Corte di giustizia, Sentenza C-769/23
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 dicembre 2025. — Mara soc. coop. arl contro Ministero della Difesa e Gruppo Samir Global Service Srl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione di appalti pubblici – Appalti misti concernenti aspetti di difesa – Servizi direttamente connessi a materiale militare – Direttiva 2009/81/CE – Direttiva 2014/24/UE – Individuazione della direttiva applicabile – Criteri di aggiudicazione dell’appalto – Articolo 67, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2014/24/UE – Divieto di utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione – Proporzionalità – Appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera. — Causa C-769/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, su rinvio del Consiglio di Stato, ha esaminato un appalto di servizi per l’esercito italiano in parte connesso al materiale militare e in parte disciplinato dalla direttiva 2014/24/UE. Ha chiarito che, salvo le ipotesi di vera non separabilità o di applicazione dell’articolo 346 TFUE, l’analisi della legittimità del criterio di aggiudicazione va svolta alla luce della direttiva 2014/24 e del principio di proporzionalità. Ha poi ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione la normativa italiana che vieta il minor prezzo come unico criterio per gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, anche se il capitolato limita gli sconti al solo utile d’impresa.
Appalti pubblici misti in materia di difesa: individuazione della direttiva applicabile e legittimità del divieto nazionale di usare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione per servizi standardizzati ad alta intensità di manodopera.
La questione giuridica
1) Se, in presenza di un appalto misto relativo a servizi per l’esercito che includono in parte movimentazione e magazzinaggio di materiale militare, debba applicarsi la direttiva 2009/81/CE oppure la direttiva 2014/24/UE; 2) se l’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e il principio di proporzionalità ostino a una normativa nazionale che vieta il ricorso al prezzo come unico criterio di aggiudicazione per appalti di servizi standardizzati ma ad alta intensità di manodopera, anche quando il ribasso sia limitato al solo aggio e non possa incidere sulla retribuzione dei lavoratori.
Principio di diritto
Negli appalti pubblici aventi ad oggetto servizi standardizzati il cui valore è costituito almeno per metà da costi della manodopera, l’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, letto alla luce del principio di proporzionalità, non osta a una normativa nazionale che vieti all’amministrazione aggiudicatrice di utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione. Tale divieto resta legittimo anche se il bando limita i ribassi al solo aggio e impedisce di comprimere le retribuzioni dei lavoratori, poiché gli Stati membri dispongono di un ampio margine nel vietare l’affidamento esclusivo sul prezzo e possono imporre criteri qualitativi idonei a consentire un confronto effettivo delle offerte.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 49 e 56 TFUE
- Articolo 346 TFUE
- Direttiva 2009/81/CE
- Direttiva 2014/24/UE
- Regolamento (UE) 2021/1952
- Regolamento (CE) n. 2195/2002
- Regolamento (CE) n. 213/2008
Appalti misti in materia di difesa e divieto di usare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano relativo a un appalto di servizi per le esigenze dell’esercito, in parte connessi a materiale militare e in parte rientranti nella disciplina generale degli appalti pubblici. La Corte affronta sia il problema dell’individuazione della direttiva applicabile agli appalti misti, sia la compatibilità con il diritto dell’Unione del divieto nazionale di utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione per servizi standardizzati ad alta intensità di manodopera.
Fatti e procedimento principale
Il Ministero della Difesa aveva indetto una procedura aperta per servizi di carico, scarico, appillaggio, disappillaggio e spostamento di materiali, suddivisa in nove lotti. Il bando prevedeva il criterio del minor prezzo, qualificando i servizi come standardizzati ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, lettera b), del codice dei contratti pubblici italiano. Per uno dei lotti, alcune offerte avevano proposto un ribasso del 100% sull’aggio; il lotto era stato aggiudicato a Mara per sorteggio, e Samir aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo l’illegittimità del criterio del minor prezzo.
Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, ritenendo che, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, dovesse applicarsi l’articolo 95, paragrafo 3, lettera a), del codice, che impone il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. In appello, la Mara sosteneva invece che, nonostante l’elevata intensità di manodopera, la natura standardizzata dei servizi consentisse l’uso del minor prezzo. In via subordinata, deduceva la contrarietà della normativa italiana al diritto dell’Unione, in particolare per eccesso rispetto agli obiettivi della direttiva 2014/24.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, in particolare:
- i considerando 4, da 6 a 9, 16, 17, 20 e 27, che evidenziano la specificità e la sensibilità degli acquisti nel settore difesa;
- l’articolo 1, punto 6, che definisce il "materiale militare";
- l’articolo 2, lettere c) e d), relativo ai servizi direttamente connessi al materiale militare e ai lavori e servizi per fini specificamente militari;
- l’articolo 3, sugli appalti misti.
Richiama poi la direttiva 2014/24/UE, in particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, sugli appalti misti concernenti aspetti di difesa;
- l’articolo 4, sulla soglia di applicazione;
- l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), che esclude gli appalti rientranti nella direttiva 2009/81;
- l’articolo 16, sui contratti misti;
- l’articolo 18, paragrafo 2, sui principi di esecuzione;
- l’articolo 67, paragrafo 2, in particolare il terzo comma, che consente agli Stati membri di vietare o limitare l’uso del solo prezzo o costo come criterio di aggiudicazione.
