Cassazione Civile, Ordinanza n. 00666/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di un accertamento definitivo nei confronti di una società cooperativa per l'anno 2007, l'Ufficio ha ritenuto che utili non contabilizzati fossero stati distribuiti in nero e ne ha imputato il 50% al contribuente, qualificato come amministratore di fatto, emettendo avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette per reddito imponibile pari a euro 290.032,27. Il contribuente ha impugnato l'avviso e ha ottenuto accoglimento in primo grado e in appello. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l'applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento, nonostante l'atto presupponesse reati tributari per i quali sussisteva l'obbligo di denuncia, senza che fosse necessaria la prova dell'effettiva presentazione della denuncia stessa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha rilevato che, nella disciplina applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini per l'accertamento IRPEF opera quando esistono seri indizi di reato che fanno sorgere l'obbligo di denuncia penale, senza che rilevi l'effettiva presentazione della denuncia, il suo esito o la prova delle modalità con cui essa sia stata proposta. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Per gli accertamenti IRPEF, nella versione applicabile ratione temporis, i termini sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale; non è richiesta la prova dell'effettiva presentazione della denuncia.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Regola analoga per gli accertamenti IVA nella disciplina richiamata dalla Corte, con raddoppio dei termini in presenza dei presupposti penali.
art. 331 cod. proc. pen.
L'obbligo rilevante ai fini del raddoppio è quello di presentazione della denuncia penale previsto da questa disposizione, non la sua concreta trasmissione.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 5 e 10
I reati tributari indicati sono richiamati come fatti idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia penale.
art. 37, comma 24, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
Ha introdotto la disciplina del raddoppio dei termini richiamata dalla Corte come applicabile alla fattispecie ratione temporis.
art. 1, commi 130-132, L. 28 dicembre 2015, n. 208
Le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d'imposta precedenti al 31 dicembre 2016, per effetto della disciplina transitoria richiamata dalla Corte.
art. 2 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128
La disposizione transitoria fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 405 cod. proc. pen.
L'esercizio dell'azione penale non è decisivo ai fini del raddoppio dei termini, secondo il richiamo giurisprudenziale della Corte.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per IRPEF e IVA opera, nella disciplina previgente, quando emergano seri indizi di reato tali da imporre l'obbligo di denuncia penale, senza che sia necessaria la prova dell'effettiva presentazione della denuncia.
- Il contribuente che eccepisca la decadenza dell'Ufficio deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo trasformare il giudizio tributario in una verifica dell'effettiva sussistenza del reato.
- La valutazione circa la presenza di seri indizi di reato è oggettiva e deve essere compiuta dal giudice tributario; non rilevano, di per sé, l'archiviazione, la prescrizione o l'esito del procedimento penale.
- Le modifiche normative sopravvenute sui termini di accertamento non incidono sugli avvisi già notificati per annualità anteriori al 31 dicembre 2016, quando la disciplina transitoria faccia salvi gli effetti degli atti già emessi.
- Il raddoppio dei termini non si applica, per definizione, ai tributi privi di presidio penale, come l'IRAP, ma resta applicabile a IRPEF e IVA nei casi previsti.
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