Ordinanza n. 3807/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (i) del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori – 5° Divisione Appalti e Contratti adottato in data 11 maggio 2026 e comunicato in pari data, di esclusione del costituendo RTP tra Proger S.p.A. in qualità di designata mandataria e le mandanti Manens S.p.A., Archest S.r.l., Accenture Capital Projects and Engineering Services S.r.l. e I&C International Consulting S.r.l. dalla gara d’appalto bandita con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 “per la conclusione di un accordo quadro completo con unico operatore per lotto senza riapertura di confronto competitivo relativo all’affidamento di n. 37 servizi di ingegneria per le attività di Ufficio Direzione Lavori e di altre figure professionali correlate alla fase di esecuzione delle grandi opere della Difesa”; (ii) della determina del Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori – 5° Divisione Appalti e Contratti prot. M_D A7504A9 DE22026 0000080 in data 7 maggio 2026 recante “l’ammissione/esclusione dei concorrenti” alla suddetta gara d’appalto limitatamente alla parte in cui dispone l’esclusione dalla procedura del costituendo RTP tra Proger S.p.A. in qualità di designata mandataria e le mandanti Manens S.p.A., Archest S.r.l., Accenture Capital Projects and Engineering Services S.r.l. e I&C International Consulting S.r.l.; (iii) del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori – 5° Divisione Appalti e Contratti comunicato in data 3 giugno 2026 con il quale è stata rigettata l’istanza di riesame formulata dal RTP Proger con nota in data 8 maggio 2026 e successivamente integrata con nota del 29 maggio 2026 e conseguentemente confermata la già disposta esclusione dalla gara del RTP Proger; (iv) di ogni ulteriore atto e provvedimento a questi presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrer possa, l’art. 16 del Disciplinare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del costituendo RTP da una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo a servizi di ingegneria per attività di direzione lavori e figure professionali correlate alle grandi opere della Difesa, nonché successivo rigetto dell’istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il costituendo RTP ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento di esclusione dalla gara, la determina di ammissione/esclusione dei concorrenti, il successivo rigetto dell’istanza di riesame e gli atti presupposti e consequenziali, incluso il disciplinare di gara. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti, né la concreta causa dell’esclusione. La domanda cautelare è stata esaminata nel contesto di una gara bandita con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 per un accordo quadro quadriennale con unico operatore per lotto, relativo a 37 servizi di ingegneria.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sul fumus boni iuris né decidere le questioni di rito e di merito. La decisione è stata motivata considerando la durata quadriennale dell’accordo quadro, la complessità di alcune questioni controverse e la necessità di ponderare anche l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 14 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La gara è stata bandita mediante procedura aperta ai sensi della disposizione richiamata nel provvedimento, senza che l’ordinanza ne esamini specificamente l’applicazione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per l’esame della domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando la durata dell’affidamento è significativa, le questioni controverse presentano particolare complessità e deve essere considerato anche l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione, le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza una decisione anticipata sulle questioni di rito e di merito.
- L’accoglimento della domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito non comporta, di per sé, una valutazione definitiva favorevole sulla legittimità dell’atto impugnato né sull’esistenza del fumus boni iuris.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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