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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27683/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il ricorrente ha allegato un atto che prova l'effettivo e tempestivo inoltro della richiesta di messa alla prova, elemento procedurale sufficiente per dimostrare la corretta attivazione della procedura. Per questo motivo la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari del 14 marzo 2023 che aveva confermato la responsabilità dell'imputato e rideterminato la pena, respingendo la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova per mancata dimostrazione del deposito dell'istanza presso l'Uepe. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p., sostenendo di aver effettivamente e tempestivamente trasmesso l'istanza via PEC all'Ufficio competente.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    La norma sulla messa alla prova è stata interpretata in chiave procedurale: l'attivazione della procedura richiede la prova dell'inoltro dell'istanza all'Ufficio competente, e la produzione di documentazione che dimostri l'effettivo e tempestivo invio è sufficiente ai fini procedurali.

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    La norma processuale richiamata è stata considerata in relazione agli effetti probatori degli atti di trasmissione: la Corte ha ritenuto che la documentazione comprovante l'invio tramite PEC costituisce prova dell'avvenuta attivazione della procedura prevista.

Massime di principio

  • Per ottenere la sospensione del procedimento con messa alla prova occorre attivare correttamente la procedura e conservare prove documentali dell'inoltro dell'istanza (ricevute PEC, atti di trasmissione, ricevute di protocollazione).
  • La mera dichiarazione di aver inviato l'istanza non è sufficiente se non corredata da documentazione probatoria; tuttavia la produzione successiva di un atto che dimostri l'invio tempestivo può essere valutata come elemento sufficiente.
  • La Corte d'appello non può respingere la domanda esclusivamente per assenza di prova formale quando il ricorrente produce documenti idonei a dimostrare l'effettivo inoltro; se ciò avviene la decisione può essere annullata in sede di legittimità e rinviata per nuovo esame.
  • In casi simili è consigliabile inviare l'istanza tramite PEC e conservarne la ricevuta di avvenuta consegna e la ricevuta di accettazione dal destinatario, oltre a richiedere eventuale protocollazione presso l'Ufficio interessato.
  • Se l'autorità resistente (es. Procura o Corte) deduce l'inammissibilità procedurale, il ricorrente dovrebbe allegare tempestivamente ogni documento probatorio e, se necessario, proporre impugnazione per valutare correttamente la prova dell'invio.

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