Direttiva 2020/1151
Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica in modo esteso la direttiva 92/83/CEE con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e chiarire regole tecniche e fiscali sulle accise di alcole e bevande alcoliche. Introduce criteri armonizzati per la birra, amplia e precisa i regimi facoltativi per piccoli produttori indipendenti e aggiorna le esenzioni per l’alcole denaturato e per usi specifici. Stabilisce inoltre deroghe nazionali puntuali, un sistema di certificazione dei piccoli produttori e un termine di recepimento fissato al 31 dicembre 2021, con applicazione dal 1° gennaio 2022.
Modifica della direttiva 92/83/CEE per semplificare e armonizzare le strutture delle accise su alcole etilico e bevande alcoliche, introducendo regole uniformi su birra, vino, altre bevande fermentate, piccoli produttori indipendenti, denaturazione dell’alcole ed esenzioni specifiche.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche nella propria normativa nazionale, e incide sui regimi di accisa relativi a birra, vino, altre bevande fermentate, prodotti intermedi, alcole etilico e alcune bevande/spiritose tradizionali. Riguarda gli operatori economici del settore alcolico, i piccoli produttori indipendenti, le distillerie di frutticoltori, i soggetti che impiegano alcole denaturato e i produttori di integratori alimentari che utilizzano alcole etilico. Prevede talune discipline territorialmente differenziate per Bulgaria, Repubblica ceca, Repubblica di Polonia, Repubblica francese, Repubblica ellenica e Malta, nonché una deroga transitoria per gli Stati membri che, al 29 luglio 2020, non consideravano gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione nel calcolo dei gradi Plato della birra.
Direttiva (UE) 2020/1151 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche
La direttiva interviene sulla disciplina armonizzata delle accise alcoliche per semplificare gli adempimenti, chiarire definizioni tecniche e rafforzare l’uniformità applicativa nel mercato interno. I considerando evidenziano l’esigenza di ridurre oneri amministrativi e costi di conformità, soprattutto per le PMI, nonché di aggiornare riferimenti normativi e prevenire evasione, frode e abuso.
Obiettivi e finalità
La modifica della direttiva 92/83/CEE mira a conseguire tre risultati principali:
- semplificare le procedure fiscali per amministrazioni e operatori;
- armonizzare criteri tecnici e condizioni di esenzione o riduzione dell’accisa;
- rafforzare la certezza del diritto e i controlli contro evasione, frode e abuso.
La direttiva opera come atto di armonizzazione minima/di risultato: vincola gli Stati membri sugli obiettivi e sulle soglie fissate, lasciando loro margini nella scelta di forme, modalità applicative e, in alcuni casi, nell’opportunità stessa di introdurre aliquote ridotte o esenzioni.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica alle accise su:
- birra;
- vino;
- altre bevande fermentate;
- prodotti intermedi;
- alcole etilico;
- alcole denaturato;
- specifici prodotti tradizionali o regionali, come rum francese e talune acquaviti/spiriti greci e dell’Europa centrale.
Sono coinvolti sia gli Stati membri sia gli operatori economici del settore, con particolare attenzione ai piccoli produttori indipendenti, alle distillerie di frutticoltori e ai soggetti che producono o utilizzano alcole denaturato. Alcune disposizioni sono territorialmente mirate: Bulgaria, Repubblica ceca, Polonia, Francia, Grecia e Malta beneficiano di regimi specifici.
Birra: calcolo dei gradi Plato e aliquote ridotte
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE è integrato per stabilire che tutti gli ingredienti della birra, inclusi quelli aggiunti dopo la fermentazione, devono essere considerati nel calcolo dei gradi Plato. Per gli Stati membri che al 29 luglio 2020 non utilizzavano tale criterio, è previsto un regime transitorio fino al 31 dicembre 2030.
All’articolo 5, paragrafo 1, si prevede inoltre che gli Stati membri possano applicare aliquote ridotte inferiori all’aliquota minima alle birre con titolo alcolometrico effettivo non superiore al 3,5 % vol. La direttiva persegue così un coordinamento più preciso della tassazione della birra, con potenziale impatto sulle birre aromatizzate o dolcificate.
Vino e piccoli produttori indipendenti
Con l’inserimento dell’articolo 9 bis, gli Stati membri possono riconoscere aliquote di accisa ridotte per il vino prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti. Il regime è condizionato a due limiti essenziali:
- produzione media annua non superiore a 1.000 ettolitri; per Malta, soglia elevata a 20.000 ettolitri;
- riduzione non superiore al 50 % dell’aliquota normale nazionale.
