Cassazione Penale, Sentenza n. 48851/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere per detenzione ai fini di spaccio di 722 g di cocaina e 214 g di canapa indiana, aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. La ricorrente contestava in primo luogo la sussistenza dell'aggravante mafiosa: il Tribunale aveva ricollegato la famiglia Chierchia al clan Gallo/Cavalieri e poi al clan Gionta e aveva parlato di un gruppo autonomo "Chierchia-Fransua'" che agirebbe per agevolare il clan Gionta, ma la difesa rilevava l'assenza di elementi concreti (intercettazioni, dati sintomatici) a comprovare che la detenzione della droga fosse finalizzata ad agevolare il clan, nonché precedenti pronunce (Corte d'assise 2001) che avevano escluso l'esistenza del clan e il rigetto del GIP nel medesimo procedimento della contestazione per associazione ex art. 74 DPR 309/1990. In secondo luogo si impugnava la valutazione della pericolosita' attuale e delle esigenze cautelari, sostenendo che i fatti rilevanti erano del 2020, i precedenti risalivano al 2007 e che mancavano elementi concreti sull'operativita' attuale del gruppo e sulla perdurante adesione al clan, oltre alla disponibilita' di domicilio idoneo per misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenendo la motivazione del Tribunale carente in ordine alla prova che il gruppo "Chierchia-Fransua'" costituisse una articolazione operativa del clan Gionta e che la detenzione dello stupefacente fosse idonea ad agevolarne gli interessi. L'ordinanza impugnata e' stata annullata e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.. L'accoglimento del motivo relativo all'aggravante ha assorbito il motivo sulle esigenze cautelari. Pertanto la pronuncia e' favorevole alla ricorrente in relazione all'aggravante mafiosa; resta da svolgere il nuovo giudizio sul punto secondo le indicazioni della Cassazione.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per agevolazione di associazione di tipo mafioso: la Corte richiede prova concreta che la condotta abbia effettivamente agevolato gli interessi del clan o che il gruppo contestato sia una articolazione operativa del clan di riferimento; non bastano legami familiari generici
art. 416-bis cod. pen.
Riguarda l'associazione di stampo mafioso; la sua applicazione implica l'accertamento dell'esistenza dell'associazione e del rapporto organico fra l'indagato e la struttura associativa
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano la custodia cautelare e le esigenze cautelari: la loro applicazione richiede valutazioni aggiornate e concrete della pericolosita' attuale, non basate su meri indizi ovvi o su fatti non recenti
art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Motivazioni di ricorso per cassazione relative a violazioni di norme penali e processuali e vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto sussistenti vizi di motivazione rispetto all'aggravante
art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento da parte della Cassazione: rinvio al Tribunale competente per nuovo esame
art. 74 d.P.R. 309/1990
Articolo relativo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: il fatto che il GIP avesse in precedenza escluso la sufficiente prova per questa contestazione e' stato considerato rilevante nel valutare la tenuta dell'impianto probatorio relativo all'organizzazione
art. 23, co. 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020)
Previsione procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta in mancanza di richiesta di discussione orale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Adempimenti di cancelleria successivi alla decisione della Cassazione; richiamata per gli effetti esecutivi del provvedimento di annullamento e rinvio
Massime di principio
- Per contestare l'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1) servono elementi concreti che dimostrino che la condotta ha effettivamente agevolato un'associazione mafiosa o che il gruppo locale costituisca una articolazione operativa del clan; i legami familiari, da soli, non sono sufficienti
- Se nel medesimo procedimento il GIP ha ritenuto insufficienti gli elementi per contestare un'associazione criminale o per misure più gravi, il giudice del riesame e le corti successive devono motivare esplicitamente perché ritengono superata quella valutazione
- La valutazione delle esigenze cautelari richiede dati attuali e concreti di pericolosita' (fatti recenti, attività operativa del gruppo, responsabilita' diretta): fatti remoti o indizi generici hanno scarso valore
- La Corte di Cassazione può annullare un provvedimento cautelare limitatamente ad una specifica qualificazione aggravante se la motivazione su quel punto risulta necessariamente carente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto
- In presenza di contestazioni multiple, l'annullamento limitato di una aggravante puo' assorbire o incidere sulle esigenze cautelari: bisogna valutare caso per caso se la rimozione dell'aggravante riduce la gravità complessiva dei fatti
- Nelle indagini relative a reati di stupefacenti e mafia, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e dati sintomatici di operativita' del gruppo sul territorio sono prove rilevanti; la loro mancanza indebolisce la sussistenza dell'aggravante mafiosa
- Il giudice deve esplicitare il nesso fra singola condotta (es. detenzione di droga) e la finalità di agevolare l'associazione mafiosa, descrivendo modalita' e utilità concreta per il clan
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