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Sentenza

Sentenza n. 1948/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di rigetto definitivo, notificato in data 21 gennaio 2025 con nota FP/1785 di Finpiemonte; - in parte qua del Programma Regionale F.E.S.R. 2021/2027 – bando switc - Bando Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione approvato con D.D. n. 320 del 25/7/2023 da Finpiemonte S.p.A, nonché dell’allegato 7 allo stesso bando; - ogni altro provvedimento, connesso collegato, presupposto o conseguente ai suindicati provvedimenti -anche non conosciuto dalle società ricorrenti- e in particolare l’affidamento del contratto di servizio di attribuzione dei rating all’ignoto operatore esterno, come affermato nel provvedimento di rigetto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalle ricorrenti il 18.7.2025: per l’annullamento, degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, nonché: - del Report di attribuzione del rating in capo a Inspire Srl del 27.08.2024; - del Report di attribuzione del rating in capo a Inspire Srl del 23.12.2024; - del Report di attribuzione del rating in capo ad Hype Srl del 27.08.2024; - del Report di attribuzione del rating in capo ad Hype Srl del 23.12.2024; - della Tabella di transcodifica delle classi di rating dal valore numerico a quello espresso in lettere asseritamente approvata con “Procedura per la valutazione delle delibere bancarie nelle misure di co-finanziamento” approvata dal CdA di Finpiemonte il 27.10.2023, con atto non osteso né conosciuto alle ricorrenti che comunque si impugna.

Giustizia amministrativa202500734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rigetto definitivo della domanda di finanziamento presentata nell’ambito del bando SWIch, nonché previsioni del bando e dell’allegato 7; con motivi aggiunti, report di rating delle due imprese e tabella di transcodifica dei rating numerici in classi alfabetiche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore del bando)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le due società hanno impugnato il diniego di finanziamento del progetto FIREFIELD, presentato il 21 settembre 2023 in un raggruppamento comprendente anche università ed enti pubblici, lamentando l’erronea applicazione del requisito di capacità economico-finanziaria. In particolare, hanno dedotto: violazione della lex specialis e della legge regionale perché Finpiemonte avrebbe delegato a un provider esterno una funzione valutativa riservata al gestore; difetto di motivazione e di istruttoria, anche per il generico riferimento all’indebitamento e per l’uso del bilancio 2023 anziché dei bilanci 2021 e 2022; contraddittorietà dei rating con le referenze bancarie, con lo strumento di autovalutazione scorecard e con il patrimonio netto delle imprese; inapplicabilità dell’allegato 7 in ragione della partecipazione di soggetti pubblici al raggruppamento; violazione della trasparenza per il diniego di accesso ai documenti. Hanno inoltre chiesto il risarcimento in forma specifica e il danno da ritardo, deducendo che il diniego era intervenuto 488 giorni dopo la domanda e che, nel frattempo, avevano sostenuto spese identificate con il CUP del progetto. Con i motivi aggiunti hanno contestato i report Cribis e la tabella di transcodifica, sostenendo che quest’ultima fosse un nuovo criterio introdotto dopo il bando da un organo incompetente, che il provider avesse sostituito il comitato tecnico e che i report fossero privi di un percorso valutativo intelligibile e di motivazione analitica.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha prescisso dalle eccezioni di rito di Finpiemonte perché il gravame era infondato nel merito e ha ritenuto non necessari ulteriori documenti, verificazioni o consulenze tecniche. Il motivo sulla trasparenza è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i documenti erano stati ostesi in esecuzione della precedente sentenza resa sul ricorso per accesso. Ha respinto la censura relativa al ricorso al provider esterno: l’allegato 7 del bando prevedeva l’acquisizione del rating tramite servizi di uso comune nel sistema finanziario e Finpiemonte, quale gestore, doveva limitarsi ad accertare il risultato secondo le soglie fissate dalla lex specialis. Il provider ha svolto l’elaborazione tecnica, senza sostituire una valutazione discrezionale spettante al comitato tecnico. Ha respinto le doglianze su motivazione e dati utilizzati: il diniego indicava il mancato superamento della capacità economico-finanziaria, i rating attribuiti e le ragioni essenziali, riferite per Inspire all’indebitamento, alla rotazione dei debiti verso fornitori e alle limitate disponibilità liquide, e per Hype al peggioramento di fatturato, EBITDA e patrimonio netto. Il bilancio 2023 era quello chiuso e approvato alla data della domanda; scorecard, referenze bancarie e bilanci precedenti non erano criteri previsti dal bando. Le classi B-C conseguite dalle società comportavano l’esito negativo indipendentemente dai parametri del punto 2 dell’allegato 7, sicché era irrilevante anche la dedotta positività del patrimonio netto. La partecipazione di enti pubblici al raggruppamento non esentava le imprese private dal requisito. Ha respinto anche le censure contro la tabella di transcodifica: essa non introduceva nuovi criteri, ma consentiva di convertire in classi alfabetiche i punteggi numerici del nuovo provider, preservando la continuità e l’uniformità applicativa dopo la successione tra fornitori. Quanto alla contestazione della valutazione algoritmica, il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione sintetica e ha osservato che il sindacato sul rating è possibile in presenza di abnormità o manifesta contraddittorietà rispetto ai dati finanziari, non dimostrate dalle ricorrenti. La censura sull’irrilevanza della capacità di far fronte ai debiti investiva tardivamente una scelta di merito contenuta nel bando. Sono state respinte entrambe le domande risarcitorie: la reintegrazione specifica non poteva essere accordata dopo il rigetto della domanda di annullamento; il danno da ritardo presupponeva la spettanza del finanziamento, esclusa dal rating negativo, e il pregiudizio relativo all’impossibilità di reperire altri finanziamenti era stato solo allegato. Le ricorrenti sono state condannate alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, in favore di Finpiemonte.

