Direttiva 2024/1654
Direttiva (UE) 2024/1654 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 per quanto riguarda l’accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso il sistema di interconnessione e le misure tecniche per facilitare l’uso delle registrazioni delle operazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rafforza gli strumenti di indagine finanziaria in ambito UE, consentendo alle autorità competenti di accedere ai registri centralizzati dei conti bancari di altri Stati membri attraverso il SIRCB. Introduce inoltre misure tecniche uniformi per la fornitura delle registrazioni delle operazioni, includendo anche i trasferimenti di cripto-attività. Il testo modifica la direttiva (UE) 2019/1153, mantenendo ferme le garanzie procedurali e le regole sulla protezione dei dati.
Modifica la direttiva (UE) 2019/1153 per consentire l’accesso transfrontaliero delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari tramite il SIRCB e per armonizzare le modalità tecniche di trasmissione delle registrazioni delle operazioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, per il tramite del recepimento nazionale, alle autorità competenti designate ai sensi della direttiva (UE) 2019/1153, agli enti finanziari, agli enti creditizi e ai prestatori di servizi per le cripto-attività. Riguarda l’accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB), nonché la fornitura delle registrazioni delle operazioni su richiesta delle autorità competenti nell’ambito di indagini penali relative a reati gravi. La direttiva richiama i limiti e le garanzie già previsti dalla disciplina antiriciclaggio e dalla normativa UE sulla protezione dei dati; la Danimarca non partecipa all’adozione né è vincolata, mentre l’Irlanda partecipa e applica la direttiva.
Direttiva (UE) 2024/1654: accesso ai registri dei conti bancari e formato delle registrazioni delle operazioni
La direttiva modifica la direttiva (UE) 2019/1153 per rafforzare la capacità delle autorità competenti di utilizzare informazioni finanziarie nelle indagini su reati gravi, con particolare attenzione alla dimensione transfrontaliera. Il legislatore unionale muove dall’esigenza di accelerare l’accesso ai dati per prevenire, accertare, indagare e perseguire reati gravi, compreso il terrorismo, e per consentire il reperimento, il congelamento e la confisca dei proventi illeciti.
Finalità e impostazione generale
La direttiva conserva la struttura della direttiva 2019/1153, ma ne amplia l’efficacia operativa in due direzioni: da un lato, l’accesso ai registri centralizzati dei conti bancari degli altri Stati membri tramite il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB); dall’altro, la standardizzazione tecnica della trasmissione delle registrazioni delle operazioni richieste dalle autorità competenti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le misure riguardano gli Stati membri, le autorità nazionali competenti designate ai sensi della direttiva 2019/1153, le autorità che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari, gli enti finanziari, gli enti creditizi e i prestatori di servizi per le cripto-attività. L’intervento si applica all’accesso alle informazioni sui conti bancari disponibili tramite SIRCB e alle richieste di registrazioni delle operazioni effettuate nell’ambito di indagini penali su reati gravi, inclusa l’identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni collegati.
Accesso transfrontaliero alle informazioni sui conti bancari
Il nuovo articolo 4, paragrafo 1 bis, impone agli Stati membri di garantire che le autorità competenti possano accedere e consultare direttamente e immediatamente, attraverso il SIRCB, le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri quando ciò sia necessario per le loro funzioni investigative o preventive. La norma precisa che l’accesso può essere limitato, a livello nazionale, ai casi in cui vi siano giustificati motivi per ritenere che informazioni pertinenti siano presenti in altri Stati membri.
L’accesso tramite SIRCB è soggetto a condizioni stringenti:
- le informazioni ottenute possono essere trattate solo per la finalità per cui sono state raccolte;
- restano salve le garanzie procedurali nazionali;
- restano applicabili le norme UE e nazionali in materia di protezione dei dati personali.
Garanzie, personale autorizzato e sicurezza dei dati
La direttiva ribadisce che l’accesso ai conti bancari è consentito solo caso per caso e soltanto a personale specificamente designato e autorizzato. Gli Stati membri devono inoltre predisporre misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei dati con elevati standard tecnologici. In parallelo, le autorità che gestiscono i registri devono conservare le tracce degli accessi e delle consultazioni effettuate dalle autorità competenti.
Registrazioni delle operazioni: definizione e standard tecnici
La direttiva introduce una disciplina dedicata alle "registrazioni delle operazioni". La nozione comprende i dettagli delle operazioni effettuate in un determinato periodo tramite:
- un conto di pagamento specifico;
- un conto bancario identificato dall’IBAN;
- trasferimenti di cripto-attività.
Il nuovo articolo 6 bis stabilisce che, quando rispondono a richieste emesse dalle autorità competenti nell’ambito di un’indagine penale, gli enti finanziari, gli enti creditizi e i prestatori di servizi per le cripto-attività devono rispettare le specifiche tecniche fissate dalla Commissione. Tali specifiche, adottate mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame, devono definire il formato elettronico strutturato e i mezzi tecnici per la trasmissione dei dati, tenendo conto dell’evoluzione delle norme di messaggistica dei servizi finanziari.
Cooperazione tra FIU ed Europol
La modifica dell’articolo 12 consente agli Stati membri di prevedere che le FIU possano invitare Europol a supportare le analisi congiunte, previo accordo di tutte le FIU partecipanti. Il supporto di Europol è ammesso nei limiti del suo mandato e senza pregiudicare le competenze dell’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita dal regolamento (UE) 2024/1620.
