Direttiva 2007/68
Direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007 , che modifica l’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’elenco degli ingredienti alimentari che devono essere indicati obbligatoriamente in etichetta ai sensi della direttiva 2000/13/CE. In base ai pareri scientifici disponibili, vengono escluse in via permanente alcune sostanze derivate da ingredienti allergenici precedentemente soggette a esenzione temporanea. La direttiva si applica dal 26 novembre 2007, con obbligo di recepimento entro il 31 maggio 2008 e con una disciplina transitoria per i prodotti conformi alla direttiva 2005/26/CE.
Modifica dell'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE per aggiornare l'elenco degli ingredienti alimentari soggetti a indicazione obbligatoria in etichetta, con esclusioni permanenti per taluni derivati.
Ambito di applicazione
Si applica all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, nonché alla relativa pubblicità, con riferimento agli ingredienti o sostanze che possono provocare effetti indesiderati in persone sensibili. Riguarda gli operatori alimentari che immettono sul mercato o etichettano prodotti contenenti gli allergeni elencati nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE, come sostituito dalla presente direttiva. Sono previste esclusioni specifiche per alcuni derivati di cereali contenenti glutine, soia, latte, pesce e frutta a guscio, nonché per determinate condizioni relative all’anidride solforosa e ai solfiti.
Modifica dell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE sugli allergeni alimentari
La direttiva interviene sul sistema europeo di etichettatura degli alimenti per aggiornare l’elenco degli ingredienti che devono essere indicati obbligatoriamente in etichetta perché suscettibili di provocare effetti indesiderati in persone sensibili. Il contesto è quello della direttiva 2000/13/CE, che disciplina etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. La Commissione fonda l’intervento sui pareri EFSA e sulla necessità di trasformare alcune esenzioni temporanee in esclusioni permanenti.
Finalità e logica dell’intervento
La finalità è duplice: da un lato garantire un livello adeguato di tutela dei consumatori allergici, dall’altro evitare obblighi di etichettatura non più giustificati dal punto di vista scientifico per taluni derivati di ingredienti allergenici. Il considerando evidenzia anche l’esigenza di evitare perturbazioni del mercato e di concedere un periodo di adattamento, in particolare alle PMI, per l’adeguamento delle pratiche di etichettatura.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli ingredienti e alle sostanze alimentari di cui all’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE, cioè a sostanze allergeniche che devono essere evidenziate in etichetta. Incide quindi sugli operatori della filiera alimentare che immettono prodotti sul mercato o li etichettano, nonché sulle modalità di presentazione al consumatore. Il testo non introduce un regime territoriale autonomo, ma opera nell’ambito dell’armonizzazione europea e richiede recepimento nazionale.
Contenuto dell’allegato III bis
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III bis con un nuovo elenco di allergeni. Le categorie incluse sono:
- cereali contenenti glutine, con specifica di grano, segale, orzo, avena, farro, kamut e ceppi ibridati;
- crostacei;
- uova;
- pesce;
- arachidi;
- soia;
- latte, incluso lattosio;
- frutta a guscio, con elenco nominativo delle principali specie;
- sedano;
- senape;
- semi di sesamo;
- anidride solforosa e solfiti oltre 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2;
- lupini;
- molluschi.
Esenzioni ed esclusioni specifiche
La direttiva conferma che alcuni derivati, scientificamente valutati come non idonei a causare effetti indesiderati in circostanze specifiche, non restano soggetti all’obbligo di indicazione. Tra le esclusioni rilevanti figurano:
- sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e maltodestrine a base di grano;
- sciroppi di glucosio a base d’orzo;
- cereali usati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e altre bevande alcoliche;
- alcuni derivati della soia, tra cui olio e grasso di soia raffinato, tocoferoli e derivati indicati, oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri, estere di stanolo vegetale;
- siero di latte impiegato per distillati o alcol etilico di origine agricola e lattitolo;
- gelatina di pesce usata come supporto per vitamine o carotenoidi e gelatina o colla di pesce come chiarificante in birra e vino;
- frutta a guscio impiegata per distillati o alcol etilico di origine agricola.
Per i prodotti derivati da tali ingredienti è inoltre precisato che l’esclusione vale purché il processo di trasformazione non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base.
Recepimento e obblighi per gli Stati membri
L’articolo 2 stabilisce il termine di recepimento al 31 maggio 2008. Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle immediatamente alla Commissione, allegando una tavola di concordanza tra il diritto nazionale e la direttiva. Le misure di recepimento devono richiamare la direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.
Abrogazione della direttiva 2005/26/CE e regime transitorio
L’articolo 3 abroga la direttiva 2005/26/CE dal 26 novembre 2007, data coerente con l’aggiornamento dell’allegato e con la scadenza dell’esenzione temporanea prevista in precedenza. Per evitare effetti immediati eccessivamente gravosi sul mercato, gli Stati membri devono consentire la commercializzazione, fino a esaurimento scorte, dei prodotti conformi alla direttiva 2005/26/CE che siano stati immessi sul mercato o etichettati prima del 31 maggio 2009.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare la trasposizione nell’ordinamento interno e l’effettiva applicazione delle nuove regole di etichettatura a partire dalla data prevista.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III bis sugli allergeni
L’articolo 1 sostituisce, a decorrere dal 26 novembre 2007, l’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE con il testo allegato alla presente direttiva. L’elenco comprende i principali allergeni alimentari soggetti a indicazione obbligatoria: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti oltre 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2, lupini e molluschi.
Esclusioni permanenti dall’obbligo di etichettatura
L’allegato introduce esclusioni per taluni derivati considerati non idonei, in circostanze specifiche, a provocare effetti indesiderati in persone sensibili. Tra le principali: sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; maltodestrine a base di grano; sciroppi di glucosio a base d’orzo; alcuni distillati o alcol etilico di origine agricola; oli e grassi di soia raffinati e altri derivati di soia indicati; siero di latte e lattitolo; gelatina di pesce e prodotti chiarificanti; alcuni derivati della frutta a guscio.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 maggio 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un rinvio alla presente direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.
Abrogazione della direttiva 2005/26/CE e disciplina transitoria
L’articolo 3 abroga la direttiva 2005/26/CE il 26 novembre 2007. Tuttavia, gli Stati membri devono autorizzare la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari conformi alla direttiva 2005/26/CE che siano stati immessi sul mercato o etichettati prima del 31 maggio 2009.
Entrata in vigore
L’articolo 4 prevede che la direttiva entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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