Direttiva 2007/58
Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 , che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva realizza una fase di liberalizzazione del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, riconoscendo alle imprese ferroviarie il diritto di accesso all’infrastruttura e, in linea di principio, il diritto di far salire e scendere passeggeri lungo il percorso internazionale. Introduce però salvaguardie a tutela dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico, affidandone la verifica agli organismi nazionali di regolamentazione. Prevede inoltre termini differenziati di apertura del mercato, regole sui contratti quadro per investimenti di lungo periodo e un quadro di monitoraggio e relazione della Commissione.
Direttiva che apre gradualmente al mercato dei servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri, modificando le direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE per disciplinare accesso all’infrastruttura, fermate intermedie, tutela dei contratti di servizio pubblico e poteri degli organismi di regolamentazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese ferroviarie titolari di licenza nell’Unione, ai gestori dell’infrastruttura, agli organismi nazionali di regolamentazione, alle autorità competenti per i contratti di servizio pubblico e, in generale, ai servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri all’interno della Comunità. Resta escluso il traffico tra uno Stato membro e un paese terzo; gli Stati membri possono inoltre escludere i servizi in transito attraverso la Comunità e, ai sensi delle modifiche alle direttive 91/440/CEE e 2001/14/CE, i servizi di transito che hanno inizio e termine fuori dal territorio comunitario. La direttiva prevede anche deroghe temporali o soggettive per Stati membri specifici: l’obbligo di recepimento e attuazione non si applica a Cipro e Malta finché non abbiano un sistema ferroviario, e l’accesso per taluni mercati nazionali è differito al 1º gennaio 2012 quando la quota di fatturato viaggiatori internazionale supera il 50 %.
Apertura del mercato ferroviario internazionale passeggeri
La direttiva costituisce una tappa ulteriore della liberalizzazione ferroviaria nell’Unione, coerente con la finalità di sviluppare le ferrovie comunitarie e di rafforzare il mercato interno. Il legislatore europeo interviene modificando la direttiva 91/440/CEE e la direttiva 2001/14/CE per consentire, in modo ordinato e controllato, l’accesso di nuovi operatori ai servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si colloca nel quadro delle riforme già avviate in materia di separazione tra gestione dell’infrastruttura e prestazione del servizio, allocazione della capacità e sicurezza ferroviaria. I considerando sottolineano che la liberalizzazione sarebbe ineffettiva senza regole chiare sull’accesso all’infrastruttura, un livello adeguato di interoperabilità e garanzie di sicurezza, nonché senza salvaguardie per i servizi pubblici di trasporto passeggeri.
Ambito di applicazione e definizioni
La direttiva riguarda i servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri nella Comunità. Non si applica ai servizi tra uno Stato membro e un paese terzo; inoltre gli Stati membri possono escludere i servizi in transito attraverso la Comunità, intendendosi per transito l’attraversamento del territorio comunitario senza carico o scarico di merci e senza salita o discesa di passeggeri.
Viene definito il "servizio di trasporto internazionale di passeggeri" come un servizio nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Il treno può essere unito o scomposto e le sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutte attraversino almeno una frontiera.
Diritto di accesso all’infrastruttura e fermate intermedie
Il nucleo della riforma è l’introduzione, entro il 1º gennaio 2010, del diritto di accesso all’infrastruttura di tutti gli Stati membri per l’esercizio dei servizi internazionali di trasporto passeggeri. In tale ambito le imprese ferroviarie hanno anche il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso internazionale, anche se ubicate nel medesimo Stato membro.
Per gli Stati membri nei quali la quota di trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia rappresenta più del 50 % del fatturato viaggiatori, il diritto di accesso è concesso entro il 1º gennaio 2012. La direttiva precisa inoltre che, fino al 1º gennaio 2010, non vi è obbligo di concedere tale accesso alle imprese ferroviarie licenziate in uno Stato membro che non accordi diritti analoghi.
Tutela dei contratti di servizio pubblico
L’apertura del mercato non deve compromettere i servizi pubblici di trasporto passeggeri. Gli Stati membri possono dunque limitare il diritto di accesso ai servizi da origine a destinazione coperti da contratti di servizio pubblico, purché la limitazione non incida sul diritto di fermata lungo il percorso, salvo che ciò comprometta l’equilibrio economico del contratto.
La verifica dell’eventuale pregiudizio all’equilibrio economico è affidata all’organismo di regolamentazione, che decide sulla base di un’analisi economica oggettiva e di criteri prestabiliti. Possono attivare il procedimento l’autorità aggiudicatrice, altre autorità competenti interessate, il gestore dell’infrastruttura o l’impresa che esegue il contratto di servizio pubblico. Le autorità e le imprese coinvolte devono fornire le informazioni necessarie; l’organismo deve consultare le parti, motivare la decisione e indicare il termine e le condizioni del riesame.
