Cassazione Civile, Ordinanza n. 11778/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Un comune aveva stipulato un contratto di costituzione di diritto di superficie per un impianto fotovoltaico e, nel quadro della compensazione di parte del corrispettivo con debiti tributari iscritti a ruolo, aveva trasmesso a Equitalia un’informativa con una partita IVA errata. Per effetto di tale disguido, Equitalia aveva indicato come debitrice una società diversa da quella effettivamente collegata all’operazione e aveva notificato al comune un pignoramento presso terzi. Il comune, ritenendosi debitore, aveva quindi pagato una somma che in realtà estingueva un debito fiscale di un terzo. Esaurite le richieste di rimborso in via amministrativa, il comune aveva agito in giudizio chiedendo la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. o, in subordine, l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. La Corte d’appello aveva qualificato il pagamento come indebito soggettivo ex art. 2036 c.c., ma aveva negato la ripetizione per assenza di errore scusabile. In cassazione il comune ha censurato: la qualificazione della fattispecie come indebito soggettivo anziché oggettivo; la valutazione di fatto sull’inesistenza di un errore scusabile; l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa; l’asserita ultrapetizione in favore dell’INPS; la regolazione delle spese anche nei confronti dell’INPS; la nullità della sentenza perché redatta da giudice ausiliario privo di potere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi tranne il terzo, che ha accolto. Ha confermato che il pagamento effettuato dal comune integrava un indebito soggettivo ex art. 2036 c.c., perché il credito era effettivamente esistente ma in capo a un soggetto diverso da quello che aveva pagato; ha ritenuto incensurabile in sede di legittimità la valutazione di merito circa la mancanza di errore scusabile; ha escluso la nullità della sentenza per la partecipazione del giudice ausiliario; ha respinto le doglianze sulle spese e sull’estensione dell’appello dell’INPS. Sul terzo motivo ha invece rilevato l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa, ma ha deciso nel merito rigettando tale domanda, perché l’arricchimento non era senza giusta causa, essendo il pagamento riferito a un debito tributario effettivamente dovuto da un terzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo in parte e, decidendo nel merito, è stata respinta la domanda ex art. 2041 c.c.; il ricorso è stato respinto per il resto, con condanna del comune alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la ripetizione dell’indebito oggettivo; la Corte esclude la sua applicabilità perché la fattispecie è qualificata come indebito soggettivo ex art. 2036 c.c.
art. 2036 c.c.
la Corte lo applica come disciplina dell’indebito soggettivo ex latere solventis: quando si paga il debito altrui credendosi debitore, la ripetizione presuppone un errore scusabile
art. 2041 c.c.
l’azione generale di arricchimento è ammessa solo se l’arricchimento sia senza giusta causa; nel caso, la pretesa è respinta perché il pagamento si riferiva a un debito effettivamente esistente verso l’Erario e l’INPS
art. 2042 c.c.
viene richiamato il principio di sussidiarietà: l’azione di arricchimento è preclusa se l’altra azione è stata rigettata per ragioni diverse dalla carenza originaria del titolo
art. 112 c.p.c.
invocato per l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata ex art. 2041 c.c.; il vizio è riconosciuto solo su tale profilo
art. 274 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo all’appello separato e poi riunito, senza che la Corte ravvisi un vizio decisivo
art. 342 c.p.c.
il giudizio di appello si estende ai punti della sentenza connessi ai motivi di gravame anche se il giudice fonda la decisione su ragioni diverse da quelle sviluppate dall’appellante
art. 346 c.p.c.
le domande non accolte possono essere semplicemente riproposte dalla parte vittoriosa in primo grado per evitare la presunzione di rinuncia
art. 366 c.p.c.
il motivo di ricorso che denuncia un error in procedendo deve essere specifico e autosufficiente, con adeguata indicazione del fatto processuale rilevante
art. 384 c.p.c.
consente alla Cassazione, per economia processuale e ragionevole durata, di decidere nel merito quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza o il principio di causalità; la parte che ha dato causa al processo ne sopporta i costi
art. 158 c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza, ma la doglianza è respinta
art. 275 c.p.c.
richiamato nel motivo di nullità relativo alla composizione/decisione del collegio, senza accoglimento
art. 276 c.p.c.
richiamato nel motivo di nullità relativo alla composizione/decisione del collegio, senza accoglimento
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato nel contesto del pignoramento presso terzi e del pagamento eseguito dal comune
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato per l’informativa fiscale contenente la partita IVA errata che ha originato l’errore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per il contributo unificato aggiuntivo
art. 72 d.l. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013
invocato per contestare i poteri del giudice ausiliario; la censura è respinta alla luce della disciplina ancora operativa
art. 10 d.lgs. n. 116/2017
richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per la partecipazione del giudice ausiliario
art. 32 d.lgs. n. 116/2017
richiamato per affermare la perdurante operatività delle disposizioni sui giudici ausiliari fino al completamento del riordino
art. 111 Cost.
richiamato come fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo
Massime di principio
- Il pagamento del debito altrui, quando il creditore è effettivamente titolare del credito ma verso un soggetto diverso dal solvens, integra indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. e non indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
- Nell’indebito soggettivo ex latere solventis la ripetizione è ammessa solo se il pagatore provi di essersi considerato debitore in base a un errore scusabile; la valutazione sulla scusabilità dell’errore è tipicamente di merito e non è liberamente rivalutabile in cassazione.
- L’azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e non può essere utilizzata quando l’attribuzione patrimoniale trova giustificazione in un rapporto o in un credito effettivamente esistente, anche se il pagamento sia stato effettuato da un terzo.
- Quando il giudice d’appello omette di pronunciare su una domanda riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la Cassazione può decidere nel merito se la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali.
- Per contestare un error in procedendo in cassazione occorre una deduzione specifica e autosufficiente del fatto processuale rilevante; il giudice di legittimità non supplisce alle carenze di allegazione del ricorrente.
- Le spese di lite seguono anche il principio di causalità: è tenuta a rifonderle la parte che, con il proprio comportamento sostanziale o processuale, ha dato causa al giudizio o alla sua protrazione.
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