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Direttiva 2020/1504

Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020L1504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica in modo puntuale la direttiva 2014/65/UE per escludere dall’ambito MiFID II i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati secondo il regolamento (UE) 2020/1503. L’intervento serve a garantire certezza del diritto ed evitare che la stessa attività sia soggetta a più autorizzazioni nell’Unione. La direttiva è strettamente collegata al regolamento sul crowdfunding e prevede un termine di recepimento armonizzato con la data di applicazione di quest’ultimo.

Esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva MiFID II dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503.

Ambito di applicazione

La direttiva incide sulla direttiva 2014/65/UE (MiFID II) limitatamente all’articolo 2, paragrafo 1, introducendo un’esclusione per le persone giuridiche autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503. Si applica dunque agli Stati membri nell’adeguamento del diritto interno in materia di servizi e attività di investimento, con l’obiettivo di evitare duplicazioni autorizzative e sovrapposizioni regolamentari tra MiFID II e il nuovo quadro europeo sul crowdfunding. Non introduce un regime sostanziale autonomo per gli operatori, ma coordina il perimetro applicativo tra due atti UE.

Esclusione dei fornitori di servizi di crowdfunding da MiFID II

La direttiva (UE) 2020/1504 interviene in modo mirato sulla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), al fine di coordinare tale disciplina con il nuovo regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori europei di servizi di crowdfunding. Il considerando centrale chiarisce che l’obiettivo è garantire certezza del diritto, evitare sovrapposizioni di autorizzazioni e assicurare che la medesima attività non sia soggetta a più regimi autorizzatori nell’Unione.

Contesto e ratio dell’intervento

La direttiva si inserisce nel più ampio sviluppo del crowdfunding come soluzione fintech idonea a offrire alle PMI, in particolare start-up e scale-up, un canale alternativo di finanziamento. Il legislatore europeo collega tale strumento alla promozione dell’imprenditorialità innovativa e al rafforzamento dell’Unione dei mercati dei capitali, con effetti attesi di diversificazione delle fonti finanziarie e riduzione della dipendenza dal credito bancario. Il regolamento (UE) 2020/1503 disciplina in via uniforme e direttamente applicabile la prestazione dei servizi di crowdfunding; la presente direttiva opera dunque come atto di coordinamento del perimetro MiFID II.

Modifica alla direttiva 2014/65/UE

L’unica modifica sostanziale è l’inserimento, nell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, della nuova lettera p), che esclude dall’ambito di applicazione della direttiva i fornitori di servizi di crowdfunding definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503. Sul piano pratico, ciò significa che un operatore autorizzato come fornitore di servizi di crowdfunding non rientra nel perimetro MiFID II per la medesima attività, con evidente rilievo per l’inquadramento autorizzativo e per la compliance degli intermediari.

Obblighi per gli Stati membri e termini di recepimento

La direttiva, in quanto atto da recepire, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 10 maggio 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla modifica introdotta dall’articolo 1. È previsto inoltre che tali misure si applichino dal 10 novembre 2021, data allineata all’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503.

Comunicazioni alla Commissione e all’ESMA

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione europea e all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Si tratta di un obbligo di trasparenza e monitoraggio del recepimento, utile per garantire uniformità applicativa.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, tenuti a trasporre la modifica nel proprio ordinamento nei termini indicati.

Disposizioni principali

Esclusione dei fornitori di servizi di crowdfunding da MiFID II

All’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE è aggiunta la lettera p), che esclude dall’ambito di applicazione della direttiva i fornitori di servizi di crowdfunding definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503. La modifica mira a evitare una doppia autorizzazione per la medesima attività e a delimitare con chiarezza il confine tra disciplina dei servizi di investimento e disciplina del crowdfunding.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 10 maggio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1. Tali misure si applicano a decorrere dal 10 novembre 2021, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2020/1503.

Comunicazione delle misure nazionali

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e all’ESMA il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarimercati degli strumenti finanziaricrowdfundingfintechunione dei mercati dei capitali

Testo integrale

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