Direttiva 2007/64
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2007/64/CE istituisce un quadro armonizzato per i servizi di pagamento nel mercato interno, definendo categorie di prestatori, regole di autorizzazione e vigilanza degli istituti di pagamento, nonché standard comuni di trasparenza e di esecuzione delle operazioni. La disciplina mira a favorire concorrenza, sicurezza, efficienza e certezza giuridica, salvaguardando nel contempo la tutela del consumatore. La direttiva introduce obblighi puntuali su informazioni precontrattuali, tempi di esecuzione, responsabilità per operazioni non autorizzate o inesatte, accesso ai sistemi di pagamento e meccanismi di reclamo e ricorso. Prevede inoltre la piena armonizzazione di molte disposizioni, transizioni per gli operatori esistenti e il recepimento nazionale entro il 1° novembre 2009.
Armonizzazione dei servizi di pagamento nel mercato interno, con disciplina comune per prestatori, trasparenza, esecuzione delle operazioni, responsabilità e tutela degli utenti, nonché istituzione degli istituti di pagamento.
Ambito di applicazione
Si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità/Unione e disciplina, in via generale, i rapporti tra utenti e prestatori di servizi di pagamento che operano a titolo di attività principale o commerciale regolare. I titoli III e IV si applicano, salvo l’articolo 73, solo se entrambi i prestatori coinvolti nell’operazione sono situati nella Comunità oppure se l’unico prestatore coinvolto è situato nella Comunità; tali titoli si applicano ai pagamenti in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area euro. Sono esclusi, tra gli altri, i pagamenti in contante effettuati direttamente tra pagatore e beneficiario, gli assegni e altri strumenti cartacei indicati all’articolo 3, le operazioni in sistemi di pagamento/regolamento tra i partecipanti al sistema, i servizi puramente tecnici che non entrano in possesso dei fondi, alcune operazioni tramite dispositivi di telecomunicazione/digitali quando l’operatore non è mero intermediario, i pagamenti infragruppo e i servizi di prelievo contante da ATM per conto di emittenti carta che non offrono altri servizi di pagamento dell’allegato. È prevista la possibilità per gli Stati membri di derogare, in tutto o in parte, per determinati enti di cui alla direttiva 2006/48/CE e di applicare alcune disposizioni anche alle microimprese.
Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
La direttiva mira a creare un quadro giuridico uniforme per i servizi di pagamento nell’Unione, superando la frammentazione dei regimi nazionali e migliorando concorrenza, trasparenza, sicurezza ed efficienza. Essa riunisce in un atto vincolante regole prima disperse, disciplina l’accesso al mercato dei nuovi prestatori, in particolare gli istituti di pagamento, e armonizza i diritti e gli obblighi di utenti e prestatori.
Obiettivi e finalità
Il legislatore europeo parte dall’esigenza di completare il mercato interno dei pagamenti, considerato essenziale per la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. I considerando evidenziano che la frammentazione normativa ostacolava l’efficienza del settore, generando incertezza giuridica e disomogeneità concorrenziale. La direttiva persegue quindi un risultato di armonizzazione elevata, pur lasciando agli Stati membri margini limitati nei casi espressamente previsti.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 2 dispone che la direttiva si applica ai servizi di pagamento prestati nella Comunità. I titoli III e IV, con l’eccezione dell’articolo 73, trovano applicazione solo se entrambi i prestatori coinvolti nell’operazione sono situati nella Comunità oppure se l’unico prestatore coinvolto è situato nella Comunità; inoltre riguardano i pagamenti in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area euro.
L’articolo 3 esclude una serie di operazioni e servizi, tra cui:
- pagamenti in contante effettuati direttamente tra pagatore e beneficiario;
- operazioni basate su assegni, cambiali, voucher, traveller’s cheque, vaglia postali e altri strumenti cartacei;
- trasporto materiale professionale di contante;
- sistemi di pagamento e regolamento tra partecipanti al sistema, salvo l’articolo 28;
- servizi meramente tecnici che non comportano detenzione dei fondi;
- operazioni tramite dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici quando l’operatore non agisce come mero intermediario;
- pagamenti infragruppo e servizi ATM prestati per conto di emittenti carta che non svolgono altri servizi dell’allegato.
