Direttiva 2007/67
Direttiva 2007/67/CE della Commissione, del 22 novembre 2007 , recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo Allegato III (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per prorogare, in via temporanea, fino al 31 dicembre 2009 l’uso di numerose sostanze impiegate nelle tinture per capelli elencate nell’allegato III, seconda parte. La proroga si giustifica con il tempo necessario per l’esame scientifico da parte del comitato scientifico per i prodotti di consumo e per la successiva regolamentazione definitiva a livello nazionale. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2007 e applicarle dal 1° gennaio 2008.
Proroga al 31 dicembre 2009 dell’uso provvisorio di talune sostanze impiegate nelle tinture per capelli, mediante modifica dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirla nell’ordinamento interno, e incide sul settore dei prodotti cosmetici, in particolare sulle tinture per capelli. L’intervento riguarda esclusivamente le sostanze elencate nella seconda parte dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE ai numeri di riferimento indicati nell’articolo 1, per le quali viene prorogata la data di scadenza dell’uso provvisorio. Restano fuori dall’intervento le 14 sostanze per le quali non sono state presentate ulteriori informazioni e il cui uso è già vietato dalla direttiva 2007/54/CE.
Proroga dell’uso provvisorio di sostanze nelle tinture per capelli
La direttiva 2007/67/CE della Commissione modifica la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per adeguare al progresso tecnico l’allegato III, seconda parte, relativo ad alcune sostanze impiegate nelle tinture per capelli. L’intervento si colloca nel quadro della valutazione scientifica delle sostanze da parte del comitato scientifico per i prodotti di consumo (CSPC) e mira a evitare un vuoto regolatorio prima della conclusione dell’esame tecnico.
Contesto e ratio dell’intervento
Dai considerando emerge che, per 56 sostanze elencate nella seconda parte dell’allegato III, la direttiva 2006/65/CE aveva già prorogato l’uso provvisorio fino al 31 dicembre 2007. Successivamente:
- per 14 sostanze non sono state presentate ulteriori informazioni, con conseguente divieto di utilizzo nelle tinture per capelli ai sensi della direttiva 2007/54/CE;
- per 42 sostanze l’industria ha fornito ulteriori informazioni, attualmente in esame da parte del CSPC. Poiché la regolamentazione definitiva di queste 42 sostanze e la sua attuazione negli Stati membri non potranno essere completate prima del 31 dicembre 2009, la Commissione dispone la proroga dell’uso provvisorio alle condizioni già previste dall’allegato III.
Ambito di applicazione
La direttiva incide sui prodotti cosmetici, in particolare sulle tinture per capelli, e riguarda esclusivamente le sostanze elencate nei numeri di riferimento indicati nell’articolo 1 della seconda parte dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE. La modifica consiste nella sola sostituzione della data di scadenza dell’uso provvisorio, senza introdurre nuovi standard tecnici o nuove autorizzazioni sostanziali.
Modifica dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE
L’articolo 1 sostituisce la data "31.12.2007" con "31.12.2009" per i numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 e 60. Per tali sostanze, dunque, la permanenza sul mercato resta subordinata alle restrizioni e condizioni già previste dall’allegato III, ma con termine prorogato di due anni.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di:
- adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2007 le misure necessarie di recepimento;
- applicarle dal 1° gennaio 2008;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità lasciate alla loro discrezionalità;
- trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono garantire il recepimento e l’applicazione nei termini fissati.
Disposizioni principali
Proroga dell’uso provvisorio di talune sostanze per tinture per capelli
All’allegato III, seconda parte, colonna g, della direttiva 76/768/CEE, per i numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, la data "31.12.2007" è sostituita con "31.12.2009".
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicando immediatamente alla Commissione il testo e una tavola di concordanza. Le misure nazionali si applicano dal 1° gennaio 2008.
Riferimento alla direttiva nel diritto nazionale
Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Comunicazione delle misure nazionali essenziali
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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