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Sentenza

Sentenza del 05/06/2018 n. 2507 - Comm. Trib. Prov. Milano

Contraddittorio endoprocedimentale - Obbligatorietà - Tributi "armonizzati" - Tributi "non armonizzati" - Credito d'imposta - Illecito utilizzo - Contraddittorio preventivo - Non necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'atto fosse invalido perché emesso senza previo contraddittorio endoprocedimentale. La questione riguardava l'applicabilità dell'obbligo di contraddittorio ai tributi armonizzati e non armonizzati, in relazione alla contestazione dell'uso indebito di crediti d'imposta.

La decisione

La doglianza è stata respinta. L'obbligo generale di contraddittorio preventivo deriva dal diritto dell'Unione europea per i tributi armonizzati, mentre per i tributi non armonizzati tale obbligo sussiste solo quando sia previsto da una specifica norma nazionale. Poiché, nel caso dell'illegittimo utilizzo di crediti d'imposta, non era prevista una disciplina nazionale che imponesse il contraddittorio preventivo, la sua omissione non comportava l'invalidità dell'accertamento.

Norme richiamate

  • Diritto dell'Unione europea in materia di tributi armonizzati

    Per i tributi armonizzati l'Amministrazione finanziaria è soggetta a un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; la sua violazione può determinare l'invalidità dell'atto.

  • Legislazione nazionale sul contraddittorio endoprocedimentale

    Per i tributi non armonizzati non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio preventivo, salvo che una specifica disposizione nazionale lo preveda, come nell'accertamento sintetico.

Massime di principio

  • L'assenza di contraddittorio preventivo non invalida automaticamente ogni accertamento: occorre verificare se il tributo sia armonizzato oppure se una specifica norma nazionale imponga il contraddittorio.
  • Per le contestazioni relative all'utilizzo indebito di crediti d'imposta, in assenza di una disposizione speciale che imponga il confronto preventivo, l'Amministrazione può emettere l'accertamento senza previo contraddittorio.
  • La distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati è decisiva: nel primo caso l'obbligo deriva dal diritto europeo, nel secondo deve essere individuato puntualmente nella normativa interna.
  • Il contribuente che deduce l'invalidità dell'atto per omesso contraddittorio deve indicare la specifica fonte normativa o europea che imponeva tale adempimento nel caso concreto.

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