Definizioni essenziali
L’articolo 4 introduce le definizioni operative necessarie per la corretta applicazione del testo. Tra le più rilevanti per la pratica professionale figurano:
- "istituto di pagamento", persona giuridica autorizzata a prestare servizi di pagamento in tutta la Comunità;
- "servizi di pagamento", le attività elencate nell’allegato;
- "contratto quadro", il contratto che regola la futura esecuzione di operazioni di pagamento successive;
- "rimessa di denaro", trasferimento di fondi senza apertura di conti di pagamento;
- "conto di pagamento", conto utilizzato per l’esecuzione delle operazioni;
- "identificativo unico", dato o combinazione di dati necessaria per identificare con chiarezza beneficiario o conto;
- "microimpresa", secondo la raccomandazione 2003/361/CE.
Autorizzazione e vigilanza degli istituti di pagamento
La direttiva istituisce una nuova categoria armonizzata di prestatore: l’istituto di pagamento. Per operare, tali soggetti devono ottenere un’autorizzazione nello Stato membro d’origine, presentando una domanda completa di programma di attività, business plan triennale, prova del capitale iniziale, descrizione delle misure di salvaguardia dei fondi, assetti di governance, controlli interni AML/CFT, organizzazione, struttura proprietaria, amministratori e, se del caso, revisori.
L’autorità competente rilascia l’autorizzazione solo se i requisiti sono rispettati e il giudizio complessivo è positivo; la decisione deve essere comunicata entro tre mesi dalla domanda completa e ogni diniego deve essere motivato. Le autorità possono inoltre revocare l’autorizzazione in casi tassativi, tra cui mancato avvio entro 12 mesi, cessazione dell’attività per oltre sei mesi, falsità nella domanda, perdita dei requisiti o minaccia alla stabilità del sistema di pagamento.
Gli Stati membri devono designare autorità indipendenti e dotate di poteri adeguati, con obblighi di cooperazione tra autorità nazionali in caso di pluralità di soggetti competenti. Le decisioni delle autorità devono essere impugnabili in sede giurisdizionale.
Requisiti patrimoniali e tutela dei fondi
Il regime prudenziale è centrato su capitale iniziale, fondi propri e segregazione dei fondi dei clienti.
L’articolo 6 stabilisce il capitale iniziale minimo:
- 20.000 EUR per i soli servizi di rimessa di denaro;
- 50.000 EUR per il servizio di cui al punto 7 dell’allegato;
- 125.000 EUR per i servizi di cui ai punti 1-5 dell’allegato.
L’articolo 7 impone che i fondi propri siano almeno pari al maggiore tra i requisiti risultanti dagli articoli 6 e 8. L’articolo 8 prevede tre metodi alternativi di calcolo, con un fattore di graduazione k differenziato in base ai servizi svolti, e conferisce alle autorità competenti margini di aggiustamento fino al 20% in aumento o diminuzione, in base al profilo di rischio.
La tutela dei fondi degli utenti, disciplinata dall’articolo 9, può avvenire attraverso:
- deposito su un conto separato presso un ente creditizio o investimento in attività sicure, liquide e a basso rischio;
- segregazione giuridica nell’interesse degli utenti, anche in caso di insolvenza;
- polizza assicurativa o garanzia equivalente da parte di soggetto terzo non appartenente allo stesso gruppo.
Gli Stati membri possono anche limitare l’obbligo di tutela ai fondi che superano individualmente 600 EUR.
Attività consentite e limiti operativi
L’articolo 16 autorizza gli istituti di pagamento, oltre ai servizi di pagamento dell’allegato, a svolgere servizi operativi/accessori strettamente connessi, gestione di sistemi di pagamento e altre attività commerciali. Restano però divieti fondamentali:
- non possono raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili;
- i fondi ricevuti per eseguire pagamenti non costituiscono né depositi né moneta elettronica;
- i crediti concessi devono essere solo accessori, strettamente collegati a specifiche operazioni di pagamento, a breve termine e con limiti stringenti sul rifinanziamento.