Sono inoltre richiamati gli articoli 49 e 56 TFUE, l’articolo 346 TFUE e le disposizioni del codice dei contratti pubblici italiano, in particolare gli articoli 50 e 95.
Qualificazione dell’appalto come misto e scelta della direttiva applicabile
La Corte osserva che i servizi di movimentazione e magazzinaggio di munizioni ed esplosivi possono essere considerati "direttamente legati al materiale militare" ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2009/81, poiché il materiale in questione rientra nella nozione di materiale militare dell’articolo 1, punto 6.
Tuttavia, poiché solo alcuni dei colli movimentati contenevano materiale militare e altri beni destinati all’esercito non avevano natura militare, l’appalto doveva essere qualificato come misto. La Corte ricorda che, per gli appalti misti, l’articolo 16 della direttiva 2014/24 contiene regole più recenti e più dettagliate rispetto all’articolo 3 della direttiva 2009/81, e afferma che tali regole prevalgono.
Ne consegue che:
- se le parti sono oggettivamente separabili, l’amministrazione può decidere se aggiudicare l’appalto in lotti distinti oppure come appalto unico;
- se sceglie l’appalto unico, la direttiva 2014/24 consente l’applicazione della direttiva 2009/81 solo a determinate condizioni;
- il divieto di usare l’operazione unitaria per eludere l’applicazione delle direttive opera anche quando si applichi la direttiva 2014/24;
- l’applicazione dell’articolo 346 TFUE resta riservata a ipotesi eccezionali, in cui neppure la disciplina specifica della direttiva 2009/81 è sufficiente a tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dello Stato membro.
Nel caso concreto, la Corte affida al giudice nazionale la verifica sulla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2014/24.
Interpretazione dell’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24
La questione principale concerneva il potere dello Stato membro di vietare alle amministrazioni aggiudicatrici di usare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione. La Corte rileva che la disposizione non contiene limiti settoriali o condizioni specifiche e conferisce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità. Tale margine è confermato dalla struttura dell’articolo 67, che privilegia l’offerta economicamente più vantaggiosa e il miglior rapporto qualità/prezzo, consentendo agli Stati membri di escludere il solo prezzo o costo come criterio unico.
La Corte sottolinea che la direttiva 2014/24 mira a orientare gli appalti verso la qualità e a favorire criteri di aggiudicazione che consentano di valutare effettivamente le offerte in concorrenza. L’esercizio della facoltà prevista dal terzo comma dell’articolo 67, paragrafo 2, non introduce un’eccezione alla disciplina della direttiva, ma impone semplicemente l’uso di uno o più criteri qualitativi al posto del solo prezzo.
Proporzionalità della disciplina italiana
Quanto al principio di proporzionalità, la Corte afferma che una normativa nazionale viola tale principio solo se vieta il prezzo unico in relazione a un tipo di appalto per il quale sia impossibile o eccessivamente difficile individuare criteri qualitativi idonei a differenziare le offerte.
Nel caso di servizi ad alta intensità di manodopera, anche se standardizzati e ripetitivi, esistono comunque elementi qualitativi rilevanti, come:
- l’organizzazione del personale;
- le qualifiche e l’esperienza degli addetti;
- la qualità dell’esecuzione del servizio.
Pertanto, non è né impossibile né eccessivamente difficile fondare l’aggiudicazione su criteri qualitativi. Inoltre, il divieto di ribassi sul costo della manodopera non elimina la necessità di comparare le offerte mediante criteri ulteriori e coerenti con l’articolo 67, paragrafo 4, della direttiva 2014/24.
La Corte conclude quindi che la norma italiana, che impone per i servizi ad alta intensità di manodopera l’aggiudicazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è compatibile con la direttiva 2014/24 e con il principio di proporzionalità, anche se il bando limita i ribassi al solo aggio e preserva integralmente le retribuzioni dei lavoratori.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 e il principio di proporzionalità non ostano a una normativa nazionale che vieti all’amministrazione aggiudicatrice di utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione per appalti di servizi standardizzati il cui valore totale è costituito almeno per metà dai costi della manodopera.
La Corte precisa inoltre che è irrilevante, a tale fine, il fatto che il bando preveda che eventuali ribassi debbano essere applicati solo all’aggio e non incidere sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati.
Principio affermato
Negli appalti misti in materia di difesa, la direttiva applicabile va individuata secondo le regole specifiche sugli appalti misti della direttiva 2014/24, che prevalgono sulla disciplina meno dettagliata della direttiva 2009/81. Inoltre, gli Stati membri possono vietare il ricorso al prezzo come unico criterio di aggiudicazione per servizi ad alta intensità di manodopera, anche se standardizzati e anche se il capitolato esclude ribassi sul costo del lavoro, purché resti possibile un confronto effettivo delle offerte mediante criteri qualitativi.
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