La direttiva consente anche una limitazione specifica quando esista un’esclusiva per il trasporto passeggeri tra determinate stazioni concessa prima del 4 dicembre 2007 mediante procedura competitiva e conforme ai principi dell’Unione. In tal caso la limitazione può durare per la durata iniziale del contratto o per 15 anni se il contratto è più lungo.
Diritti destinati a finanziare gli obblighi di servizio pubblico
Gli Stati membri possono autorizzare l’autorità competente a imporre diritti alle imprese ferroviarie che prestano servizi passeggeri sui collegamenti di propria competenza, anche tra due stazioni dello stesso Stato membro. Tali diritti devono finanziare gli obblighi di servizio pubblico previsti da contratti aggiudicati nel rispetto del diritto dell’Unione.
La disciplina pone limiti stringenti: i proventi non possono eccedere quanto necessario a coprire costi e remunerazione ragionevole, devono rispettare equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, e non devono compromettere la redditività economica del servizio di trasporto ferroviario passeggeri interessato. Le autorità competenti devono conservare i dati sull’origine e sull’uso dei diritti e trasmetterli alla Commissione.
Organismi di regolamentazione: ruolo e indipendenza
La direttiva rafforza il ruolo degli organismi nazionali di regolamentazione. Essi devono determinare la finalità principale del servizio internazionale, valutare il possibile impatto economico sui contratti di servizio pubblico e cooperare tra loro scambiando informazioni e coordinando, ove necessario, principi e prassi valutative.
È espressamente previsto che l’organismo di regolamentazione sia funzionalmente indipendente da qualunque autorità che aggiudichi contratti di servizio pubblico, così da evitare conflitti di interesse. Le decisioni adottate in materia di limitazioni all’accesso devono poter essere sottoposte a controllo giurisdizionale.
Contratti quadro e investimenti di lungo periodo
Nella direttiva 2001/14/CE sono introdotte regole sui contratti quadro. Regola generale: durata di cinque anni, rinnovabile per periodi uguali, con possibilità di durate diverse se motivate da contratti commerciali, investimenti particolari o rischi.
Per servizi che utilizzano infrastrutture specializzate e richiedono investimenti cospicui e a lungo termine, gli accordi possono durare 15 anni; oltre tale soglia solo in casi eccezionali, soprattutto in presenza di investimenti rilevanti e piani di ammortamento pluriennale. Dal 1º gennaio 2010 è possibile concludere un accordo quadro iniziale quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa autorizzazione dell’organismo di regolamentazione.
Rapporti con il regolamento sui servizi pubblici e monitoraggio
La direttiva richiama il regolamento (CE) n. 1370/2007 per garantire coerenza con il sistema dei contratti di servizio pubblico. La Commissione deve presentare una prima relazione entro il 1º gennaio 2009 e una ulteriore relazione entro il 31 dicembre 2012 sull’attuazione delle nuove disposizioni. Inoltre, due anni dopo la data di apertura del mercato, deve essere effettuata una valutazione complessiva dell’impatto della direttiva, dello sviluppo del mercato e dell’eventuale necessità di ulteriori misure di apertura.
Recepimento, entrata in vigore e deroghe territoriali
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 4 giugno 2009 e comunicarne il testo alla Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva. Alcune disposizioni si applicano solo dal 1º gennaio 2010.
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Cipro e Malta sono esentate dagli obblighi di recepimento e attuazione fino all’istituzione di un sistema ferroviario nel loro territorio.
Disposizioni principali
Obiettivo di apertura del mercato e definizioni
La direttiva modifica la direttiva 91/440/CEE per aprire il mercato dei servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri all’interno della Comunità, senza riguardare i servizi tra uno Stato membro e un paese terzo. Vengono introdotte o precisate le definizioni di "servizio di trasporto internazionale di passeggeri" e di "transito". Gli Stati membri possono escludere dall’ambito della direttiva i servizi ferroviari in transito attraverso la Comunità e con inizio e termine fuori dal territorio comunitario.
Diritto di accesso all’infrastruttura per i servizi internazionali
L’articolo 10, paragrafo 3 bis, della direttiva 91/440/CEE riconosce alle imprese ferroviarie rientranti nell’ambito dell’articolo 2 il diritto di accesso all’infrastruttura di tutti gli Stati membri per servizi internazionali di passeggeri entro il 1º gennaio 2010. Per gli Stati membri nei quali la parte del trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia rappresenta più del 50 % del fatturato viaggiatori, l’accesso deve essere concesso entro il 1º gennaio 2012. È previsto anche il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni lungo il percorso internazionale, comprese stazioni situate nel medesimo Stato membro.
Verifica della finalità principale del servizio
L’organismo o gli organismi di regolamentazione di cui all’articolo 30 della direttiva 2001/14/CE determinano, su richiesta delle autorità competenti e/o delle imprese ferroviarie interessate, se la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra Stati membri diversi. Tale verifica è centrale per distinguere il servizio internazionale dall’eventuale effetto surrettizio di apertura del mercato nazionale.
