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Sentenza

Sentenza del 16/04/2021 n. 10095 - Corte di Cassazione

Imposta sulla pubblicità - Esenzione - Messaggi all'interno dei locali - Ipotesi di inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità relativo a pannelli pubblicitari (32,5 x 31) applicati su carrelli della spesa di un supermercato ubicato in un centro commerciale. La ricorrente deduceva l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita quando si riferisca all'attività ivi esercitata), sostenendo che i pannelli reclamizzavano prodotti venduti nel supermercato. Ha inoltre invocato risoluzioni ministeriali e lo Statuto del contribuente (art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212) per contestare eventuali sanzioni per presunta incertezza interpretativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. Ha ritenuto che l'esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) opera solo quando la pubblicità sia realizzata all'interno dei locali e sia percepibile esclusivamente o principalmente dai potenziali acquirenti già presenti nei locali stessi. Poiché i carrelli con i pannelli transitavano anche all'esterno del supermercato, nell'area del centro commerciale e nel parcheggio (luoghi non riservati esclusivamente ai clienti del supermercato) la pubblicità era idonea a raggiungere un numero indeterminato di destinatari e quindi soggetta all'imposta. È stata inoltre respinta la censura basata sull'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente: non sono emerse obiettive condizioni di incertezza sull'ambito applicativo dell'esenzione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad ulteriori oneri connessi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 5

    Definisce il presupposto impositivo: la possibilità astratta del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di raggiungere un numero indeterminato di destinatari. La pronuncia ribadisce che se questa condizione sussiste l'imposta è dovuta.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, comma 1, lett. a

    "la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata"

    L'esenzione opera solo se ricorrono congiuntamente due condizioni: 1) la pubblicità è realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita/servizio; 2) si riferisce all'attività esercitata in quei medesimi locali. Non si estende a mezzi pubblicitari che, pur riferendosi a prodotti venduti nel locale, siano suscettibili di raggiungere destinatari esterni ai locali (es. carrelli transitanti anche fuori dal negozio).

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12

    Richiamato nella impugnazione ma la decisione si concentra sul combinato art. 5 e art. 17; art. 12 non muta la conclusione circa l'ambito soggettivo dell'esenzione.

  • l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 2 e 3

    Comma 3: le sanzioni non sono applicate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o l'ambito di applicazione della norma tributaria. La Corte ha ritenuto che tale incertezza non sussistesse nel caso, quindi il rimedio non era applicabile. Il motivo relativo al comma 2 è stato ritenuto inammissibile perché non attinente alla ratio decidendi.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    Norma procedurale richiamata per la determinazione del contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale maggior contributo da parte della ricorrente.

  • d.P.R. n. 639 del 1972, previgente art. 20

    Risoluzioni ministeriali riferite al previgente impianto normativo sono state richiamate dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto prevalente l'interpretazione letterale e teleologica dell'attuale disposto normativo; le risoluzioni ministeriali non prevalgono sulla disposizione normativa interpretata dalla Corte.

Massime di principio

  • L'esenzione per la pubblicità 'realizzata all'interno dei locali' e riferita all'attività ivi esercitata richiede che la pubblicità sia effettivamente percepibile principalmente da potenziali acquirenti già all'interno dei locali; non basta che il contenuto riguardi prodotti venduti nel locale.
  • Il presupposto impositivo dell'imposta sulla pubblicità è l'idoneità del mezzo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari: se il messaggio può essere visto anche da soggetti non già presenti nel locale (pubblico indeterminato), l'imposta è dovuta.
  • Mezzi mobili o pannelli che possono circolare o essere visibili anche all'esterno dei locali (es. carrelli della spesa che transitano nel centro commerciale o nel parcheggio) esulano dall'ambito dell'esenzione e sono soggetti a tassazione.
  • Le risoluzioni ministeriali non possono essere utilizzate per estendere per via analogica un'esenzione di carattere rigoroso oltre i termini della legge; è necessario verificare la corrispondenza fattuale ai requisiti normativi.
  • La non applicazione delle sanzioni per 'obiettive condizioni di incertezza' (art. 10 l. n. 212/2000) richiede che sussista effettiva e riconoscibile incertezza interpretativa della norma; tali condizioni non si riconoscono quando la normativa appare chiara nelle sue condizioni applicative.
  • In casi simili è essenziale documentare l'ubicazione e il perimetro d'uso del mezzo pubblicitario (se l'uso è limitato all'interno dei locali o se il mezzo può raggiungere il pubblico generale) per valutare l'applicabilità dell'esenzione.

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