Definizioni aggiornate e coordinamento con il nuovo quadro antiriciclaggio
La direttiva aggiorna i rinvii normativi per allinearli al nuovo impianto UE in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, in particolare alla direttiva (UE) 2024/1640 e ai regolamenti (UE) 2024/1624, 2024/1620, 2023/1113 e 2023/1114. In questo modo, la disciplina sulle informazioni bancarie e sulle registrazioni delle operazioni viene coordinata con le nuove definizioni europee di ente finanziario, ente creditizio e prestatore di servizi per le cripto-attività.
Protezione dei dati e diritti fondamentali
La direttiva richiama espressamente la direttiva (UE) 2016/680 per il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini penali. Il testo insiste sul rispetto dei diritti fondamentali, del diritto alla vita privata, della protezione dei dati, dei diritti procedurali, della presunzione di innocenza, del diritto di difesa e dei principi di legalità e proporzionalità.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 10 luglio 2027. Per le disposizioni che danno attuazione all’articolo 1, punti 4) e 5), il termine è invece posticipato al 10 luglio 2029. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.
Disposizioni principali
Modifica dell’oggetto e delle finalità della direttiva 2019/1153
L’articolo 1, paragrafo 1, è sostituito per precisare che la direttiva mira a: a) agevolare l’accesso e l’uso delle informazioni finanziarie e sui conti bancari per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati gravi; b) agevolare l’accesso delle FIU alle informazioni in materia di contrasto al riciclaggio, ai reati presupposto associati e al finanziamento del terrorismo, nonché la cooperazione tra FIU; c) introdurre misure tecniche per facilitare l’utilizzo delle registrazioni delle operazioni da parte delle autorità competenti. L’articolo 1, paragrafo 2, aggiunge anche le procedure nazionali per la richiesta delle registrazioni delle operazioni e i termini di trasmissione.
Nuove definizioni chiave
L’articolo 2 aggiorna la definizione di "informazioni sui conti bancari" rinviando all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640. Introduce le definizioni di "registrazioni delle operazioni", comprendenti i dettagli delle operazioni su conto di pagamento, conto bancario identificato da IBAN o trasferimenti di cripto-attività; di "ente creditizio" e "ente finanziario", rinviando alla regolamentazione UE antiriciclaggio; e di "prestatore di servizi per le cripto-attività", rinviando al regolamento (UE) 2023/1114.
Accesso transfrontaliero ai registri bancari tramite SIRCB
L’articolo 4 è integrato con il nuovo paragrafo 1 bis, che obbliga gli Stati membri a garantire alle autorità nazionali competenti la facoltà di accedere e consultare direttamente e immediatamente le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili tramite il SIRCB, quando ciò sia necessario per compiti di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave, inclusi identificazione, reperimento e congelamento dei beni. Uno Stato membro può limitare l’accesso ai casi in cui vi siano giustificati motivi per ritenere che informazioni pertinenti siano disponibili in altri Stati membri. Le informazioni ottenute sono trattate solo per la finalità per cui sono state raccolte, salvo la disciplina della direttiva (UE) 2016/680, e restano salve le garanzie procedurali nazionali e le norme UE e nazionali sulla protezione dei dati.
Garanzie operative, personale autorizzato e sicurezza dei dati
L’articolo 5 stabilisce che l’accesso e la consultazione sono svolti caso per caso solo da personale specificamente designato e autorizzato. Gli Stati membri devono inoltre predisporre misure tecniche e organizzative con elevati standard tecnologici per garantire la sicurezza dei dati nell’uso delle informazioni sui conti bancari, anche tramite SIRCB.
Obbligo di registrazione degli accessi
L’articolo 6, paragrafo 1, viene modificato imponendo alle autorità che gestiscono i registri centralizzati dei conti bancari di conservare le registrazioni ogni volta che le autorità competenti accedono e consultano le informazioni sui conti bancari ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 1 bis.
Formato elettronico strutturato per le registrazioni delle operazioni
Il nuovo articolo 6 bis impone agli Stati membri di assicurare che enti finanziari, enti creditizi e prestatori di servizi per le cripto-attività rispettino le specifiche tecniche adottate dalla Commissione quando rispondono a richieste di registrazioni delle operazioni emesse dalle autorità competenti nell’ambito di un’indagine penale. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire il formato elettronico strutturato e i mezzi tecnici da utilizzare, secondo la procedura d’esame dell’articolo 22, paragrafo 3, tenendo conto dell’evoluzione delle norme di messaggistica dei servizi finanziari.
Coinvolgimento di Europol nelle analisi congiunte FIU
L’articolo 12, paragrafo 4, consente agli Stati membri di prevedere che le FIU possano invitare Europol a sostenere l’analisi congiunta prevista dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal regolamento (UE) 2024/1620, previo accordo di tutte le FIU partecipanti, nei limiti del mandato di Europol e fatte salve le competenze dell’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Atti di esecuzione della Commissione
L’articolo 22, paragrafo 3, stabilisce che nei casi di rinvio a tale paragrafo si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, confermando il controllo degli Stati membri sulla competenza di esecuzione della Commissione.
Termini di recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 10 luglio 2027. In deroga, le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 1, punti 4) e 5), devono essere adottate entro il 10 luglio 2029. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e trasmettere il testo delle principali disposizioni interne adottate.
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