Cassazione Penale, Ordinanza n. 25402/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il condannato aveva chiesto la liberazione anticipata per alcuni semestri di pena espiata; il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza e il Tribunale di sorveglianza aveva confermato il rigetto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto decidere il reclamo sulla base di elementi diversi da quelli posti a fondamento del giudizio del Magistrato di sorveglianza, censurando quindi l'ampliamento del materiale valutativo in sede di reclamo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo reiterativo e comunque manifestamente infondato. Ha affermato che il reclamo in materia di liberazione anticipata, avendo natura impugnatoria, devolve al giudice dell'impugnazione l'intero punto oggetto del gravame; ne consegue che il Tribunale di sorveglianza può valutare anche dati sopravvenuti e, comunque, integrare la motivazione del provvedimento impugnato nei limiti del devolutum. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 69-bis ord. pen.
il reclamo avverso la decisione sulla liberazione anticipata ha natura di mezzo di impugnazione ed è soggetto alle regole generali delle impugnazioni, con effetto devolutivo e poteri decisori pieni del Tribunale di sorveglianza
art. 69 ord. pen.
richiamato indirettamente nel riferimento alla liberazione anticipata e alla disciplina dell'impugnazione in materia di sorveglianza
Corte cost. n. 186 del 2000
la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende è giustificata per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione
Sez. 1, n. 2150 del 11/10/2018, Natale
precedente richiamato per la natura impugnatoria del reclamo in materia di liberazione anticipata
Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011, Parisi
precedente richiamato per la soggezione del reclamo alle regole generali delle impugnazioni
Sez. 1, n. 48152 del 18/11/2008, Trasmondi
precedente richiamato per la natura impugnatoria del reclamo
Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013, Nardi
precedente richiamato per il dovere del Tribunale di sorveglianza di decidere nel merito, acquisendo se necessario le informazioni utili
Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R.
richiamato come principio generale: anche in caso di mancanza assoluta di motivazione del provvedimento di primo grado, il giudice dell'impugnazione deve provvedere a motivare, esercitando piena cognizione e valutazione del fatto
Massime di principio
- Il reclamo avverso i provvedimenti in materia di liberazione anticipata ha natura di impugnazione e non di mera revisione vincolata del provvedimento di primo grado.
- In sede di reclamo opera il principio devolutivo: il giudice dell'impugnazione è investito dell'intero punto controverso e può valutare l'intero compendio rilevante, incluse eventuali sopravvenienze, nei limiti del devolutum.
- Il Tribunale di sorveglianza, quale giudice dell'impugnazione, può integrare la motivazione del provvedimento reclamato e colmare eventuali carenze argomentative del primo giudizio, esercitando poteri di piena cognizione sul fatto.
- Il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato ed enunci censure solo reiterative o manifestamente infondate è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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