Cassazione Penale, Sentenza n. 45515/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che, su concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena di due anni di reclusione per i reati di concorso (art. 110 c.p.) e corruzione (art. 319 c.p.), deducendo: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 191, comma 2, 125, 441 comma 5 c.p.p. e art. 319 c.p. per mancata valutazione/motivazione circa la richiesta di nullità della sentenza di primo grado derivante dalla presunta illegittima ordinanza di acquisizione di atti; (2) nullità per mancata motivazione circa la richiesta di assoluzione per il vizio di tipicità (che il fatto non è previsto dalla legge come reato) invocando artt. 129, 125, 544 c.p.p. e art. 319 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente avesse rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli concernenti la determinazione della pena, rinuncia consustanziale al concordato ex art. 599-bis c.p.p., e che quindi le censure diverse dalla determinazione del trattamento sanzionatorio fossero inammissibili in cassazione. Perciò il mezzo è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Regola il concordato per l'applicazione di una pena concordata fra le parti; la rinuncia di taluni motivi in appello, quando consustanziale al raggiungimento del concordato, può determinare l'inammissibilità di impugnazioni che vertano su aspetti diversi dalla determinazione della pena
art. 319 c.p.
Norma che incrimina la corruzione; è il reato contestato per il quale è stata applicata la pena concordata
art. 110 c.p.
Disposizione sul concorso di persone nel reato; richiamata per configurare la partecipazione dell'imputato al delitto di cui all'art. 319 c.p.
art. 191, comma 2 c.p.p.
Riguarda l'indicazione dei motivi di impugnazione e la loro specificazione; il ricorso denunciava violazione di tale obbligo rispetto alla motivazione della sentenza impugnata
art. 125 c.p.p.
Principio del doppio grado e regole sulla formazione del giudizio di secondo grado; invocato in rapporto alla presunta mancata valutazione di censure proposte in appello
art. 441, comma 5 c.p.p.
Regola l'impugnazione della sentenza e le conseguenze di nullità; richiamata in relazione alla presunta illegittima acquisizione di atti e alla contestata utilizzazione di prove
art. 129 c.p.p.
Disciplina sull'assoluzione e i suoi presupposti; evocata dal ricorrente con la richiesta di assoluzione per non essere il fatto previsto dalla legge come reato
art. 544 c.p.p.
Prevede la decisione d'appello sull'assoluzione; richiamato nel contesto della presunta mancanza di motivazione rispetto alla domanda di assoluzione formulata in appello
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Prevede la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione con procedura semplificata e non partecipata quando le condizioni di rinuncia/accordo rendono prive di rilievo le censure non più coltivate; la Corte ha usato tale norma per dichiarare il ricorso inammissibile
Massime di principio
- Se in sede di appello la parte rinuncia espressamente a motivi diversi da quelli inerenti la determinazione della pena al fine di concludere un concordato ex art. 599-bis c.p.p., le censure rinunciate non possono poi essere valutate in Cassazione: il ricorso è spesso inammissibile
- Il concordato per la pena limita l'impugnabilità delle questioni non attinenti alla correttezza della determinazione del trattamento sanzionatorio o a vizi nella formazione del consenso delle parti
- Per contestare l'utilizzabilità di prove o l'illegittima acquisizione di atti occorre mantenere espressamente tali censure in sede di appello; la loro rinuncia preclude il riesame in cassazione
- Le doglianze sulla mancanza di motivazione devono essere specificamente cultivate e non rinunciate; altrimenti la Corte superiore può dichiarare il ricorso inammissibile
- Quando la Corte rileva la rinuncia consustanziale al concordato, valuta l'ammissibilità con procedura semplificata e può condannare il ricorrente alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45294/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45295/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45296/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45297/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45298/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45299/2023 del 10/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →