Sentenza n. 1105/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del decreto liquidazione compenso esperto della Prefettura di Catanzaro, prot. interno n. -OMISSIS-del 23.09.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di liquidazione del compenso di euro 90.174,92 all'esperto nominato nell'ambito della misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Catanzaro ha liquidato il compenso spettante all'esperto per l'attività svolta durante la misura di prevenzione collaborativa, applicata per dodici mesi. Ha dedotto la violazione del d.lgs. 14/2010, del d.P.R. 177/2015, del d.lgs. 159/2011 e della l. 241/1990, nonché eccesso di potere. Il controinteressato, destinatario del compenso, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto obbligatorio e un diritto di credito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La controversia non riguarda l'esercizio di un potere discrezionale, ma il quantum di un rapporto obbligatorio avente a oggetto il pagamento del compenso all'esperto. Il decreto prefettizio è stato qualificato come atto vincolato, poiché il compenso è normativamente previsto dall'art. 94-bis, comma 2, d.lgs. 159/2011 e deve essere determinato entro il limite del 50 per cento dell'importo liquidabile secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto dall'art. 8 d.lgs. 14/2010. La posizione della società è quindi un diritto soggettivo, traducibile in una domanda di accertamento negativo della debenza delle somme, non assistita da una specifica previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La cognizione spetta al giudice ordinario; la domanda può essere riproposta secondo l'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 94-bis, comma 2, d.lgs. 159/2011
Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, determinato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa, società o associazioni
La disposizione individua il compenso spettante all'esperto e pone i relativi oneri a carico dell'impresa, società o associazione. La liquidazione costituisce esercizio vincolato del potere amministrativo, senza margini di apprezzamento discrezionale rilevanti ai fini della giurisdizione.
art. 8 d.lgs. 14/2010
Richiamato dall'art. 94-bis, comma 2, d.lgs. 159/2011 quale base dei criteri per determinare il compenso liquidabile all'esperto.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nei termini e secondo le modalità previste.
d.lgs. 14/2010
Invocato dalla ricorrente e richiamato dalla disciplina dell'art. 94-bis d.lgs. 159/2011 per i criteri di liquidazione del compenso.
d.P.R. 177/2015
Indicato tra le disposizioni di cui la ricorrente ha dedotto la violazione; il testo non espone una specifica interpretazione della norma.
l. 241/1990
Indicata tra le disposizioni di cui la ricorrente ha dedotto la violazione; il testo non espone una specifica interpretazione della legge.
Massime di principio
- La controversia relativa alla debenza o al quantum del compenso spettante a un esperto nominato nell'ambito della misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 riguarda un rapporto obbligatorio e una posizione di diritto soggettivo, quando l'amministrazione si limiti ad applicare criteri normativamente predeterminati.
- Il decreto con cui il prefetto liquida il compenso dell'esperto ai sensi dell'art. 94-bis, comma 2, d.lgs. 159/2011 ha natura di atto vincolato, in assenza di margini di apprezzamento discrezionale sulla debenza del compenso e sull'applicazione dei criteri normativi.
- In mancanza di una specifica previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la domanda di accertamento negativo relativa alla debenza del compenso liquidato dall'amministrazione deve essere proposta davanti al giudice ordinario.
- Il giudice amministrativo che declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario deve indicare la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione secondo il meccanismo previsto dall'art. 11 c.p.a.
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