Cassazione Civile, Ordinanza n. 01075/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni d'imposta 2005 e 2006 da parte di una società. L'Ufficio aveva richiesto documentazione contabile a più soggetti legati alla società, senza ottenerla, e aveva quindi proceduto ad accertamento induttivo del reddito d'impresa, del volume d'affari IVA e del valore della produzione netta IRAP. La CTP aveva annullato gli avvisi per incompetenza territoriale dell'ufficio di Gorizia, ritenendo competente Padova, e la CTR aveva confermato. L'Agenzia ricorreva in cassazione con un solo motivo, deducendo violazione degli artt. 31 DPR 600/1973, 40 DPR 633/1972 e 58 DPR 600/1973, sostenendo che la CTR avesse errato nell'individuare la competenza dell'ufficio, perché il domicilio fiscale della società, alla data rilevante, era la sede legale risultante dal registro delle imprese in Monfalcone, quindi nella circoscrizione di Gorizia. I contribuenti resistevano con controricorso e ricorso incidentale, contestando la fittizietà del trasferimento in Brasile e lamentando l'omessa pronuncia sui motivi di merito assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo sulla competenza territoriale, chiarendo che, per società e persone giuridiche, la competenza dell'ufficio va individuata in base al domicilio fiscale/sede legale esistente alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata; i criteri residuali dell'art. 58 DPR 600/1973 operano solo se la sede legale manchi. Nel caso concreto, la sede legale risultava in Monfalcone, nel territorio dell'ufficio di Gorizia, con conseguente competenza di quest'ultimo. Il ricorso incidentale dei contribuenti è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 31 DPR 600/1973
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata
Per le imposte dirette, la competenza territoriale si determina sulla base del domicilio fiscale esistente alla data di presentazione o di omessa presentazione della dichiarazione.
art. 40 DPR 633/1972
Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti [...] è l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 600
Per l'IVA la competenza segue il domicilio fiscale del contribuente, rinviando ai criteri di individuazione previsti dal DPR 600/1973.
art. 58 DPR 600/1973
nel comune in cui si trova la loro sede legale
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche il domicilio fiscale coincide prioritariamente con la sede legale; i criteri della sede amministrativa, stabile organizzazione o prevalente attività hanno natura residuale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per censurare la violazione delle norme sulla competenza territoriale dell'ufficio fiscale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato nel ricorso incidentale per lamentare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
La censura incidentale riguardava la presunta omessa pronuncia sui motivi di merito, ma è stata assorbita dall'accoglimento del ricorso principale.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza munita di attestazione di definitività/certificazione idonea.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Viene richiamato per il deposito della memoria difensiva in camera di consiglio.
Massime di principio
- La competenza territoriale dell'ufficio finanziario va determinata, per le società, con riferimento al domicilio fiscale/sede legale esistente alla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, non al momento successivo dell'accertamento o della rettifica.
- I criteri alternativi previsti per l'individuazione del domicilio fiscale delle persone giuridiche hanno carattere residuale e possono essere applicati solo quando la sede legale non sia individuabile.
- Quando una sede legale risulta dal registro delle imprese, essa costituisce il criterio prioritario per la radicazione della competenza dell'ufficio accertatore anche se siano dedotti trasferimenti fittizi o non effettivamente operativi.
- L'eccezione di giudicato esterno deve essere provata dalla parte che la invoca mediante produzione della sentenza munita della certificazione di definitività; in mancanza, la deduzione resta preclusa.
- Il ricorso incidentale condizionato è ammissibile solo se mira a far riesaminare questioni decise sfavorevolmente o se l'accoglimento del principale fa venir meno la vittoria integrale, ma non quando le questioni siano state semplicemente assorbite e possano essere riesaminate in rinvio.
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