Direttiva 2007/63
Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 , che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2007/63/CE modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE introducendo un’eccezione all’obbligo di relazione di un esperto indipendente nelle fusioni e scissioni di società per azioni, quando tutti gli azionisti e gli altri titolari di diritti di voto concordino sulla sua non necessità. L’intervento è motivato dall’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, in coerenza con le politiche UE di better regulation. Restano fermi i meccanismi nazionali di protezione dei creditori e di informazione dei dipendenti. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2008.
Modifica delle direttive sulle fusioni e scissioni di società per azioni per consentire, in presenza dell’accordo unanime degli aventi diritto al voto, la disapplicazione dell’esame da parte di un esperto indipendente e della relativa relazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle fusioni e alle scissioni di società per azioni disciplinate dalle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE. Riguarda le società partecipanti all’operazione, i rispettivi azionisti e i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto. La direttiva incide sul profilo procedurale della relazione dell’esperto e, per le scissioni, anche su taluni obblighi informativi documentali; non modifica i sistemi nazionali di tutela dei creditori né le disposizioni dirette a garantire l’informazione dei dipendenti, che restano impregiudicati.
Direttiva 2007/63/CE: esenzione dall’intervento obbligatorio dell’esperto nelle fusioni e scissioni di società per azioni
La direttiva interviene sulle discipline europee delle fusioni e delle scissioni di società per azioni, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla procedura societaria. In particolare, introduce la possibilità di non richiedere la relazione di un esperto indipendente quando tutti gli azionisti e tutti i titolari di altri titoli con diritto di voto siano d’accordo nel ritenerla non necessaria. La misura si inserisce nel quadro delle politiche UE di better regulation e di riduzione degli oneri per le imprese.
Obiettivi e ratio dell’intervento
Il legislatore europeo richiama espressamente l’esigenza di semplificare la normativa societaria per migliorare la competitività delle imprese e perseguire gli obiettivi dell’agenda di Lisbona. La direttiva prende atto che, nella disciplina delle fusioni transfrontaliere, l’esenzione dall’obbligo di relazione dell’esperto era già prevista se tutti gli azionisti erano concordi; al contrario, nelle fusioni interne e nelle scissioni la disciplina risultava meno uniforme. L’intervento mira dunque ad armonizzare e alleggerire tali adempimenti, limitatamente ai casi in cui il consenso unanime degli aventi diritto al voto rende superfluo il controllo tecnico dell’esperto.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda esclusivamente:
- le fusioni di società per azioni disciplinate dalla direttiva 78/855/CEE;
- le scissioni di società per azioni disciplinate dalla direttiva 82/891/CEE.
L’effetto principale è la modifica degli obblighi procedurali relativi all’esame del progetto e alla relazione dell’esperto indipendente. Restano espressamente salvi:
- i sistemi di protezione degli interessi dei creditori che gli Stati membri devono stabilire conformemente alle direttive modificate;
- le disposizioni volte a garantire l’informazione dei dipendenti delle società interessate.
Fusioni: nuova regola di esenzione
Per le fusioni, la direttiva 78/855/CEE viene integrata con un nuovo paragrafo 4 all’articolo 10. Da tale disposizione deriva che non occorrono né l’esame del progetto di fusione né la relazione dell’esperto quando la rinuncia sia deliberata da:
- tutti gli azionisti di ciascuna società partecipante alla fusione;
- tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.
Si tratta di una semplificazione fondata sull’unanimità dei soggetti legittimati al voto, che sostituisce il controllo esterno dell’esperto con la scelta concorde dei partecipanti.
L’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), è inoltre aggiornato per prevedere che i documenti da mettere a disposizione comprendano, se applicabile, le relazioni di cui all’articolo 10.
Scissioni: esenzione e facoltà aggiuntiva per gli Stati membri
Per le scissioni, la direttiva riscrive l’articolo 10 della direttiva 82/891/CEE.
