Cassazione Civile, Sentenza n. 5914/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento di crediti/agevolazioni fiscali invocate dalla Fondazione relative agli anni d'imposta 1994-1998 ai sensi dell'art. 6, d.P.R. n. 601/1973 (riduzione dell'imposta per enti con finalità sociali). L'Agenzia, con provvedimento di diniego del 4/12/2009, ritenne non spettante il beneficio; la Fondazione dedusse invece di aver destinato i proventi a finalità sociali e di non aver esercitato attività di gestione diretta o indiretta dell'azienda bancaria. Il giudice di primo grado e la CTR hanno dato rilievo soprattutto alla destinazione dei dividendi e alla documentazione statutarie/bilanciaria della Fondazione; l'Agenzia impugnava in Cassazione per violazione di legge, errata ripartizione dell'onere della prova, omissione di valutazione di fatti decisivi (patti parasociali, elementi di controllo anche senza maggioranza azionaria) e falsa applicazione dell'art. 6 DPR 601/1973 e dei principi comunitari in tema di concorrenza/aiuti di Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e ha respinto il ricorso incidentale della Fondazione. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice d'appello per nuovo esame conforme ai principi indicati nella motivazione. In particolare la Corte ha disposto che: la presunzione di esercizio di impresa in capo alle fondazioni nate con la riforma Amato impone all'ente l'onere probatorio di dimostrare (con documenti statutari, bilanci, note integrative, certificazioni, estratti contabili ecc.) l'insussistenza di partecipazioni determinanti o obblighi statutari di mantenimento delle stesse, l'assenza di esercizio di poteri di intervento nella gestione della banca (es. nomina organi, patti parasociali) e, solo dopo aver dimostrato ciò, la prova sostanziale di avere svolto concretamente un'attività prevalente di promozione sociale/culturale come prevista dall'art. 6. La CTR aveva invece erroneamente limitato la verifica alla mera destinazione dei dividendi e non aveva valutato elementi rilevanti (patti di sindacato e possibilità di controllo anche senza maggioranza). La Corte ha altresì richiamato la rilevanza dei profili comunitari (divieto di aiuti di Stato) e ha liquidato le spese secondo quanto indicato.
Norme richiamate
art. 6, d.P.R. n. 601/1973
Riconosce la riduzione dell'imposta per enti che svolgono concretamente attività di assistenza, beneficenza, istruzione, cultura ecc.; la Corte interpreta la norma nel senso che il beneficio compete solo a enti che non svolgano attività di governo/gestione delle partecipazioni bancarie e che dimostrino non solo la destinazione dei proventi ma il concreto svolgimento delle attività previste.
art. 36-bis e art. 43, d.P.R. n. 600/1973
Riferite alla consolidazione dei crediti fiscali e termini; la Corte richiama la giurisprudenza delle Sez. U. (cfr. Cass. n. 5069/2016) ritenendo non applicabile la decadenza richiamata dall'Agenzia relativamente alla contestazione di un debito dell'amministrazione quando la questione riguarda l'esistenza del credito.
art. 2697 c.c.
Stabilisce l'onere della prova: la Corte afferma che, nel caso di fondazioni bancarie, grava sul contribuente l'onere di provare (con idonea documentazione) l'assenza di attività gestionale e il concreto svolgimento delle attività sociali richieste dall'art. 6.
d.lgs. n. 356/1990 (riforma Amato) e d.lgs. n. 218/1990
Ricostruzione storica/giuridica delle fondazioni nate con la riforma Amato: tali enti, nati per detenere e conservare partecipazioni bancarie, sono gravati da una presunzione di finalità gestoria, che impone al giudice di chiedere prova positiva dell'attività sociale alternativa.
artt. 87 e 88 Trattato CE (richiamati)
Richiamati in relazione al divieto di aiuti di Stato: la Corte evidenzia che riconoscere agevolazioni fiscali a enti che influenzano o gestiscono imprese bancarie può configurare un aiuto incompatibile con la concorrenza, salvo che l'ente dimostri di non esercitare attività economica rilevante.
art. 20 T.U.B. (richiamato nel testo)
Serve a sottolineare l'obbligo di comunicazione di patti e partecipazioni; la Corte osserva che patti parasociali (sindacati di voto) sono rilevanti per valutare il controllo anche in assenza di maggioranza azionaria.
Massime di principio
- Per le fondazioni bancarie nate con la riforma Amato esiste una presunzione di finalità gestoria: compete all'ente provare, con documentazione formale, di non detenere partecipazioni determinanti, di non essere posto da statuto all'obbligo di mantenimento di partecipazioni e di non esercitare poteri di controllo (anche indiretti).
- La mera destinazione dei dividendi o l'erogazione di risorse a progetti sociali non è di per sé sufficiente per ottenere il beneficio fiscale ex art. 6 DPR 601/1973: occorre dimostrare il concreto svolgimento, prevalente o esclusivo, di attività operative di promozione sociale/culturale previste dalla norma.
- L'onere della prova grava sulla fondazione (art. 2697 c.c.); la prova può essere fornita mediante statuto, bilanci, note integrative, certificazioni del collegio sindacale/revisori, estratti dei libri contabili, documentazione delle partecipazioni e dei patti parasociali.
- La presenza di patti parasociali o di sindacati di voto può integrare un potere di controllo anche in assenza di partecipazione maggioritaria e deve essere verificata dal giudice di merito.
- Giudicati o decisioni relative ad anni d'imposta diversi non sono automaticamente vincolanti: lo status e l'attività concreta della fondazione sono valutati anno per anno.
- Va valutato anche il profilo comunitario: se l'ente svolge attività economica o influisce sulla gestione di imprese concorrenti, il riconoscimento di agevolazioni può sollevare profili di aiuto di Stato e violazione delle regole di concorrenza.
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