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Sentenza

Sentenza n. 11267/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro - n. 3484/2024 del 21.03.2024;

Giustizia amministrativa202515193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza n. 3484/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza n. 3484/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro, condannando il Ministero a provvedere. Il titolo era stato ritualmente notificato all’Amministrazione ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, pur costituitosi, non ha svolto effettiva attività difensiva e non ha dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha pertanto chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che l’Amministrazione risultava ancora inadempiente. Ha ordinato al Ministero di attribuire al ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo complessivo di 1.500 euro, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale fase sostitutiva, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e subordinando l’intervento commissariale a richiesta del ricorrente. Non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l’eventuale adozione in caso di ulteriore inottemperanza. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il ricorso per l’esecuzione coattiva nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’Amministrazione, destinataria dell’obbligo, rimanga inadempiente.
  • Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l’esecuzione coattiva del giudicato presuppone la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nell’ottemperanza, potendo il giudice riservarne l’adozione a una fase successiva in caso di persistente inadempimento oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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