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direttiva

Direttiva 2007/70

Direttiva 2007/70/CE della Commissione, del 29 novembre 2007 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il biossido di carbonio come principio attivo nell’allegato I A della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2007/70/CE modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il biossido di carbonio nell’allegato I A tra i principi attivi autorizzabili per i biocidi. L’iscrizione discende dalla valutazione positiva del rischio per l’uso come rodenticida di tipo 14, ritenuto a basso rischio per uomo, animali e ambiente. La direttiva fissa inoltre termini di recepimento e di applicazione coordinata, nonché una specifica finestra temporale per l’adeguamento delle autorizzazioni nazionali.

Iscrizione del biossido di carbonio come principio attivo nell’allegato I A della direttiva 98/8/CE per i biocidi di tipo 14 (rodenticidi).

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e applicare le modifiche alla direttiva 98/8/CE relative ai biocidi contenenti biossido di carbonio. In concreto riguarda i biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi) contenenti tale principio attivo, con uso specifico limitato a bombolette di gas pronte per l’uso associate a una trappola. È espressamente indicata come testo rilevante ai fini del SEE.

Iscrizione del biossido di carbonio tra i principi attivi dei biocidi

La direttiva 2007/70/CE della Commissione modifica la direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato dei biocidi, inserendo il biossido di carbonio nell’allegato I A come principio attivo approvato. La misura si fonda sulla valutazione positiva dell’uso del biossido di carbonio nel tipo di prodotto 14, rodenticidi, ritenuto compatibile con i requisiti della direttiva 98/8/CE e caratterizzato da rischi bassi per uomo, animali e ambiente.

Contesto e motivazione dell’intervento

La Commissione richiama il programma decennale di valutazione dei principi attivi previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE e attuato, tra l’altro, dal regolamento (CE) n. 2032/2003. Il biossido di carbonio è stato esaminato nell’ambito di tale procedimento, con relazione della Francia quale relatore e successiva valutazione da parte degli Stati membri e della Commissione nel comitato permanente sui biocidi. I considerando evidenziano che non sono emerse questioni aperte tali da richiedere l’intervento del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.

Ambito materiale e soggetti interessati

La direttiva incide sulla disciplina dei biocidi della direttiva 98/8/CE e, più precisamente, sui biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi) contenenti biossido di carbonio. L’effetto pratico riguarda le autorità nazionali competenti per le autorizzazioni o registrazioni e gli operatori economici che immettono sul mercato tali prodotti. Il testo è indicato come rilevante ai fini dello Spazio economico europeo.

Valutazione del rischio e ragioni dell’iscrizione

Secondo i considerando, i biocidi contenenti biossido di carbonio e utilizzati come rodenticidi presentano solo bassi rischi e soddisfano i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, nei limiti degli usi esaminati e specificati nella relazione di valutazione. Per questa ragione la Commissione ritiene opportuno iscrivere la sostanza nell’allegato I A, così da consentire in tutti gli Stati membri l’adozione delle decisioni nazionali su autorizzazioni e registrazioni in conformità all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.

Contenuto della modifica dell’allegato I A

L’allegato alla direttiva inserisce una nuova voce nell’allegato I A della direttiva 98/8/CE con i dati identificativi del principio attivo:

  • nome comune e denominazione IUPAC: biossido di carbonio;
  • numero CE: 204-696-9;
  • numero CAS: 124-38-9;
  • purezza minima nel biocida immesso sul mercato: 990 ml/l;
  • data di iscrizione: 1º novembre 2009;
  • termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 ottobre 2011;
  • scadenza dell’iscrizione: 31 ottobre 2019;
  • tipo di prodotto: 14.

La disposizione specifica prescrive che il principio attivo sia utilizzato solo in bombolette di gas pronte per l’uso associate a una trappola. È inoltre richiamato che, per i prodotti contenenti più di un principio attivo, il termine di adeguamento segue le ultime decisioni di iscrizione relative ai rispettivi principi attivi.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2008 le norme interne necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure devono essere comunicate immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Gli Stati membri devono applicare tali misure dal 1º novembre 2009, data che coincide con la data di iscrizione del principio attivo nell’allegato. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

Entrata in vigore e applicazione coordinata

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I considerando sottolineano l’esigenza di un’applicazione simultanea negli Stati membri per assicurare parità di trattamento dei biocidi contenenti biossido di carbonio e favorire il corretto funzionamento del mercato interno dei biocidi.

Effetti pratici per autorizzazioni e registrazioni

L’iscrizione nell’allegato I A ha la funzione di aprire la strada al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni o registrazioni nazionali dei biocidi rodenticidi contenenti biossido di carbonio, purché conformi alla direttiva 98/8/CE. In termini operativi, il quadro temporale impone agli operatori di anticipare l’adeguamento dei dossier e alle autorità nazionali di predisporre le misure attuative entro i termini fissati dalla direttiva.

Disposizioni principali

Iscrizione del principio attivo

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I A della direttiva 98/8/CE secondo l’allegato della direttiva, con l’inserimento del biossido di carbonio come principio attivo. Nell’allegato sono indicati: nome comune e IUPAC "biossido di carbonio", numero CE 204-696-9, numero CAS 124-38-9, purezza minima di 990 ml/l, data di iscrizione 1º novembre 2009, termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, 31 ottobre 2011, scadenza dell’iscrizione 31 ottobre 2019, tipo di prodotto 14 e disposizione specifica sull’uso esclusivo in bombolette di gas pronte per l’uso associate a una trappola.

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 ottobre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, trasmettendo immediatamente alla Commissione il testo e una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1º novembre 2009. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Decorrenza e coordinamento temporale

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I considerando sottolineano la necessità di un’applicazione simultanea negli Stati membri per garantire parità di trattamento e corretto funzionamento del mercato dei biocidi, nonché di un periodo ragionevole prima dell’iscrizione per consentire la preparazione degli operatori e il beneficio del periodo decennale di protezione dei dati previsto dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE.

Conseguenze per autorizzazioni e registrazioni

La valutazione del biossido di carbonio ha evidenziato solo bassi rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente e la conformità ai requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE per gli usi esaminati. L’iscrizione nell’allegato I A mira a consentire, in tutti gli Stati membri, il rilascio, la modifica o la revoca di autorizzazioni o registrazioni dei biocidi rodenticidi contenenti biossido di carbonio ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, con un termine di adeguamento fino al 31 ottobre 2011.

Come è indicizzato

Materiebiocidiambientesalute e sicurezzamercato interno

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