Norme richiamate

  • art. 3.2 del bando SWIch

    Il bando swich “Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali all’accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione” all’art. 3.2. “Come viene valutata la domanda” articola la procedura selettiva nelle seguenti fasi: ammissibilità formale; ammissibilità sostanziale e valutazione.

    Il bando colloca la verifica della capacità economico-finanziaria nella fase di valutazione e la articola secondo criteri e passaggi predeterminati dalla lex specialis.

  • allegato 7 al bando SWIch

    La lex specialis, quindi, per come predisposta dalla Regione Piemonte, senza alcuna possibilità di scostamento da parte della resistente, che ne è soltanto gestore, prevede che, preliminarmente alla valutazione del progetto da finanziare, si abbia una verifica della capacità economico-finanziaria del proponente tramite l’attribuzione di un rating compreso fra AAA e C, che sintetizzi la presenza di risorse economiche (sufficienti) a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti.

    La verifica del rating è un accertamento preliminare vincolato alle soglie dell’allegato: un rating tra B e C preclude il superamento del requisito, mentre i parametri ulteriori rilevano soltanto secondo le condizioni indicate dal bando.

  • art. 3 l. 241/1990

    Si tratta di una motivazione succinta, ma sufficientemente esplicativa dei punti di debolezza delle due società considerati in sede di attribuzione del rating, che è un giudizio sintetico.

    Per un giudizio sintetico di rating è sufficiente una motivazione concisa che renda comprensibili i principali elementi finanziari sfavorevoli considerati.

  • art. 12 l. 241/1990

    La tabella censurata dalle ricorrenti è stata utilizzata come mero strumento di inquadramento delle classi di rating, che il provider esterno ha espresso in numeri, mentre il bando, a cui Finpiemonte era vincolata, ne richiedeva una classificazione in lettere.

    La tabella di conversione non costituisce un nuovo criterio di attribuzione del beneficio quando si limita a rendere omogeneo il formato numerico del rating del provider con le classi alfabetiche già stabilite dal bando.

  • art. 30 c.p.a.

    L’infondatezza nel merito del gravame determina l’impossibilità di accogliere anche la domanda di condanna al risarcimento in forma specifica, proposta ai sensi dell’art. 30 c.p.a..

    Respinta la domanda di annullamento e accertata la legittimità del diniego, non può essere accolta la domanda risarcitoria in forma specifica diretta a ottenere il finanziamento.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    Come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr ex multis Cons. Stato, sez. IV, 20 agosto 2024, n. 7181), da cui il Collegio non intende discostarsi, il danno da ritardo è relativo a un interesse legittimo pretensivo, che non può prescindere da una valutazione concernente la spettanza del bene della vita (il finanziamento regionale) collegato a siffatto interesse.

    Il danno da ritardo relativo a un interesse pretensivo richiede la verifica della spettanza del bene della vita richiesto; non è risarcibile se il finanziamento non spettava in base ai requisiti del bando.

  • art. 116 c.p.a.

    In ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale, n. 665/2025, resa in definizione del separato giudizio promosso dalle stesse ricorrenti, ai sensi dell’art. 116 c.p.a, per l’accesso ai documenti relativi alle attribuzioni dei rating e, più in generale, alla valutazione negativa della loro domanda di finanziamento, la resistente, con nota del 6 maggio 2025, ha osteso i documenti in questione, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse allo scrutinio del motivo di censura.

    L’ostensione dei documenti ottenuta in un autonomo giudizio di accesso fa venir meno l’interesse attuale a coltivare nel giudizio di annullamento la censura di trasparenza riferita al precedente diniego di accesso.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis prevede che la capacità economico-finanziaria sia verificata mediante un rating acquisito attraverso servizi di uso comune nel sistema finanziario e stabilisce le soglie rilevanti, il gestore della procedura può avvalersi di un provider esterno specializzato. Se il rating integra un accertamento tecnico vincolato dalle soglie del bando, l’elaborazione esterna non sostituisce la valutazione discrezionale dell’organo competente.
  • La conversione dei punteggi numerici attribuiti da un provider nelle classi alfabetiche richieste dal bando non introduce un nuovo criterio di selezione quando si limita ad assicurare la corrispondenza tra i due sistemi di rappresentazione e a mantenere uniformità applicativa.
  • Il giudizio tecnico di rating basato su dati economico-finanziari è sindacabile quando sia dimostrata l’abnormità del risultato o la sua manifesta contraddittorietà rispetto ai dati di bilancio o ad altre fonti finanziarie; la mera difficoltà di ricostruire l’algoritmo o il dissenso dall’esito non è sufficiente.
  • Nel valutare la capacità economico-finanziaria secondo criteri predeterminati dalla lex specialis, non possono essere sostituiti i dati o gli strumenti previsti con referenze bancarie, scorecard o bilanci diversi da quelli rilevanti secondo il bando; l’impiego di criteri aggiuntivi può violare imparzialità e parità di trattamento.
  • Il risarcimento del danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo presuppone l’accertamento della spettanza del bene della vita richiesto; non è dovuto quando il richiedente non possedeva i requisiti per conseguire il beneficio, e il pregiudizio deve comunque essere provato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieInvalidità del provvedimentoDanno da ritardoReintegrazione in forma specifica
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleRisarcimento del danno da attività amministrativa

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