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Sentenza

Sentenza n. 1469/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Massa, sezione lavoro, n. 54/24, relativa all’accredito del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Massa, sezione lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché all’accredito delle somme relative agli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre interessi o rivalutazione. Il ricorso è stato notificato al Ministero il 25 giugno 2025. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha accreditato integralmente le somme dovute. Le ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese, invocando la soccombenza virtuale in ragione dell’adempimento tardivo, intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché la pretesa delle ricorrenti è stata pienamente soddisfatta mediante l’accredito delle somme sulla carta elettronica. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale, rilevando che l’esecuzione della sentenza civile è avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice civile.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    È la disposizione sostanziale richiamata dalla sentenza del giudice civile quale fondamento del diritto delle docenti all’accredito delle somme sulla carta elettronica.

Massime di principio

  • La piena soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio di ottemperanza comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento dell’amministrazione non esclude la valutazione della condotta processuale e sostanziale ai fini della regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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