Agenti, succursali, esternalizzazione e responsabilità
L’uso di agenti e succursali è consentito, ma subordinato a comunicazione e registrazione. L’articolo 17 richiede la trasmissione di informazioni sull’agente, sui suoi amministratori e sui controlli interni AML/CFT; in caso di operatività transfrontaliera, le autorità dello Stato ospitante sono informate e possono esprimere osservazioni. Sono previste verifiche e rifiuto dell’iscrizione qualora emergano criticità, in particolare sotto il profilo antiriciclaggio o antiterrorismo.
Per l’esternalizzazione di funzioni operative importanti, l’istituto deve informare l’autorità competente e garantire che l’outsourcing non comprometta il controllo interno, la vigilanza o i requisiti autorizzativi. La responsabilità verso gli utenti resta integralmente in capo all’istituto (articolo 18). Le registrazioni rilevanti devono essere conservate per almeno cinque anni (articolo 19).
Accesso ai sistemi di pagamento e libertà di prestazione
L’articolo 28 prescrive che le regole di accesso ai sistemi di pagamento siano obiettive, proporzionate e non discriminatorie, e vieta restrizioni ingiustificate, incluse quelle basate sullo status istituzionale. Tuttavia, non si applica ai sistemi designati ai sensi della direttiva 98/26/CE, ai sistemi di gruppo e ad alcuni sistemi gestiti da un unico prestatore che agisce per entrambe le parti della transazione.
L’articolo 29 vieta a soggetti non rientranti nella categoria dei prestatori di servizi di pagamento, e non espressamente esclusi, di prestare i servizi dell’allegato.
Trasparenza, informazione e contratti
Il titolo III impone una disciplina dettagliata sulla trasparenza delle condizioni e sugli obblighi informativi. La logica è differenziata tra:
- singole operazioni di pagamento;
- contratti quadro e operazioni ricorrenti.
Per i contratti quadro, gli articoli 41 e 42 richiedono informazioni preliminari dettagliate su prestatore, uso del servizio, spese, tassi, modalità di comunicazione, sicurezza, modifiche contrattuali, recesso, ricorsi e foro competente. Le informazioni devono essere fornite in tempo utile, in forma chiara e leggibile, su supporto cartaceo o durevole, con possibilità di consegna su richiesta durante il rapporto.
Per le singole operazioni, gli articoli 36-39 richiedono informazioni essenziali prima della conclusione del contratto e informazioni dopo il ricevimento dell’ordine o dopo l’esecuzione. Le informazioni comprendono identificativo unico, tempi massimi di esecuzione, spese, tassi di cambio, importi e data valuta.
L’articolo 32 vieta di addebitare all’utente i costi per la mera messa a disposizione delle informazioni obbligatorie; è invece possibile pattuire costi per informazioni supplementari o più frequenti, purché adeguati e proporzionati ai costi effettivi.
Modifica e recesso dei contratti quadro
L’articolo 44 richiede che ogni modifica sia proposta con almeno due mesi di preavviso. Se è prevista l’accettazione tacita, l’utente deve essere informato del diritto di opporsi e di recedere immediatamente e senza oneri prima dell’entrata in vigore delle modifiche.
L’articolo 45 riconosce all’utente il diritto di recedere in qualsiasi momento, con eventuale preavviso non superiore a un mese. Nei contratti di durata superiore a 12 mesi o a tempo indeterminato, il recesso è gratuito dopo i primi 12 mesi; negli altri casi i costi devono essere adeguati e correlati ai costi sostenuti. Gli Stati membri possono prevedere condizioni più favorevoli.
Spese, valuta e conversione
L’articolo 49 stabilisce che i pagamenti sono eseguiti nella valuta concordata e che, se viene offerto un servizio di conversione valutaria al punto vendita o dal beneficiario, il pagatore deve ricevere tutte le informazioni su spese e tasso di cambio prima di accettare il servizio.
L’articolo 50 impone al beneficiario, al prestatore o al terzo di informare il pagatore/utente di eventuali spese o riduzioni legate all’uso di un determinato strumento di pagamento. L’articolo 52 ribadisce il principio di ripartizione delle spese tra pagatore e beneficiario, salvo diversa pattuizione o opzioni nazionali consentite.
Operazioni autorizzate, strumenti di pagamento e tutela dell’utente
Il titolo IV disciplina il consenso, la revoca, il blocco degli strumenti, gli obblighi delle parti e la ripartizione del rischio.
