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direttiva

Direttiva 2007/69

Direttiva 2007/69/CE della Commissione, del 29 novembre 2007 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il difetialone come principio attivo nell’allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il difetialone nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei rodenticidi di tipo 14. L’iscrizione è accompagnata da stringenti misure di riduzione del rischio, in ragione dei rischi per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente, e ha durata limitata a cinque anni. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 ottobre 2008 e applicarla dal 1º novembre 2009.

Iscrizione del difetialone nell’allegato I della direttiva 98/8/CE come principio attivo per biocidi di tipo 14 (rodenticidi), con condizioni di autorizzazione e durata limitata dell’iscrizione.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 14, ossia i rodenticidi, contenenti il principio attivo difetialone. Vincola gli Stati membri quanto alle condizioni di iscrizione del principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE e alle conseguenti autorizzazioni, modifiche o revoche dei prodotti immessi sul mercato. Le misure devono essere recepite dagli Stati membri entro il 31 ottobre 2008 e applicate dal 1º novembre 2009. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni derivanti dalle specifiche condizioni di autorizzazione, tra cui l’uso esclusivamente professionale indicato nell’allegato.

Iscrizione del difetialone come principio attivo nei biocidi rodenticidi

La direttiva 2007/69/CE della Commissione modifica la direttiva 98/8/CE sull’immissione sul mercato dei biocidi per iscrivere il difetialone nell’allegato I come principio attivo autorizzabile per il tipo di prodotto 14, cioè i rodenticidi. La misura discende dalla valutazione effettuata nell’ambito del programma di esame dei principi attivi previsto dalla direttiva 98/8/CE e dal regolamento (CE) n. 2032/2003.

Finalità e ragioni dell’intervento

Dalla valutazione emerge che i biocidi contenenti difetialone non presentano rischi per l’uomo, salvo incidenti fortuiti con bambini, ma comportano rischi per gli animali non bersaglio e per l’ambiente. Nonostante tali criticità, il difetialone è considerato una sostanza essenziale per motivi di salute pubblica e di igiene, sicché ne viene prevista l’iscrizione nell’allegato I per consentire il rilascio, la modifica o la revoca delle autorizzazioni nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente i biocidi del tipo 14 contenenti difetialone. Le condizioni introdotte incidono sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti e impongono agli Stati membri di conformare il proprio regime autorizzatorio ai requisiti fissati a livello UE. La direttiva è diretta agli Stati membri e richiede una trasposizione nazionale entro i termini stabiliti.

Condizioni di autorizzazione dei prodotti

L’allegato alla direttiva stabilisce condizioni puntuali per i prodotti contenenti difetialone:

  • la concentrazione nominale del principio attivo non può superare lo 0,0025 % p/p;
  • sono autorizzate solo esche pre-preparate;
  • i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;
  • è vietato l’impiego come polvere tracciante;
  • l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli animali non bersaglio e l’ambiente deve essere ridotta al minimo mediante tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili.

L’allegato specifica inoltre che tali misure includono, tra l’altro, la destinazione ad uso esclusivamente professionale.

Durata dell’iscrizione e revisione

L’iscrizione del difetialone decorre dal 1º novembre 2009 e scade il 31 ottobre 2014. La direttiva collega tale iscrizione a una valutazione comparativa del rischio da effettuarsi prima di una eventuale reiscrizione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE. La limitazione temporale riflette le caratteristiche della sostanza, considerata potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossica, o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1º novembre 2009. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa infine che i destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione del difetialone nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva. Il difetialone è iscritto come principio attivo per il tipo di prodotto 14 (rodenticidi).

Condizioni sostanziali dell’iscrizione e dell’autorizzazione

L’allegato stabilisce che le autorizzazioni dei prodotti contenenti difetialone sono subordinate a specifiche condizioni: concentrazione nominale massima dello 0,0025 % p/p; autorizzazione solo di esche pre-preparate; obbligo di contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante; divieto di utilizzo come polvere tracciante; obbligo di ridurre al minimo l’esposizione primaria e secondaria per uomo, animali non bersaglio e ambiente mediante tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili, inclusa la destinazione ad uso esclusivamente professionale.

Durata dell’iscrizione e revisione comparativa del rischio

L’iscrizione decorre dal 1º novembre 2009 e scade il 31 ottobre 2014. Prima di una eventuale reiscrizione, il difetialone deve essere sottoposto a una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo trattino, della direttiva 98/8/CE, in ragione delle sue caratteristiche potenzialmente persistenti, bioaccumulabili e tossiche o fortemente persistenti e fortemente bioaccumulabili.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 ottobre 2008 e applicarle dal 1º novembre 2009. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute pubblicaambienteprodotti chimicimercato interno

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