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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45515/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che, su concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena di due anni di reclusione per i reati di concorso (art. 110 c.p.) e corruzione (art. 319 c.p.), deducendo: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 191, comma 2, 125, 441 comma 5 c.p.p. e art. 319 c.p. per mancata valutazione/motivazione circa la richiesta di nullità della sentenza di primo grado derivante dalla presunta illegittima ordinanza di acquisizione di atti; (2) nullità per mancata motivazione circa la richiesta di assoluzione per il vizio di tipicità (che il fatto non è previsto dalla legge come reato) invocando artt. 129, 125, 544 c.p.p. e art. 319 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente avesse rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli concernenti la determinazione della pena, rinuncia consustanziale al concordato ex art. 599-bis c.p.p., e che quindi le censure diverse dalla determinazione del trattamento sanzionatorio fossero inammissibili in cassazione. Perciò il mezzo è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il concordato per l'applicazione di una pena concordata fra le parti; la rinuncia di taluni motivi in appello, quando consustanziale al raggiungimento del concordato, può determinare l'inammissibilità di impugnazioni che vertano su aspetti diversi dalla determinazione della pena

  • art. 319 c.p.

    Norma che incrimina la corruzione; è il reato contestato per il quale è stata applicata la pena concordata

  • art. 110 c.p.

    Disposizione sul concorso di persone nel reato; richiamata per configurare la partecipazione dell'imputato al delitto di cui all'art. 319 c.p.

  • art. 191, comma 2 c.p.p.

    Riguarda l'indicazione dei motivi di impugnazione e la loro specificazione; il ricorso denunciava violazione di tale obbligo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata

  • art. 125 c.p.p.

    Principio del doppio grado e regole sulla formazione del giudizio di secondo grado; invocato in rapporto alla presunta mancata valutazione di censure proposte in appello

  • art. 441, comma 5 c.p.p.

    Regola l'impugnazione della sentenza e le conseguenze di nullità; richiamata in relazione alla presunta illegittima acquisizione di atti e alla contestata utilizzazione di prove

  • art. 129 c.p.p.

    Disciplina sull'assoluzione e i suoi presupposti; evocata dal ricorrente con la richiesta di assoluzione per non essere il fatto previsto dalla legge come reato

  • art. 544 c.p.p.

    Prevede la decisione d'appello sull'assoluzione; richiamato nel contesto della presunta mancanza di motivazione rispetto alla domanda di assoluzione formulata in appello

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Prevede la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione con procedura semplificata e non partecipata quando le condizioni di rinuncia/accordo rendono prive di rilievo le censure non più coltivate; la Corte ha usato tale norma per dichiarare il ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Se in sede di appello la parte rinuncia espressamente a motivi diversi da quelli inerenti la determinazione della pena al fine di concludere un concordato ex art. 599-bis c.p.p., le censure rinunciate non possono poi essere valutate in Cassazione: il ricorso è spesso inammissibile
  • Il concordato per la pena limita l'impugnabilità delle questioni non attinenti alla correttezza della determinazione del trattamento sanzionatorio o a vizi nella formazione del consenso delle parti
  • Per contestare l'utilizzabilità di prove o l'illegittima acquisizione di atti occorre mantenere espressamente tali censure in sede di appello; la loro rinuncia preclude il riesame in cassazione
  • Le doglianze sulla mancanza di motivazione devono essere specificamente cultivate e non rinunciate; altrimenti la Corte superiore può dichiarare il ricorso inammissibile
  • Quando la Corte rileva la rinuncia consustanziale al concordato, valuta l'ammissibilità con procedura semplificata e può condannare il ricorrente alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende

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