004/757/GAI, che fissa norme minime in materia di elementi costitutivi dei reati e sanzioni per il traffico illecito di stupefacenti. L’obiettivo è aggiornare l’allegato della decisione quadro per ricomprendervi la nuova sostanza psicoattiva isotonitazene, così da assoggettarla al quadro penale UE applicabile alle droghe.
Contesto e presupposti della modifica
La Commissione fonda l’intervento sugli articoli 1 bis e 8 bis della decisione quadro 2004/757/GAI, che le attribuiscono il potere di adottare atti delegati per dare una risposta rapida, a livello dell’Unione, all’emergere di nuove sostanze psicoattive. Il considerando richiama la relazione di valutazione del rischio del comitato scientifico dell’EMCDDA, adottata il 26 maggio 2020 e trasmessa alla Commissione e agli Stati membri il 29 maggio 2020.
Elementi di rischio relativi all’isotonitazene
La direttiva descrive l’isotonitazene come un analgesico oppioide sintetico, strettamente correlato a etonitazene e clonitazene, sostanze già sottoposte a controllo internazionale. Risulta disponibile nell’Unione almeno dall’aprile 2019 ed è stata identificata in cinque Stati membri e nel Regno Unito; sono stati segnalati 24 sequestri complessivi, oltre a un campione raccolto da uno Stato membro e a campioni biologici post mortem segnalati dal Regno Unito. La sostanza è stata rinvenuta principalmente in polvere, ma anche in forma liquida, e le quantità reperite sono considerate limitate rispetto alla sua elevata potenza.
Impatti sanitari e sociali
Secondo i dati richiamati dalla direttiva, sono stati segnalati due decessi correlati all’isotonitazene, avvenuti nel 2019 in Germania e nel Regno Unito. Non risultano, invece, intossicazioni acute con esposizione confermata alla sostanza; viene tuttavia evidenziato che il numero di eventi effettivamente verificatisi potrebbe essere superiore a quello rilevato, poiché la sostanza è relativamente nuova e non soggetta a controlli sistematici. La Commissione sottolinea che il naloxone presumibilmente costituisce un antidoto in caso di avvelenamento, come per altri oppioidi sintetici.
Ragioni dell’inclusione nel quadro UE sugli stupefacenti
La direttiva rileva che non vi sono prove dirette di coinvolgimento di organizzazioni criminali nella produzione, distribuzione e fornitura nell’Unione, ma indica che la sostanza sarebbe prodotta da aziende chimiche stabilite al di fuori dell’Unione. È inoltre venduta online in piccoli quantitativi e all’ingrosso, anche in spray nasali pronti all’uso, e le informazioni sui sequestri lasciano presumere una circolazione anche nel mercato illecito degli oppiacei, con il rischio che i consumatori ne siano inconsapevoli. Poiché non esiste un uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell’Unione né altrove, l’uso noto è limitato a standard analitici di riferimento e ricerca scientifica.
Effetto giuridico della modifica
L’inserimento dell’isotonitazene nella definizione di "stupefacenti" comporta la sua sottoposizione alle disposizioni di diritto penale dell’Unione in materia di reati e sanzioni per il traffico illecito di droghe. La finalità dichiarata è anche quella di evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e di rafforzare la protezione della salute e della sicurezza pubblica.
Ambito soggettivo e partecipazione degli Stati membri
La direttiva si applica agli Stati membri destinatari della decisione quadro 2004/757/GAI. Il testo precisa che l’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione della direttiva, mentre la Danimarca non vi partecipa e non è né vincolata né soggetta alla sua applicazione.
Recepimento nazionale e obblighi procedurali
Gli Stati membri devono adottare, entro il 3 giugno 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e assicurare che tali disposizioni rechino un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati stessi. È previsto anche l’invio alla Commissione del testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Inclusione dell’isotonitazene nella definizione di "stupefacenti"
L’articolo 1 modifica l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI aggiungendo il punto 17, che inserisce la N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanammina (isotonitazene) nell’elenco delle sostanze rilevanti ai fini della disciplina penale UE sul traffico illecito di stupefacenti.
Base giuridica e motivazione dell’intervento delegato
La Commissione agisce in base agli articoli 1 bis e 8 bis della decisione quadro 2004/757/GAI. I considerando richiamano la relazione di valutazione del rischio dell’EMCDDA del 26 maggio 2020, trasmessa il 29 maggio 2020, e indicano che la sostanza presenta rischi per la salute tali da giustificarne l’inclusione nella definizione di "stupefacenti".
Elementi fattuali a sostegno della classificazione
La direttiva rileva che l’isotonitazene è un analgesico oppioide sintetico, strettamente correlato a etonitazene e clonitazene; è presente nell’Unione almeno dall’aprile 2019; è stata individuata in cinque Stati membri e nel Regno Unito; sono stati segnalati 24 sequestri complessivi e due decessi correlati (Germania e Regno Unito).
Effetti sulla cooperazione e sulla repressione penale
L’inclusione nell’allegato mira a sottoporre l’isotonitazene alle disposizioni di diritto penale dell’Unione in materia di reati e sanzioni, contribuendo a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e a proteggere i cittadini dai rischi connessi alla sua disponibilità e al suo consumo.
Termine di recepimento e obblighi formali degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 3 giugno 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati determinano le modalità del riferimento. Devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri conformemente ai trattati.
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