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Sentenza

Sentenza del 29/07/2016 n. 15828 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'accertamento IRPEF relativo all'anno 1991, fondato sulla presunta distribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati nei confronti della M. s.r.l., società di capitali a ristretta base partecipativa. Sosteneva che, non essendo stata destinataria né formalmente informata dell'accertamento societario, divenuto definitivo per mancata impugnazione della società, dovesse poter contestare nel proprio giudizio anche il merito della maggiore determinazione del reddito societario. Denunciava inoltre violazioni della normativa tributaria e costituzionale e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per le società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci, in proporzione alle rispettive quote, degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Poiché l'accertamento societario era divenuto definitivo, la socia non poteva contestarne nel merito i contenuti nel giudizio relativo al proprio avviso IRPEF, ma poteva soltanto provare che gli utili non erano stati distribuiti, bensì accantonati o reinvestiti dalla società. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 40 e 42

    La definitività dell'accertamento emesso nei confronti della società, se non impugnato, impedisce al socio di rimetterne in discussione il merito nel successivo giudizio relativo al proprio reddito personale; il socio può contestare soltanto la presunta percezione degli utili.

  • Art. 5 del TUIR

    È richiamato in relazione alla determinazione del reddito da partecipazione imputabile al socio.

  • Artt. 24 e 53 della Costituzione

    Le garanzie del diritto di difesa e della capacità contributiva non impediscono l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, purché al socio sia consentito dimostrare la mancata distribuzione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non rispettava, ratione temporis, i requisiti richiesti per la formulazione del quesito di diritto o del momento di sintesi.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con pochi soci, gli utili extracontabili accertati definitivamente in capo alla società possono essere presunti distribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute.
  • La presunzione è semplice e può essere superata dal socio, ma l'onere della prova grava su quest'ultimo: deve dimostrare che gli utili sono rimasti nella società, perché accantonati o reinvestiti, oppure che non sono stati da lui percepiti.
  • La ristretta base sociale non elimina l'autonomia giuridica e fiscale della società rispetto ai soci; tuttavia, se l'accertamento societario è divenuto definitivo, il socio non può contestarne nuovamente il merito nel proprio giudizio IRPEF.
  • Per evitare la definitività dell'accertamento e preservare la possibilità di contestarne il contenuto, la società deve impugnare tempestivamente l'atto impositivo societario.
  • La presunzione non opera in modo automatico se mancano elementi idonei a dimostrare la ristrettezza della base sociale o se il socio fornisce una prova concreta della mancata distribuzione degli utili.

Testo integrale

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