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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7437/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, contestava violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. e degli artt. 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p., deducendo un errore percettivo della Corte di Cassazione: la Corte non avrebbe considerato che la pena per il reato indicato al capo A) della sentenza n.1937/2014 era stata successivamente rideterminata con sentenza della Corte di appello di Roma n.3108/2022 (21/03/2022), irrevocabile il 05/09/2022, in anni 1 e mesi 2 di reclusione; secondo il ricorrente l'aumento della pena operato in sede di esecuzione (anni 6 e mesi 3) violava il divieto di reformatio in peius perché risultava più grave rispetto alla pena già precedentemente individuata per il medesimo delitto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il vizio denunciato: non è emerso un errore percettivo immediatamente e oggettivamente rilevabile nei provvedimenti impugnati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in sede esecutiva, quando si applica la continuazione tra condanne pronunciate in giudizi distinti (anche ove la sentenza più grave derivi da un giudizio in cui erano già state riunite più violazioni ai sensi dell'art.81 c.p.), il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti, assumere come pena base quella inflitta in tale giudizio per il reato più grave e determinare autonomamente gli aumenti per i reati satellite (compresi quelli già riuniti in continuazione). La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia seguito correttamente tale percorso logico-giuridico; ha aderito alla richiesta del Procuratore Generale e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il rimedio straordinario è ammesso per correggere un errore di fatto percettivo compiuto dalla Corte di cassazione quando tale errore è decisivo e immediatamente rilevabile; non è applicabile per errori di diritto o valutazioni giudiziarie non meramente percettive.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Richiamato come causa di impugnazione relativa a vizi nella motivazione/fondamento della decisione, nella fattispecie collegato alla presunta omissione o vizio percettivo nella valutazione dei provvedimenti impugnati.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma sul giudizio di esecuzione e sui provvedimenti che disciplinano l'esecuzione della pena; nel caso ha rilevanza nella fase di rideterminazione della pena in sede esecutiva.

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    Norma di coordinamento procedurale riferita ai poteri e alla materia dell'esecuzione penale, richiamata nel quadro delle norme applicabili al giudice dell'esecuzione.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione dei reati e sull'unificazione delle pene; la Corte ha chiarito che, quando la sentenza più grave è stata pronunciata in un giudizio che aveva già unificato più violazioni ai sensi dell'art.81, il giudice dell'esecuzione deve scorporare e determinare autonomamente gli aumenti per i reati satellite.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori di fatto percettivi, chiari e immediatamente rilevabili; non copre errori di diritto o valutazioni di merito non meramente percettive.
  • In sede di esecuzione, per applicare la continuazione tra condanne provenienti da giudizi distinti, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti nel giudizio di cognizione e assumere come pena base quella inflitta per il reato più grave in quel giudizio, determinando poi ex novo gli aumenti per i reati satellite.
  • La rideterminazione della pena per sopravvenuto titolo definitivo non può trasformare in senso peggiorativo il contenuto essenziale di un precedente provvedimento di unificazione, ma il giudice dell'esecuzione ha comunque il potere di ricalcolare gli aumenti per i reati satellite nel nuovo contesto esecutivo.
  • Quando si sostiene un "errore percettivo" della Corte di cassazione occorre dimostrare in modo diretto e oggettivo che la decisione è stata condizionata da una inesatta percezione documentabile dagli atti, altrimenti la doglianza va ricondotta a valutazione di merito o a questione di diritto.
  • In presenza di più provvedimenti definitivi, è fondamentale considerare la cronologia e l'irripetibilità (irrevocabilità) delle pronunce per stabilire quale titolo debba prevalere nella fase esecutiva.

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