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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11728/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia riguarda un avviso con cui l’Agenzia delle Entrate, a seguito di procedura DOCFA presentata per la variazione di un’unità immobiliare dopo diversa distribuzione degli spazi interni e ristrutturazione, ha rettificato il classamento proposto dai contribuenti in categoria A/2, classe 4, ricollocando l’immobile in categoria A/1, classe 2, e ripristinando il classamento originario. La Commissione tributaria regionale aveva accolto gli appelli dei contribuenti ritenendo l’avviso nullo per difetto di motivazione, in quanto non erano stati indicati gli immobili comparabili, e comunque infondato nel merito perché l’immobile non presentava le caratteristiche del tipo signorile. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sul classamento catastale sostenendo che la rettifica era avvenuta dopo DOCFA e che il giudice avrebbe male richiamato le norme pertinenti; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto amministrativo e tributario, deducendo che l’avviso fosse motivato secondo i principi di legittimità quando la rettifica segue la procedura DOCFA; 3) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché il giudice di merito avrebbe affermato in un passaggio che alcune dotazioni dell’alloggio erano di per sé idonee a giustificare il classamento in categoria signorile, salvo poi confermare il classamento A/2. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo sul principio di sufficienza della motivazione nell’ipotesi DOCFA quando la diversa rendita deriva da una diversa valutazione tecnica dei dati già forniti, ma ha respinto il ricorso perché il terzo motivo non coglieva una vera contraddizione, trattandosi di un evidente errore materiale o di trascrizione della motivazione, non idoneo a determinare nullità della sentenza. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell’Agenzia alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente considerato che la rettifica era intervenuta nell’ambito della procedura DOCFA; ha ritenuto fondato il secondo motivo affermando il principio secondo cui, nel classamento catastale seguito a DOCFA, se l’Ufficio non contesta i dati di fatto indicati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica, l’avviso è sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; tuttavia ciò non ha comportato l’accoglimento del ricorso perché la sentenza impugnata resisteva alla censura di cui al terzo motivo. Sul terzo motivo la Corte ha escluso la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, qualificando il passaggio contestato come mero errore materiale (mancata inserzione della negazione o trascrizione errata), compatibile con l’intero impianto argomentativo della decisione di merito, che era chiaramente diretto a escludere la natura signorile dell’immobile e a confermare il classamento A/2. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione di legge dedotto con i primi due motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    indica il vizio di nullità della sentenza dedotto con il terzo motivo per asserita motivazione contraddittoria.

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    richiamato nel motivo dell’Agenzia in tema di classamento catastale, ma ritenuto non decisivo ai fini della decisione sulla motivazione dell’avviso.

  • art. 1, comma 336, L. n. 311/2004

    richiamato nel motivo dell’Agenzia in tema di classamento catastale.

  • art. 3, comma 58, L. n. 662/1996

    richiamato nel motivo dell’Agenzia in tema di classamento catastale.

  • art. 2 d.l. n. 16/1993

    richiamato per la disciplina del classamento catastale e della procedura DOCFA.

  • d.m. n. 701/1994

    richiamato per la disciplina della procedura DOCFA e dell’attribuzione della rendita catastale.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato a sostegno della censura sulla motivazione dell’avviso tributario.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato a sostegno della censura sull’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • artt. 1, comma 2, 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamati in relazione al contenuto e alla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della dedotta esigenza di motivazione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale effettuato o rivisto a seguito di procedura DOCFA, se l’Ufficio non contesta i dati di fatto dichiarati dal contribuente ma esprime solo una diversa valutazione tecnica degli stessi, l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
  • Se invece l’Ufficio disattende gli elementi fattuali indicati dal contribuente, la motivazione dell’atto deve essere più analitica e deve specificare le differenze riscontrate, così da consentire al contribuente un’effettiva difesa e delimitare l’oggetto del contenzioso.
  • La dedotta contraddittorietà della motivazione della sentenza non sussiste quando il passaggio contestato è riconducibile con evidenza a un mero errore materiale o a una mancata trascrizione di una negazione, purché l’impianto complessivo della decisione sia univoco.
  • Ai fini della validità della sentenza, non ogni espressione isolatamente ambigua integra nullità: occorre verificare se, letta nel suo complesso, la motivazione consenta di comprendere la ratio decidendi e il percorso logico seguito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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