Il nuovo paragrafo 1 stabilisce che non occorrono né l’esame del progetto di scissione né la relazione dell’esperto prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, se la rinuncia è approvata all’unanimità:
- da tutti gli azionisti di ciascuna società partecipante alla scissione;
- da tutti i detentori di altri titoli con diritto di voto.
Il nuovo paragrafo 2 introduce una facoltà ulteriore per gli Stati membri: essi possono consentire che, in caso di medesima decisione unanime, non si applichino anche:
- l’articolo 7;
- l’articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d).
Questa seconda previsione non impone un risultato uniforme, ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità: il recepimento può limitarsi all’esenzione principale oppure estendersi anche alle ulteriori esclusioni ammesse dalla direttiva.
Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), viene adeguato prevedendo, analogamente alla disciplina delle fusioni, il riferimento alle relazioni "se applicabile".
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
La direttiva è una direttiva di modifica e, come tale, richiede recepimento nazionale. Gli Stati membri devono adottare entro il 31 dicembre 2008 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al testo europeo.
Sono previsti specifici obblighi procedurali di trasposizione:
- comunicazione immediata alla Commissione del testo delle misure nazionali adottate;
- trasmissione di una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
- inserimento, nelle misure di recepimento, di un riferimento alla direttiva oppure apposizione di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità scelte dagli Stati membri;
- comunicazione alla Commissione del testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Impatto pratico per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva segnala una semplificazione procedurale importante nelle operazioni straordinarie di società per azioni. Nei casi di unanimità dei soggetti aventi diritto di voto, viene meno l’obbligo di predisporre la relazione dell’esperto indipendente; nelle scissioni, gli ordinamenti nazionali possono inoltre scegliere di estendere la semplificazione ad alcuni ulteriori adempimenti documentali. Rimane essenziale verificare, in sede nazionale, come ciascuno Stato membro abbia recepito la facoltà concessa dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 82/891/CEE, poiché il livello di semplificazione potrebbe non essere identico in tutti gli ordinamenti.
Disposizioni principali
Finalità della modifica
La direttiva ha come scopo la modifica delle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE in relazione all’obbligo di far elaborare da un esperto indipendente una relazione in occasione di fusioni e scissioni di società per azioni (articolo 1).
Fusioni: esenzione dall’esame e dalla relazione dell’esperto
Nella direttiva 78/855/CEE, all’articolo 10 è inserito un nuovo paragrafo 4: non occorrono né l’esame del progetto di fusione né la relazione di un esperto se lo decidono tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e tutti i detentori di altri titoli con diritto di voto nelle società interessate (articolo 2, punto 1).
Fusioni: adattamento degli obblighi informativi
Nell’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 78/855/CEE, il rinvio è sostituito con la formula "se applicabile, le relazioni di cui all’articolo 10" (articolo 2, punto 2).
Scissioni: esenzione dall’esame e dalla relazione dell’esperto
Nella direttiva 82/891/CEE, il nuovo articolo 10, paragrafo 1, prevede che non occorrano né l’esame del progetto di scissione né la relazione di un esperto prevista all’articolo 8, paragrafo 1, se tutti gli azionisti di ciascuna società partecipante alla scissione e tutti i detentori di altri titoli con diritto di voto decidono in tal senso (articolo 3, punto 2).
Scissioni: ulteriore facoltà di disapplicazione di alcune disposizioni
Il nuovo articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 82/891/CEE consente agli Stati membri di prevedere che non si applichino anche l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d), qualora la stessa decisione unanime sia presa dagli azionisti e dai detentori di altri titoli con diritto di voto (articolo 3, punto 2). Si tratta di una facoltà, non di un obbligo di recepimento.
Scissioni: aggiornamento dei riferimenti documentali
Nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 82/891/CEE, il rinvio è sostituito con la formula "se applicabile, le relazioni di cui all’articolo 8" (articolo 3, punto 1).
Termine di recepimento
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2008 e comunicarle immediatamente alla Commissione, con tavola di concordanza (articolo 4, paragrafo 1).
Tecniche di recepimento e obbligo di notifica
Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato (articolo 4, paragrafi 1 e 2).
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono i destinatari (articoli 5 e 6).
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