Il piccolo produttore è definito come soggetto giuridicamente ed economicamente indipendente, con impianti fisicamente distinti e non operante sotto licenza. Se più piccoli produttori cooperano, possono essere considerati un unico produttore indipendente purché la produzione totale non superi la soglia applicabile. Gli Stati membri che introducono aliquote ridotte devono applicarle uniformemente anche al vino fornito nel proprio territorio da piccoli produttori stabiliti in altri Stati membri, evitando discriminazioni sulle singole forniture.
Altre bevande fermentate
L’articolo 13 è aggiornato per chiarire che gli Stati membri devono applicare la stessa aliquota di accisa a tutte le bevande fermentate tranquille e, separatamente, a tutte quelle gassate; possono inoltre applicare la stessa accisa a entrambe le categorie.
Il nuovo articolo 13 bis consente aliquote ridotte per altre bevande fermentate prodotte da piccoli produttori indipendenti, entro questi limiti:
- esclusione delle imprese che producono più di 15.000 ettolitri annui;
- riduzione non superiore al 50 % dell’aliquota normale nazionale.
La nozione di prodotto è delineata in modo puntuale: deve derivare dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi, soluzione di miele in acqua oppure di succo fresco o concentrato ottenuto da tali prodotti. È vietata l’aggiunta di altro alcole o bevanda alcolica, salvo il limitato uso tecnico di alcole per diluire o dissolvere aromi, purché l’aumento della gradazione non superi 1,2 % vol. Gli Stati membri possono limitare il regime ad alcuni tipi di altre bevande fermentate e devono assicurare parità di trattamento per le forniture provenienti da altri Stati membri.
L’articolo 15, infine, estende ai fini delle direttive 92/84/CEE e 2008/118/CE i riferimenti ai “vini” anche alle altre bevande fermentate definite nella sezione interessata.
Prodotti intermedi
L’articolo 18, paragrafo 4, è riscritto per consentire agli Stati membri di applicare un’unica aliquota ridotta ai prodotti intermedi definiti nel regolamento (UE) n. 1308/2013.
Con il nuovo articolo 18 bis viene inoltre introdotto un regime facoltativo per i prodotti intermedi prodotti da piccoli produttori indipendenti:
- soglia massima di 250 ettolitri annui;
- riduzione non superiore al 50 % dell’aliquota nazionale normale, pur potendo essere inferiore all’aliquota minima;
- possibilità di limitare il regime a determinati tipi di prodotti intermedi.
Anche qui è richiesta l’applicazione uniforme alle forniture provenienti da altri Stati membri.
Deroghe specifiche per acquavite di frutta e tradizioni nazionali
L’articolo 22 è profondamente modificato. La Repubblica di Bulgaria può applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 50 % dell’aliquota normale nazionale, all’alcole etilico prodotto da distillerie di frutticoltori che superano i 10 ettolitri annui, entro il limite di 30 litri per nucleo familiare e per consumo personale. Una volta esercitata questa facoltà, la Bulgaria non può più applicare il paragrafo 8 dell’articolo 22.
La Repubblica ceca e la Repubblica di Polonia possono applicare la medesima logica agevolativa all’alcole etilico prodotto da distillerie di frutticoltori, sempre entro il limite di 30 litri per nucleo familiare e per consumo personale.
Il nuovo paragrafo 8 consente agli Stati membri, a condizioni da essi stabilite, di prevedere esenzione o aliquote ridotte per l’alcole etilico consumato da privati, familiari o ospiti, purché non vi sia vendita. Il prodotto deve essere:
- realizzato dal privato a partire da frutta di sua proprietà, coltivata e fornita da un appezzamento di cui egli è titolare, mediante piccolo e semplice dispositivo di distillazione registrato; e/o
- prodotto per il privato in distillerie autorizzate, sempre da frutta di sua proprietà e proveniente dal terreno di cui è titolare.
In tale ipotesi, il volume massimo è di 50 litri l’anno per nucleo familiare di frutticoltori produttori. Gli Stati membri devono inoltre:
- prevenire evasione, frode e abuso;
- prevedere controlli sulla produzione e sul consumo;
- prevenire vendite ed effetti transfrontalieri;
- stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Tali misure non si cumulano con quelle dei paragrafi 6, 6 bis e 7.
Regimi speciali per Francia e Grecia
L’articolo 23 viene sostituito per mantenere e aggiornare alcune deroghe nazionali.
Per la Repubblica francese è prevista la possibilità di applicare un’aliquota ridotta al rum prodotto da canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione, purché siano rispettati specifici parametri di composizione e titolo alcolometrico effettivo pari o superiore al 40 % vol.