Limitazioni per la tutela dei contratti di servizio pubblico
Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso sui servizi da origine a destinazione coperti da contratti di servizio pubblico conformi al diritto dell’Unione, ma non possono comprimere il diritto di fermata lungo il percorso salvo che l’esercizio di tale diritto comprometta l’equilibrio economico del contratto. La valutazione è affidata all’organismo di regolamentazione sulla base di un’analisi economica oggettiva e di criteri prestabiliti, su richiesta dell’autorità aggiudicatrice, di altre autorità competenti, del gestore dell’infrastruttura o dell’impresa che esegue il contratto.
Decisione, motivazione e controllo giurisdizionale
L’organismo di regolamentazione deve consultare le parti interessate, decidere entro un termine ragionevole e comunque entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, e motivare la decisione indicando il termine e le condizioni per chiedere il riesame. Gli Stati membri devono garantire che le decisioni rese ai sensi dei paragrafi 3 ter, 3 quater e 3 quinquies siano sottoposte a controllo giurisdizionale.
Deroghe per concessioni pregresse ed esclusività
Gli Stati membri possono limitare la fermata di passeggeri in stazioni situate nel medesimo Stato membro lungo il percorso di un servizio internazionale se un’esclusiva per il trasporto di passeggeri tra le stazioni interessate è stata concessa, prima del 4 dicembre 2007, mediante procedura competitiva equa e conforme ai principi del diritto dell’Unione. La limitazione può durare per la durata iniziale del contratto o per 15 anni se la durata iniziale è superiore.
Non reciprocità temporanea
Fino al 1º gennaio 2010 gli Stati membri non sono obbligati a concedere il diritto di accesso alle imprese ferroviarie, e alle loro controllate dirette o indirette, autorizzate in uno Stato membro che non accordi diritti di accesso analoghi.
Diritti e canoni per il finanziamento dei servizi pubblici
Gli Stati membri possono autorizzare l’autorità competente a riscuotere diritti dalle imprese ferroviarie che prestano servizi viaggiatori sui collegamenti di competenza dell’autorità medesima, anche per servizi nazionali o internazionali, al fine di compensare gli obblighi di servizio pubblico. I proventi non possono superare i costi necessari per adempiere agli obblighi, tenendo conto degli introiti e di un margine di utile ragionevole, e devono rispettare equità, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; la redditività economica del servizio non può essere compromessa. Le autorità competenti devono conservare le informazioni sull’origine e l’utilizzo dei diritti e comunicarle alla Commissione.
Relazioni della Commissione e riesame della disciplina
Entro il 1º gennaio 2009 la Commissione presenta una relazione sull’attuazione della direttiva, con particolare attenzione all’impatto sugli Stati membri soggetti al differimento del 1º gennaio 2012 e al funzionamento degli organismi coinvolti, nonché all’evoluzione del mercato. Entro il 31 dicembre 2012 presenta una ulteriore relazione sull’attuazione dei paragrafi da 3 bis a 3 septies e, due anni dopo la data di apertura del mercato, valuta complessivamente l’impatto della direttiva, lo sviluppo del mercato e l’eventuale necessità di misure complementari, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1370/2007 e delle differenze strutturali tra Stati membri.
Contratti quadro e infrastrutture specializzate
La direttiva modifica la direttiva 2001/14/CE sui contratti quadro: in linea generale essi durano cinque anni e sono rinnovabili per periodi uguali, con possibili durate diverse motivate da contratti commerciali, investimenti particolari o rischi. Per infrastrutture specializzate che richiedono investimenti cospicui e a lungo termine, gli accordi possono durare 15 anni; oltre tale limite solo in casi eccezionali, soprattutto per investimenti di ampia portata con piani di ammortamento pluriennale. Dal 1º gennaio 2010 è possibile un accordo quadro iniziale quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa autorizzazione dell’organismo di regolamentazione.
Indipendenza dell’organismo di regolamentazione e coordinamento
L’organismo di regolamentazione deve essere funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente che aggiudichi contratti di servizio pubblico. Gli organismi nazionali devono scambiarsi informazioni e, se necessario, coordinare i criteri per valutare il possibile pregiudizio all’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico, sviluppando progressivamente linee guida sulla base dell’esperienza.
Recepimento, applicazione differita e deroghe per Stati senza rete ferroviaria
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni di recepimento entro il 4 giugno 2009 e comunicarle alla Commissione; i testi devono contenere un riferimento alla direttiva. Le disposizioni dell’articolo 1, punti 2, 5, 6 e 7, si applicano dal 1º gennaio 2010. Cipro e Malta non sono soggette agli obblighi di recepimento e attuazione finché non sarà istituito un sistema ferroviario nel loro territorio.
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