L’articolo 54 subordina la liceità dell’operazione al consenso del pagatore, espresso nella forma concordata. L’articolo 55 consente limiti di spesa e il blocco dello strumento per motivi di sicurezza, uso sospetto/fraudolento o significativo aumento del rischio di inadempimento; il prestatore deve, di regola, informare l’utente del blocco e dello sblocco.
L’articolo 56 impone all’utente di usare lo strumento secondo contratto e di notificare senza indugio smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato. L’articolo 57 impone al prestatore di assicurare la riservatezza delle credenziali, di non inviare strumenti non richiesti, di predisporre canali adeguati di notifica e di impedire l’uso dopo la notifica.
Contestazioni, prova e responsabilità per operazioni non autorizzate
L’articolo 58 prevede che l’utente abbia diritto alla rettifica solo se informa il prestatore senza indugio e comunque entro 13 mesi dalla data di addebito, salvo omissioni informative del prestatore.
L’articolo 59 attribuisce al prestatore l’onere di provare autenticazione, corretta registrazione e contabilizzazione, nonché l’assenza di guasti. L’uso dello strumento non basta di per sé a provare l’autorizzazione.
Per le operazioni non autorizzate, l’articolo 60 impone il rimborso immediato e il ripristino del conto. L’articolo 61 attribuisce al pagatore una responsabilità limitata a 150 EUR in caso di smarrimento/furto/appropriazione indebita, salvo frode o colpa grave; dopo la notifica, il pagatore non sopporta ulteriori perdite, e se il prestatore non offre mezzi adeguati di notifica, il pagatore non risponde delle conseguenze finanziarie salvo frode.
Rimborsi per addebiti diretti e operazioni disposte dal beneficiario
L’articolo 62 riconosce al pagatore il diritto al rimborso per operazioni autorizzate disposte dal beneficiario o per suo tramite quando l’autorizzazione non specificava l’importo esatto e l’importo eccede quanto ragionevolmente atteso, in base a precedente comportamento di spesa, contratto quadro e circostanze del caso. Per gli addebiti diretti, il contratto può attribuire un diritto di rimborso più ampio.
L’articolo 63 fissa un termine di otto settimane dalla data di addebito per chiedere il rimborso e impone al prestatore di rimborsare o motivare il diniego entro dieci giornate operative.
Esecuzione delle operazioni, identificativi unici e trasferimento integrale
Gli articoli 64-67 disciplinano la ricezione degli ordini, il rifiuto, l’irrevocabilità e il trasferimento integrale dell’importo. Il momento della ricezione è quello in cui l’ordine arriva al prestatore del pagatore, con possibilità di momento limite di fine giornata. Se il prestatore rifiuta l’ordine, deve comunicarlo e, se possibile, indicarne le ragioni; quando tutte le condizioni contrattuali sono soddisfatte, non può rifiutare l’esecuzione di un ordine autorizzato, salvo impedimenti legali.
Il trasferimento deve avvenire per l’intero importo, senza trattenute sull’importo trasferito, salvo il caso in cui il beneficiario abbia concordato che il proprio prestatore deduca le spese prima dell’accredito. Se l’identificativo unico è inesatto, l’articolo 74 limita la responsabilità del prestatore all’esecuzione conforme all’identificativo fornito e impone sforzi ragionevoli per recuperare i fondi.
Tempi di esecuzione e data valuta
Per i pagamenti in euro, nelle valute nazionali e in alcuni casi di conversione unica euro/valuta non euro, la sezione 2 del capo 3 stabilisce regole di esecuzione standard. L’articolo 69 prevede che l’importo sia accreditato al prestatore del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva al momento della ricezione; fino al 1° gennaio 2012 poteva essere concordato un termine fino a tre giornate operative, con possibile proroga di un giorno per ordini cartacei.
L’articolo 73 impone che la data valuta dell’accredito non sia successiva alla giornata operativa in cui l’importo è accreditato sul conto del prestatore del beneficiario, e che la data valuta dell’addebito non preceda il momento dell’addebito effettivo.
