Cassazione Penale, Sentenza n. 37859/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato direttamente la pena, applicando la corretta tecnica di calcolo. Partendo dal minimo edittale della fattispecie aggravata (art. 624-bis, comma 3) di anni 5 e euro 1000 di multa e operando la riduzione per il rito, la Corte ha fissato la pena in anni 3 e mesi 4 di reclusione e euro 666,00 di multa.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione di legge nella determinazione della pena: il giudice di primo grado ha ritenuto equivalenti le circostanze attenuanti generiche e la recidiva con l'aggravante prevista dall'art. 625 (violenza sulle cose), in contrasto con l'art. 624-bis, comma 4, c.p., che vieta di considerare equivalenti o prevalenti le attenuanti (diverse da quelle degli artt. 98 e 625-bis) rispetto alle aggravanti di cui all'art. 625. Di conseguenza la pena sarebbe dovuta partire dalla misura edittale aggravata e su quella operare le diminuzioni (compresa la riduzione per il rito).
Norme richiamate
art. 624-bis c.p., comma 4
"le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto ad esse"
La Corte ha ritenuto che il giudice di merito ha violato questa norma operando un giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti di cui all'art. 625; pertanto le diminuzioni devono essere calcolate sulla pena risultante dall'aumento per le aggravanti
art. 624-bis c.p., comma 3
Individua la fattispecie aggravata e il relativo parametro edittale (la Corte ha preso il minimo edittale di anni 5 e euro 1000 come base corretta)
art. 625 c.p. (comma 1 n.2)
Contiene l'aggravante (uso di violenza sulle cose) invocata nella fattispecie e rilevante per il divieto di equivalenza con attenuanti generiche
art. 442 c.p.p.
Articolo richiamato come base del procedimento con cui era stata pronunciata la sentenza impugnata (procedura speciale/definizione del giudizio)
art. 133 c.p.
La Corte richiama il principio per cui, anche in caso di giudizio di equivalenza, gli elementi attenuanti possono essere considerati nella commisurazione della pena quando il giudice ritenga che il giudizio di equivalenza non abbia esaurito la portata attenuatrice
art. 620 c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione, nei limiti previsti, di determinare direttamente la pena quando la ricostruzione applicativa della norma non lascia margini discrezionali; per questo la Corte ha rideterminato il trattamento sanzionatorio
Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021 (giurisprudenza)
Richiamata come principio di diritto: le aggravanti "privilegiate" sono sottratte al giudizio di bilanciamento con le attenuanti; le attenuanti possono ridurre la pena prevista per il reato aggravato solo se risultano prevalenti dopo il bilanciamento con le altre aggravanti; inoltre in caso di equivalenza residua spazio per considerazioni ai fini di commisurazione
Massime di principio
- Quando attenuanti generiche (diverse da artt. 98 e 625-bis) concorrono con aggravanti previste dall'art. 625, non possono essere considerate equivalenti o prevalenti: le diminuzioni devono essere operate sulla pena già aumentata dalle aggravanti.
- Se il giudice di merito avvia il calcolo della pena dalla fattispecie non aggravata in presenza di aggravanti che escludono l'equivalenza, la decisione sul trattamento sanzionatorio è viziata e può essere annullata limitatamente alla determinazione della pena.
- In caso di vizio esclusivamente nella determinazione della pena e quando la legge fissa parametri chiari, la Corte di Cassazione può rideterminare direttamente la pena (art. 620 c.p.p.).
- Le aggravanti "privilegiate" sono sottratte al bilanciamento con le attenuanti; solo se, dopo il confronto con le altre aggravanti, le attenuanti risultano prevalenti possono ridurre la pena prevista per il reato aggravato.
- Anche se si accerta un giudizio di equivalenza che neutralizza un'aggravante, gli elementi attenuanti possono comunque influire sulla commisurazione della pena in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La riduzione per il rito (es. riduzione per il rito abbreviato o altra scontistica procedurale) va applicata sulla pena correttamente determinata secondo le regole sostanziali, non prima di aver stabilito il corretto parametro edittale.
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