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Sentenza

Sentenza n. 77/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - della delibera del Consiglio provinciale n. 19 del 12 luglio 2023, recante il seguente oggetto: “annullamento d’ufficio in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della L. 241/1990 della deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 27 luglio 2022 avente ad oggetto: ‘Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Terni e la Provincia di Terni relativa al trasporto scolastico degli studenti disabili della scuola secondaria superiore’”; - della nota della Provincia di Terni di trasmissione dell’atto, assunta al prot. n. 118235 del 21 luglio 2023, nonché della comunicazione di avvio del procedimento volto all’annullamento in autotutela, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, della deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 2022, assunta al prot. n. 79123 del 16 maggio 2023; - della nota Provincia di Terni assunta al prot. n. 90616 in data 6 giugno 2023, recante il rigetto della richiesta di richiesta di convocazione della conferenza dei servizi; - per quanto occorrer possa, della nota della Provincia di Terni datata 10 novembre 2022, recante il rigetto delle istanze di rimborso degli oneri per il trasporto scolastico dei disabili avanzate dal Comune di Terni; - per quanto attiene alla Regione dell’Umbria, della nota inoltrata alla Provincia di Terni, priva di data, rimessa al Comune di Terni dall’Amministrazione provinciale e assunta al prot. n. 83506 in data 24 maggio 2023, avente ad oggetto: “Richiesta di chiarimenti in merito al disposto dell’art. 5, comma 2, L.R. Umbria 16 dicembre 2002, n. 28”, laddove si dovesse intendere nel senso che fanno capo al comune di residenza gli oneri dovuti per il trasporto scolastico dei soggetti con disabilità anche in relazione alla scuola secondaria superiore, e non solo alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria; - di ogni altro atto istruttorio, propedeutico o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202300807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera provinciale di annullamento d’ufficio della precedente delibera con cui era stato approvato lo schema di convenzione sul trasporto scolastico degli studenti disabili della scuola secondaria superiore, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la delibera provinciale di annullamento d’ufficio, deducendo, in primo luogo, difetto di motivazione, irragionevolezza, travisamento dei presupposti normativi, perplessità dell’azione amministrativa ed eccesso di potere, sostenendo che la Provincia avrebbe ricercato pareri su questioni gestionali e demandato a un’articolazione regionale una sorta di interpretazione autentica della legge regionale. In secondo luogo, ha sostenuto che la competenza per i servizi di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore spettasse alla Provincia ai sensi dell’art. 139, comma 1, lett. c), d.lgs. 112/1998, ritenuto espressivo di un principio fondamentale non derogabile dalla legislazione regionale. La controversia riguardava una precedente delibera provinciale del 2022, mai seguita dalla sottoscrizione della convenzione, con la quale la Provincia aveva previsto di assumere il costo del servizio e rimborsare al Comune le spese sostenute.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo al riparto di competenze, affermando che l’art. 5, comma 2, della l.r. Umbria 28/2002 attribuisce al Comune di residenza dell’alunno gli oneri per i servizi di trasporto scolastico, senza distinguere in base al grado della scuola frequentata. Il richiamo all’art. 139 d.lgs. 112/1998 contenuto nel comma 1 della disposizione regionale non impedisce tale disciplina, poiché la norma statale ha natura cedevole rispetto alle diverse scelte regionali e non costituisce un principio fondamentale inderogabile. La competenza comunale è stata inoltre confermata dalla l.r. Umbria 10/2015. L’art. 1, comma 947, l. 208/2015, facendo salve le diverse disposizioni regionali già vigenti, conferma la possibilità di un diverso assetto regionale; analoga conclusione è stata ritenuta compatibile con il d.lgs. 66/2017. Il TAR ha precisato che l’eventuale possibilità di accordi tra enti locali non incide sulla legittimità dell’autotutela, poiché la precedente delibera era stata adottata sul presupposto erroneo dell’esistenza di una competenza provinciale e di un obbligo legale della Provincia. È stato respinto anche il motivo relativo all’autotutela: la delibera impugnata indicava adeguatamente l’illegittimità dell’atto precedente e l’interesse pubblico concreto e attuale, individuato nell’esigenza di evitare un illegittimo esborso di denaro pubblico e l’assunzione di oneri spettanti ad altro ente. Non era maturato un affidamento tutelabile del Comune, perché la convenzione non era mai stata sottoscritta. Le richieste di chiarimenti rivolte alla Corte dei conti e alla competente Direzione regionale sono state considerate meri approfondimenti istruttori, non censurabili. Spese compensate, in ragione della natura pubblica delle parti e della complessità e parziale novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullamento d’ufficio in autotutela

    L’annullamento d’ufficio è legittimo quando l’atto originario sia illegittimo, sussista un interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione e siano adeguatamente considerate le posizioni di affidamento; nel caso concreto l’interesse pubblico consisteva nell’evitare un illegittimo esborso di denaro pubblico e non vi era affidamento tutelabile perché la convenzione non era stata sottoscritta.