Responsabilità per mancata esecuzione o esecuzione inesatta
L’articolo 75 attribuisce responsabilità primaria al prestatore del pagatore nelle operazioni disposte dal pagatore, e al prestatore del beneficiario nelle operazioni disposte dal beneficiario o per suo tramite, secondo un modello di responsabilità funzionale lungo la catena di esecuzione. Il prestatore responsabile deve rimborsare o rendere disponibile l’importo senza indugio, e deve inoltre rintracciare l’operazione su richiesta dell’utente.
L’articolo 77 riconosce il diritto di regresso tra prestatori e intermediari, mentre l’articolo 78 esclude la responsabilità in presenza di circostanze anormali e imprevedibili, inevitabili nonostante la diligenza, o in caso di obblighi di legge incompatibili.
Protezione dei dati, reclami e sanzioni
L’articolo 79 consente il trattamento di dati personali per prevenzione, indagine e individuazione delle frodi, sempre nel rispetto della direttiva 95/46/CE. Gli articoli 80-83 impongono agli Stati membri di istituire procedure di reclamo, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e sistemi di ricorso extragiudiziale efficaci, anche per controversie transfrontaliere.
Deroghe per strumenti di basso valore e moneta elettronica
Gli articoli 34 e 53 prevedono regimi semplificati per strumenti di pagamento di basso valore e per alcune ipotesi di moneta elettronica. Per importi bassi o limiti di spesa contenuti, gli obblighi di informazione, revoca, autenticazione e tempi di esecuzione possono essere attenuati o adattati. Gli Stati membri possono aumentare taluni limiti per strumenti prepagati fino a 500 EUR nelle operazioni nazionali.
Piena armonizzazione, recepimento e transitorio
L’articolo 86 afferma la piena armonizzazione, limitando gli spazi nazionali alle deroghe e opzioni espressamente previste. L’articolo 94 impone il recepimento entro il 1° novembre 2009, con obbligo di comunicazione alla Commissione; l’articolo 93 abroga la direttiva 97/5/CE dal 1° novembre 2009.
L’articolo 88 introduce un regime transitorio per gli operatori già attivi prima del 25 dicembre 2007: le persone giuridiche potevano continuare fino al 30 aprile 2011 senza autorizzazione, mentre altri soggetti ammissibili alla deroga potevano operare per un massimo di tre anni senza beneficiarne formalmente, purché poi si adeguassero o cessassero l’attività.
Modifiche ad altri atti e coordinamento normativo
La direttiva modifica la direttiva 97/7/CE, la direttiva 2002/65/CE, la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/48/CE per allinearle al nuovo quadro dei servizi di pagamento. In particolare, coordina gli obblighi informativi nei contratti a distanza, aggiorna la disciplina antiriciclaggio in relazione agli istituti di pagamento e integra i servizi di pagamento nel quadro prudenziale bancario.
Disposizioni principali
Oggetto e categorie di prestatori
L’articolo 1 definisce l’oggetto della direttiva: fissare le regole per distinguere sei categorie di prestatori di servizi di pagamento (enti creditizi, istituti di moneta elettronica, uffici postali abilitati, istituti di pagamento, BCE/banche centrali quando non agiscono come autorità monetarie o pubbliche, Stati membri/autorità regionali e locali quando non agiscono come autorità pubbliche) e stabilire regole su trasparenza, requisiti informativi, diritti e obblighi di utenti e prestatori.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 circoscrive l’applicazione ai servizi di pagamento prestati nella Comunità e, per i titoli III e IV, ai casi con prestatori situati nella Comunità o con l’unico prestatore situato nella Comunità; tali titoli riguardano anche pagamenti in euro o nella valuta di uno Stato membro non euro. L’articolo 3 elenca le esclusioni rilevanti, tra cui contante, assegni e altri strumenti cartacei, servizi tecnici, alcuni pagamenti tramite telecomunicazioni/digitale, sistemi di pagamento interni o tra gruppi, e prelievi ATM per conto di emittenti carta in assenza di altri servizi dell’allegato.
Definizioni chiave
L’articolo 4 contiene le definizioni centrali: Stato membro di origine e ospitante, servizi di pagamento, istituto di pagamento, operazione di pagamento, sistema di pagamento, pagatore, beneficiario, contratto quadro, rimessa di denaro, conto di pagamento, fondi, ordine di pagamento, data valuta, tassi di cambio/riferimento, autenticazione, identificativo unico, strumento di pagamento, supporto durevole, microimpresa, giornata operativa e addebito diretto.