Per la Repubblica ellenica è consentita un’aliquota ridotta per:
- anice distillato incolore con tenore di zucchero pari o inferiore a 50 g/l, prodotto in alambicchi tradizionali discontinui di rame di capacità fino a 1.000 litri;
- acquaviti di vinaccia distillate in alambicchi tradizionali discontinui;
- alcole etilico ottenuto da frutta del nucleo familiare del produttore, distillato in semplici dispositivi tradizionali di rame o in dispositivi di terracotta, entro limiti di capacità, utilizzo annuale e produzione massima molto specifici.
Certificato per piccoli produttori e riconoscimento reciproco
Il nuovo articolo 23 bis introduce un meccanismo di certificazione annuale per i piccoli produttori indipendenti. Su richiesta, gli Stati membri devono rilasciare ai produttori stabiliti nel proprio territorio un certificato che attesti:
- la produzione annuale totale;
- il rispetto dei criteri di indipendenza e delle soglie previste dagli articoli 4, 9 bis, 13 bis, 18 bis e 22.
Il documento amministrativo per la circolazione dei prodotti, ai sensi dei capi IV o V della direttiva 2008/118/CE, deve richiamare tale certificato. In alternativa, gli Stati membri possono consentire l’autocertificazione da parte del piccolo produttore, purché siano stabilite condizioni idonee a garantire corretta applicazione e prevenzione di abusi.
Gli Stati membri devono riconoscere il certificato rilasciato da un altro Stato membro, salvo casi debitamente giustificati. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire:
- la forma del certificato;
- il formato del riferimento nel documento amministrativo;
- le prescrizioni di compilazione del documento in caso di autocertificazione.
Alcole denaturato, medicinali e integratori alimentari
L’articolo 27 viene riscritto per chiarire le esenzioni relative all’alcole denaturato. L’esenzione si applica:
- all’alcole completamente denaturato conforme ai requisiti dello Stato membro di immissione in consumo, purché tali requisiti siano stati notificati e autorizzati;
- all’alcole impiegato per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano, compreso l’uso per manutenzione e pulizia delle attrezzature produttive;
- all’alcole impiegato per la produzione di medicinali ai sensi delle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE.
È inoltre aggiunta l’esenzione per l’alcole utilizzato nella fabbricazione di integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, a condizione che la confezione singola destinata al consumo non superi 0,15 litri e che gli integratori siano immessi sul mercato ai sensi dell’articolo 10 di tale direttiva.
Per l’alcole completamente denaturato sono precisate le procedure di notifica delle modifiche ai requisiti nazionali, l’esame della Commissione e l’adozione di atti di esecuzione che autorizzano o respingono i requisiti notificati. Se emerge rischio di evasione, frode o abuso, lo Stato membro può rifiutare o revocare l’esenzione, notificandolo alla Commissione, che segue una procedura di esame con decisione finale entro quattro mesi dalla trasmissione agli altri Stati membri. Non è imposto l’effetto retroattivo della decisione.
Governance, controllo e monitoraggio
La direttiva sopprime l’articolo 28 e introduce un quadro procedurale basato sul comitato delle accise. La Commissione è assistita da tale comitato, ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, con applicazione della procedura d’esame.
È prevista inoltre una relazione quinquennale della Commissione sull’attuazione della direttiva, con prima scadenza entro il 31 dicembre 2024. La relazione deve valutare in particolare l’impatto delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli articoli 5, 9 bis, 22, paragrafo 8, 23 bis e 27, paragrafo 2, lettera f), considerando anche effetti transfrontalieri, frodi, mercato interno e salute pubblica. Gli Stati membri devono fornire le informazioni richieste; quelli che applicano l’articolo 22, paragrafo 8, devono trasmettere entro tre mesi dal primo anno di applicazione le informazioni necessarie alla valutazione specifica.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 dicembre 2021 e applicarle dal 1° gennaio 2022. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Misurazione dei gradi Plato della birra
All’articolo 3 della direttiva 92/83/CEE si chiarisce che, ai fini della misurazione dei gradi Plato, vanno considerati tutti gli ingredienti della birra, inclusi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione. Gli Stati membri che, al 29 luglio 2020, non tenevano conto di tali ingredienti possono continuare a farlo fino al 31 dicembre 2030.
Aliquote ridotte per la birra a bassa gradazione
All’articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte inferiori all’aliquota minima alle birre con titolo alcolometrico effettivo non superiore al 3,5 % vol.
