Ordinanza n. 427/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 02727/2023, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - dell'ordinanza -OMISSIS- del 7.4.2023, di “Acquisizione al patrimonio comunale, di immissione in possesso”, notificata in data successiva al 12.4.2023; - dell'ordinanza di Sospensione -OMISSIS-/1993, emessa ai sensi dell'art. 18 della L. 47/85, per quanto di ragione e di interesse; - di ogni altro atto, provvedimento e documento ivi allegato e, comunque, richiamato, nonché pregresso, collegato, prodromico e, comunque, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza breve del TAR Sicilia, Sezione Quinta, di rigetto del ricorso contro l'ordinanza comunale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e di immissione in possesso del 7 aprile 2023, nonché contro l'ordinanza del 29 dicembre 1993 relativa all'accertamento di una lottizzazione abusiva
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, ritenendo consolidata l'ordinanza del 29 dicembre 1993, adottata ai sensi dell'art. 18 della legge n. 47/1985 in relazione a una lottizzazione abusiva. Hanno contestato, tra l'altro, che l'ordinanza del 7 aprile 2023 potesse essere automaticamente riferita al medesimo ambito oggettivo dell'atto del 1993. In particolare, hanno dedotto l'evoluzione catastale, materiale e possessoria del compendio, la trasformazione dell'originaria particella in una diversa particella, la creazione di più subalterni, la diversa articolazione delle porzioni di fatto e il possibile coinvolgimento di aree e vicende urbanistico-edilizie confinanti. Il CGARS ha rilevato che il consolidamento dell'ordinanza del 1993 preclude, allo stato, la rinnovata deduzione dei vizi propri dell'originario accertamento della lottizzazione abusiva, ma non esclude la verifica della corrispondenza tra il perimetro dell'atto presupposto e quello dell'atto acquisitivo del 2023.
La decisione
Il CGARS, non definitivamente pronunciando sull'appello, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 63 e 66 c.p.a. L'accertamento dovrà riguardare esclusivamente il rapporto tecnico, catastale, topografico, documentale ed edilizio tra l'area e le opere considerate dall'ordinanza del 1993 e i beni acquisiti con l'ordinanza del 2023. Il verificatore dovrà ricostruire il perimetro originario, le variazioni catastali, l'origine degli attuali subalterni, la corrispondenza dei singoli beni e delle opere, l'evoluzione della stradella e degli accessi, l'eventuale coinvolgimento di particelle confinanti, la posizione soggettiva dei destinatari dell'atto del 2023 e l'eventuale trascrizione dell'ordinanza del 1993. È stato incaricato il Direttore dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo, con facoltà di delega a un funzionario tecnico qualificato ed estraneo ai procedimenti amministrativi controversi. Le operazioni inizieranno dopo il versamento, a carico provvisorio degli appellanti, di un acconto di euro 2.500,00; la relazione dovrà essere depositata entro 120 giorni dal versamento. Ogni decisione definitiva sul merito, sulle spese di verificazione e sulle spese di giudizio è stata riservata.
Norme richiamate
art. 18 l. 47/1985
ordinanza adottata ai sensi dell'art. 18 della legge n. 47 del 1985
L'ordinanza del 1993, ormai consolidata, costituisce l'atto presupposto dell'effetto acquisitivo; i suoi vizi propri non possono essere nuovamente dedotti, ma deve essere verificata la corrispondenza oggettiva con l'atto acquisitivo successivo.
art. 63 c.p.a.
dispone verificazione ai sensi degli artt. 63 e 66 cod. proc. amm.
Consente al giudice di disporre un accertamento tecnico necessario per ricostruire i fatti rilevanti ai fini della decisione.
art. 66 c.p.a.
dispone verificazione ai sensi degli artt. 63 e 66 cod. proc. amm.
Disciplina la verificazione, individuata come strumento adeguato per l'accertamento tecnico della corrispondenza tra i beni e le opere oggetto dei due provvedimenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il consolidamento dell'atto amministrativo presupposto impedisce di rimetterne in discussione i vizi propri, ma non preclude l'impugnazione dell'atto successivo nella parte in cui si contesti che esso abbia esteso l'effetto giuridico a beni, opere o superfici diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente considerati.
- Quando un atto acquisitivo richiama un precedente accertamento di abuso o di lottizzazione, il giudice deve verificare la corrispondenza oggettiva tra i due atti; l'effetto acquisitivo non può essere automaticamente esteso a beni estranei al perimetro dell'atto presupposto.
- La verifica della coincidenza tra particelle catastali storiche e attuali, subalterni, opere, accessi e superfici può richiedere una verificazione tecnica, catastale, topografica, documentale ed edilizia ai sensi degli artt. 63 e 66 c.p.a.
- L'accertamento tecnico sull'atto acquisitivo deve essere circoscritto alla ricostruzione del rapporto di coincidenza, sovrapposizione o eccedenza tra i beni oggetto dell'atto presupposto e quelli concretamente acquisiti, senza trasformarsi in una rinnovata verifica della legittimità originaria dell'accertamento ormai consolidato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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