Autorizzazione degli istituti di pagamento
Gli articoli 5 e 10 disciplinano la domanda e il rilascio dell’autorizzazione: l’aspirante istituto deve presentare programma di attività, business plan, prova del capitale iniziale, misure di tutela dei fondi, governance, controlli interni AML/CFT, organizzazione, assetti proprietari e informazioni su amministratori e revisori. L’autorizzazione è rilasciata solo a persone giuridiche stabilite nello Stato membro, se i requisiti sono soddisfatti e l’autorità è complessivamente favorevole; la decisione deve essere comunicata entro tre mesi dalla domanda completa (art. 11).
Requisiti prudenziali e tutela dei fondi
L’articolo 6 fissa il capitale iniziale minimo: 20.000 EUR per il solo servizio di rimessa di denaro, 50.000 EUR per il servizio di cui al punto 7 dell’allegato, 125.000 EUR per i servizi di cui ai punti 1-5. Gli articoli 7, 8 e 9 impongono fondi propri non inferiori al maggiore tra i requisiti applicabili e prevedono tre metodi di calcolo, con poteri di adattamento delle autorità competenti entro ±20%; la tutela dei fondi dei clienti deve avvenire mediante segregazione/deposito su conto separato, investimenti sicuri e liquidi oppure garanzia/assicurazione equivalente. È prevista anche la possibilità di limitare la tutela ai fondi singolarmente superiori a 600 EUR.
Attività consentite e divieti
L’articolo 16 consente agli istituti di pagamento, oltre ai servizi di pagamento, di svolgere servizi accessori strettamente connessi, gestione dei sistemi di pagamento e altre attività commerciali. Tuttavia non possono raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi della direttiva 2006/48/CE; i fondi ricevuti per eseguire pagamenti non sono depositi né moneta elettronica. La concessione di crediti è ammessa solo in forma accessoria, collegata a servizi di pagamento specifici, a breve termine e con limitazioni sul rifinanziamento.
Agenti, succursali, esternalizzazione e responsabilità
L’articolo 17 disciplina l’uso di agenti, succursali e l’esternalizzazione di funzioni operative importanti, imponendo obblighi di comunicazione alle autorità e limiti stringenti affinché non siano compromessi controllo interno, vigilanza e responsabilità. L’articolo 18 conferma la piena responsabilità dell’istituto per gli atti di dipendenti, agenti, succursali ed esternalizzati; l’articolo 19 impone la conservazione delle registrazioni per almeno cinque anni.
Autorità competenti, vigilanza e ricorsi
Gli articoli 20-25 disciplinano la designazione delle autorità competenti, i loro poteri di autorizzazione e vigilanza, il segreto d’ufficio, il ricorso giurisdizionale, lo scambio di informazioni e la procedura per esercizio di stabilimento e libera prestazione dei servizi. L’autorizzazione rilasciata nello Stato membro d’origine vale in tutta la Comunità; per attività transfrontaliere sono previsti scambi informativi e collaborazione tra autorità di origine e ospitanti.
Deroga per piccoli operatori e registrazione
L’articolo 26 consente una deroga alla piena procedura autorizzatoria per soggetti con volume medio mensile di operazioni non superiore a 3 milioni di EUR e con amministratori non condannati per reati finanziari, con iscrizione in un registro e con sede amministrativa o residenza nello Stato membro di operatività. Tali soggetti sono trattati come istituti di pagamento, ma senza passaporto europeo; l’articolo 27 impone la notifica alla Commissione entro il 1° novembre 2009 dei soggetti che si avvalgono della deroga.
Accesso ai sistemi di pagamento e divieto di attività riservate
L’articolo 28 impone che le regole di accesso ai sistemi di pagamento per prestatori autorizzati o registrati siano obiettive, non discriminatorie e proporzionate; sono vietate restrizioni ingiustificate basate su partecipazione ad altri sistemi, status istituzionale o trattamenti differenziati tra prestatori autorizzati/registrati. L’articolo 29 vieta a soggetti non qualificati come prestatori di servizi di pagamento, salvo esclusioni espressamente previste, di prestare i servizi di pagamento elencati nell’allegato.