Vino e piccoli produttori indipendenti
È introdotto l’articolo 9 bis: gli Stati membri possono applicare aliquote di accisa ridotte al vino prodotto da piccoli produttori di vino indipendenti. Il limite di produzione è di 1.000 ettolitri annui, elevato a 20.000 ettolitri per Malta; la riduzione non può superare il 50 % rispetto all’aliquota normale nazionale. Vengono definiti i criteri di indipendenza e prevista l’applicazione uniforme alle forniture provenienti da altri Stati membri.
Altre bevande fermentate e piccoli produttori indipendenti
All’articolo 13 e con il nuovo articolo 13 bis si prevede che gli Stati membri applichino un’aliquota unica alle bevande fermentate tranquille e una alle gassate, con possibilità di aliquote ridotte per altre bevande fermentate prodotte da piccoli produttori indipendenti. La soglia è di 15.000 ettolitri annui e la riduzione non può eccedere il 50 % dell’aliquota normale nazionale. Sono fissate regole sulla composizione del prodotto, sulla nozione di piccolo produttore e sulla parità di trattamento per forniture provenienti da altri Stati membri.
Prodotti intermedi
All’articolo 18, paragrafo 4, gli Stati membri possono applicare un’unica aliquota ridotta ai prodotti intermedi. Con l’articolo 18 bis si consente inoltre un regime ridotto per prodotti intermedi di piccoli produttori indipendenti, entro il limite di 250 ettolitri annui e con riduzione massima del 50 % rispetto all’aliquota nazionale normale.
Deroghe nazionali per distillerie di frutticoltori e acquavite di frutta
L’articolo 22 è modificato per consentire alla Bulgaria, alla Repubblica ceca e alla Polonia di applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 50 % dell’aliquota normale nazionale, all’alcole etilico di distillerie di frutticoltori che producono oltre 10 ettolitri annui, entro il limite di 30 litri per nucleo familiare e per consumo personale. È inoltre introdotto un nuovo paragrafo 8 che autorizza gli Stati membri, a condizioni rigorose, a prevedere esenzione o aliquote ridotte per l’alcole etilico consumato privatamente, con tetto massimo di 50 litri annui per nucleo familiare e con obblighi di controllo, prevenzione di frodi e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Deroghe specifiche per Francia ed Grecia
L’articolo 23 è sostituito: la Francia può applicare un’aliquota ridotta per il rum prodotto da canna da zucchero locale con specifici requisiti di composizione e gradazione; la Grecia può applicare aliquote ridotte per anice distillato, acquaviti di vinaccia e alcole etilico ottenuto da frutta in alambicchi o dispositivi tradizionali, entro soglie di riduzione prefissate.
Certificato annuale e autocertificazione dei piccoli produttori
Il nuovo articolo 23 bis prevede che gli Stati membri rilascino, su richiesta, un certificato annuale ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro territorio e riconoscano il certificato rilasciato da altri Stati membri, salvo casi giustificati. È ammessa anche l’autocertificazione, a condizioni nazionali idonee a prevenire evasione, frode e abuso. La Commissione adotta atti di esecuzione sulla forma del certificato, sul riferimento nel documento di circolazione e sulle modalità di compilazione in caso di autocertificazione.
Aggiornamento dei riferimenti tariffari
L’articolo 26 è sostituito per adeguare i riferimenti ai codici della nomenclatura combinata al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.
Esenzioni per alcole denaturato e nuovi usi agevolati
L’articolo 27 è riscritto: si chiariscono le condizioni per l’esenzione dell’alcole completamente denaturato e per l’alcole utilizzato nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano, includendo l’uso per manutenzione e pulizia delle attrezzature produttive. Si precisa anche la procedura di notifica dei nuovi requisiti di completa denaturazione, l’intervento della Commissione con atti di esecuzione e la possibilità per gli Stati membri di rifiutare o revocare l’esenzione in caso di evasione, frode o abuso. È inoltre aggiunta un’esenzione per l’alcole usato nella fabbricazione di integratori alimentari entro confezioni singole non superiori a 0,15 litri.
Procedura di comitato e relazione periodica della Commissione
È soppresso l’articolo 28 e inseriti gli articoli 28 bis e 28 ter. La Commissione è assistita dal comitato delle accise ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Ogni cinque anni, con prima relazione entro il 31 dicembre 2024, la Commissione deve presentare una relazione sull’attuazione della direttiva, valutando in particolare gli effetti delle disposizioni su birra, vino, altre bevande fermentate, piccoli produttori indipendenti, acquavite di frutta e alcole per integratori alimentari.
Recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2021 e applicarle dal 1° gennaio 2022. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle principali norme interne adottate.
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