  • art. 139, comma 1, lett. c), d.lgs. 112/1998

    Sono attribuiti alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti [...] i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio

    La disposizione statale non costituisce un principio fondamentale inderogabile e ha carattere cedevole rispetto a una diversa disciplina regionale del riparto delle funzioni.

  • art. 5, commi 1 e 2, l.r. Umbria 28/2002

    Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numeri da 1 a 6, sono a carico del Comune di residenza dell’alunno, fatti salvi accordi diversi fra gli enti locali territoriali interessati

    La legge regionale attribuisce ai Comuni di residenza gli oneri per i servizi di trasporto scolastico degli alunni disabili o in situazione di svantaggio, senza distinzione in base al grado dell’istituto frequentato.

  • art. 3, comma 2, e Allegato A, paragrafo II, l.r. Umbria 10/2015

    Sono inoltre conferite ai comuni e alle loro forme associative le funzioni di cui all’Allegato A, paragrafo II della presente legge, già conferite alle province

    La disciplina regionale ha confermato l’attribuzione ai Comuni delle funzioni previste dall’art. 5, comma 1, l.r. Umbria 28/2002.

  • art. 1, comma 947, l. 208/2015

    sono attribuite alle regioni [...] le funzioni [...] di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata

    La disposizione riconosce la prevalenza delle diverse disposizioni legislative regionali già vigenti sul riparto previsto dall’art. 139 d.lgs. 112/1998.

  • art. 3, comma 5, d.lgs. 66/2017

    Gli Enti territoriali [...] provvedono ad assicurare [...] i servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica [...] secondo il riparto delle competenze stabilito [...] dall’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

    Il richiamo alle norme sul riparto delle competenze deve essere letto insieme all’art. 1, comma 947, l. 208/2015 e non esclude l’applicazione della diversa disciplina regionale.

  • art. 118, commi 1 e 2, Cost.

    Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che [...] siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato

    Nel quadro successivo alla riforma del Titolo V, l’assetto delle funzioni amministrative deve essere coordinato con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e con la legislazione regionale nelle materie non riservate allo Stato.

Massime di principio

  • L’art. 139, comma 1, lett. c), d.lgs. 112/1998, nella parte in cui ripartisce tra Province e Comuni i servizi di supporto organizzativo per gli alunni con disabilità in relazione al grado della scuola frequentata, non costituisce un principio fondamentale inderogabile, ma una disciplina di distribuzione delle funzioni amministrative suscettibile di essere modificata dalla legislazione regionale nell’ambito delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni.
  • Una legge regionale può attribuire ai Comuni di residenza degli alunni gli oneri e le funzioni relativi al trasporto scolastico degli studenti con disabilità anche quando frequentano istituti di istruzione secondaria superiore, derogando al riparto previsto dall’art. 139 d.lgs. 112/1998.
  • L’annullamento d’ufficio di una precedente deliberazione è adeguatamente motivato quando individua l’illegittimità dell’atto originario, espone l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, correlato anche all’esigenza di evitare un illegittimo esborso di denaro pubblico, e considera l’assenza di un affidamento tutelabile.
  • Non sussiste un affidamento tutelabile derivante dall’approvazione di uno schema di convenzione tra enti pubblici quando la convenzione non sia stata successivamente sottoscritta.
  • L’acquisizione di chiarimenti o pareri da altre amministrazioni, finalizzata a ricostruire il quadro normativo applicabile, non comporta di per sé una delega del potere interpretativo né determina un vizio dell’autotutela, purché la decisione finale sia assunta dall’organo competente.
  • L’eventuale possibilità per gli enti locali di stipulare accordi diversi sullo svolgimento del servizio non sana una deliberazione adottata sul presupposto erroneo dell’esistenza di una competenza amministrativa propria e di un obbligo legale dell’ente a sostenere la relativa spesa.

Come è indicizzato

MaterieRegioni e rapporti tra livelli di governoAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimo affidamento

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