Trasparenza e informazione
I titoli III e le disposizioni correlate impongono al prestatore obblighi informativi chiari, gratuiti per le informazioni obbligatorie, redatti in modo comprensibile e forniti su supporto cartaceo o durevole quando richiesto. La direttiva distingue tra singole operazioni e contratti quadro, stabilendo contenuti minimi delle informazioni prima della conclusione del contratto, dopo la ricezione dell’ordine e dopo l’esecuzione della transazione (articoli 36-50).
Contratti quadro e modifiche
Gli articoli 41-45 regolano i contratti quadro: informazioni preliminari su prestatore, uso del servizio, spese, tassi, comunicazioni, misure di tutela, recesso e ricorsi; diritto dell’utente di ottenere in qualsiasi momento copia su supporto durevole; modifiche contrattuali con preavviso minimo di due mesi; recesso dell’utente in ogni momento con eventuale preavviso massimo di un mese e senza spese dopo 12 mesi nei contratti di durata superiore o indeterminata.
Esecuzione delle operazioni, tempi e data valuta
Gli articoli 64-73 fissano le regole su ricezione degli ordini, rifiuto, irrevocabilità, trasferimento integrale dell’importo, tempi di esecuzione e data valuta. Per i pagamenti in euro e nelle valute nazionali si applica il termine generale di un giorno operativo per l’accredito al prestatore del beneficiario; fino al 1° gennaio 2012 era possibile concordare fino a tre giorni operativi, con possibile proroga di un giorno per ordini cartacei. La data valuta non può precedere l’addebito e non può essere successiva alla giornata operativa in cui l’importo è accreditato al prestatore del beneficiario.
Responsabilità per operazioni non autorizzate o inesatte
Gli articoli 58-63 e 74-78 stabiliscono termini di contestazione, regole probatorie e riparto delle responsabilità. Il cliente deve notificare senza indugio e comunque entro 13 mesi le operazioni non autorizzate o inesatte; il prestatore deve provare autenticazione, corretta registrazione e assenza di guasti. Per operazioni non autorizzate il prestatore rimborsa senza indugio, mentre il pagatore sopporta al massimo 150 EUR in caso di smarrimento/furto/appropriazione indebita fino alla notifica, salvo dolo o colpa grave; dopo la notifica non sopporta perdite ulteriori. Sono previsti diritti di rimborso per addebiti diretti e operazioni disposte dal beneficiario entro otto settimane.
Protezione dei dati e prevenzione frodi
L’articolo 79 autorizza il trattamento di dati personali da parte di sistemi di pagamento e prestatori quando necessario per prevenire, indagare e individuare frodi nei pagamenti, imponendo il rispetto della direttiva 95/46/CE.
Reclami, sanzioni e ricorso extragiudiziale
Gli articoli 80-83 impongono agli Stati membri di istituire procedure di reclamo davanti alle autorità competenti, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e procedure extragiudiziali adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie, anche transfrontaliere. Le autorità competenti per reclami e sanzioni sono quelle dello Stato membro d’origine, salvo agenti o succursali operanti in stabilimento nello Stato ospitante.
Piena armonizzazione e margini nazionali
L’articolo 86 afferma il principio di piena armonizzazione per le materie disciplinate, vietando agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni diverse, salvo le opzioni e deroghe espressamente previste. Restano quindi margini nazionali solo nei casi indicati dalla direttiva, ad esempio in materia di microimprese, alcuni aspetti di informazione, strumenti di basso valore, responsabilità e limiti al diritto di addebitare spese per l’uso di strumenti di pagamento.
Recepimento, abrogazione e transizione
L’articolo 94 impone agli Stati membri di adottare le misure di attuazione entro il 1° novembre 2009 e di informarne la Commissione; l’articolo 93 abroga la direttiva 97/5/CE con effetto dal 1° novembre 2009. L’articolo 88 prevede regimi transitori: gli operatori già attivi prima del 25 dicembre 2007 possono continuare fino al 30 aprile 2011 senza autorizzazione, mentre altre persone ammissibili alla deroga possono operare per un periodo transitorio non superiore a tre anni.
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