Sentenza del 23/09/2016 n. 1110 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IVA - Cessioni all'esportazione -Esenzione - Prova dell'uscita dal territorio dello Stato - Art. 8 D.P.R.633/1972
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato nell'ambito di cessioni all'esportazione, ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'art. 8 del D.P.R. 633/1972. In particolare, si discuteva se l'elenco dei documenti indicati dalla normativa per dimostrare l'esportazione dovesse essere considerato tassativo e vincolante oppure se il contribuente potesse fornire la prova anche mediante documentazione e mezzi probatori diversi.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'elenco dei documenti previsto dall'art. 8 del D.P.R. 633/1972 non ha carattere tassativo o prescrittivo, ma costituisce un'indicazione dei mezzi normalmente idonei a dimostrare l'uscita dei beni. Il contribuente può quindi fornire la prova dell'esportazione con altri mezzi, purché siano idonei, attendibili e consentano di accertare concretamente che la merce abbia lasciato il territorio dello Stato. L'esito è favorevole al contribuente sotto il profilo del principio probatorio.
Norme richiamate
Art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma disciplina le cessioni all'esportazione non imponibili IVA e richiede la prova dell'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato. I documenti normalmente indicati dalla disposizione non costituiscono un elenco tassativo: l'uscita può essere dimostrata anche con altri mezzi probatori idonei.
Massime di principio
- In materia di cessioni all'esportazione, l'assenza di uno specifico documento normalmente previsto dalla normativa non comporta automaticamente la perdita del regime di non imponibilità IVA.
- Il contribuente può ricorrere a documentazione alternativa, purché complessivamente attendibile, coerente e sufficiente a provare l'effettiva uscita dei beni dall'Italia o dal territorio doganale dell'Unione europea, secondo il caso concreto.
- La prova deve dimostrare non solo l'esistenza della vendita, ma anche il trasferimento reale e non meramente formale dei beni verso l'estero.
- In caso di contestazione, è opportuno conservare una documentazione commerciale, logistica, doganale e di trasporto tra loro coerente, poiché la valutazione avviene sulla base del quadro probatorio complessivo.
- Il principio non esonera il contribuente dall'onere della prova: rende flessibili i mezzi utilizzabili, ma non elimina la necessità di dimostrare in modo concreto l'esportazione.
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